Art. 17 
 
 
Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo  8  luglio
                            1999, n. 270 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Il
decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del  tribunale
o  dal  giudice  relatore  se  vi  e'  delega  alla  trattazione  del
procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono
essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata del debitore risultante  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata delle imprese e dei  professionisti.  L'esito
della  comunicazione  e'   trasmesso,   con   modalita'   automatica,
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del   ricorrente.
Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile
o non ha esito positivo, la notifica,  a  cura  del  ricorrente,  del
ricorso e del decreto si esegue esclusivamente  di  persona  a  norma
dell'articolo 107, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede  risultante  dal
registro delle imprese.  Quando  la  notificazione  non  puo'  essere
compiuta con queste modalita', si esegue con  il  deposito  dell'atto
nella casa comunale della sede  che  risulta  iscritta  nel  registro
delle imprese e  si  perfeziona  nel  momento  del  deposito  stesso.
L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del
ricorso e tra la data della comunicazione o  notificazione  e  quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non  inferiore  a  quindici
giorni. »; 
  b)  dopo  l'articolo  31  e'  inserito  il   seguente:   «   31-bis
(Comunicazioni del curatore). - Le comunicazioni ai  creditori  e  ai
titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato  pone
a  carico  del  curatore  sono  effettuate  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata da loro  indicato  nei  casi  previsti  dalla
legge. Quando e' omessa l'indicazione di  cui  al  comma  precedente,
nonche'  nei  casi  di  mancata  consegna  del  messaggio  di   posta
elettronica certificata per cause imputabili al  destinatario,  tutte
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante  deposito  in
cancelleria. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni
dalla chiusura della stessa, il curatore e'  tenuto  a  conservare  i
messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti »; 
  c) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Nello stesso termine altra  copia  del  rapporto,  assieme
alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo  posta  elettronica
certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. »; 
  d) all'articolo 92, il primo comma e' sostituito dal seguente: « Il
curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti  di
informazione, comunica senza indugio ai creditori e  ai  titolari  di
diritti reali o personali su beni mobili e immobili di  proprieta'  o
in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se  il
relativo  indirizzo  del  destinatario  risulta  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata o  telefax  presso  la  sede
dell'impresa o la residenza del creditore: 
  1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con  le
modalita' indicate nell'articolo seguente; 
  2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e  quella  entro
cui vanno presentate le domande; 
  3) ogni utile informazione per  agevolare  la  presentazione  della
domanda, con l'avvertimento delle  conseguenze  di  cui  all'articolo
31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere  previsto
dall'articolo 93, terzo comma, n. 5); 
  4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. »; 
  e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: « La domanda di
ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione
di beni mobili e immobili, si propone con ricorso  da  trasmettere  a
norma del comma seguente  almeno  trenta  giorni  prima  dell'udienza
fissata per l'esame dello stato passivo. »; 
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Il  ricorso  puo'
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato  ai
sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,  comma  3,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e  successive  modificazioni,  e  nel
termine stabilito dal primo  comma,  e'  trasmesso  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata del curatore  indicato  nell'avviso  di
cui all'articolo 92, unitamente ai documenti  di  cui  al  successivo
sesto comma. »; 
  3) al terzo comma, il numero 5) e' sostituito dal  seguente:  «  5)
l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata,  al
quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui
variazioni e' onere comunicare al curatore. »; 
  4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: « Se e' omessa
l'indicazione di cui al terzo comma,  n.  5),  nonche'  nei  casi  di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica  certificata  per
cause  imputabili  al  destinatario  si  applica  l'articolo  31-bis,
secondo comma. »; 
  f) all'articolo 95, il secondo comma e' sostituito dal seguente:  «
Il curatore deposita il progetto di  stato  passivo  corredato  dalle
relative domande nella  cancelleria  del  tribunale  almeno  quindici
giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato  passivo  e
nello stesso termine lo trasmette  ai  creditori  e  ai  titolari  di
diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda  di  ammissione
al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
possono esaminare il  progetto  e  presentare  al  curatore,  con  le
modalita' indicate  dall'articolo  93,  secondo  comma,  osservazioni
scritte  e  documenti  integrativi  fino  a   cinque   giorni   prima
dell'udienza. »; 
  g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: 
  «  ART.  97   (Comunicazione   dell'esito   del   procedimento   di
accertamento del passivo). -  Il  curatore,  immediatamente  dopo  la
dichiarazione  di  esecutivita'   dello   stato   passivo,   ne   da'
comunicazione  trasmettendo  una  copia   a   tutti   i   ricorrenti,
informandoli del diritto di proporre opposizione in caso  di  mancato
accoglimento della domanda.»; 
  h) all'articolo 101,  primo  comma,  le  parole:  «  depositate  in
cancelleria » sono sostituite dalle seguenti: « trasmesse al curatore
»; 
  i) all'articolo 102, terzo comma, dopo le parole: « primo  comma  »
sono inserite le seguenti: « trasmettendone copia »; 
  l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «
Il giudice  ordina  il  deposito  del  progetto  di  ripartizione  in
cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli  per
i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo  98,  ne  sia
data  comunicazione  mediante  l'invio  di  copia   a   mezzo   posta
elettronica certificata. »; 
  m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il
secondo comma e' sostituito dal seguente:  «  Il  giudice  ordina  il
deposito del conto in cancelleria e  fissa  l'udienza  che  non  puo'
essere  tenuta  prima  che  siano  decorsi  quindici   giorni   dalla
comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. »; 
  2) il terzo comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «  Dell'avvenuto
deposito e della fissazione dell'udienza il  curatore  da'  immediata
comunicazione ai creditori ammessi al passivo,  a  coloro  che  hanno
proposto opposizione, ai creditori in prededuzione  non  soddisfatti,
con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto
ed  avvisandoli  che  possono  presentare  eventuali  osservazioni  o
contestazioni  fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  con   le
modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito,  se  non
e' possibile procedere alla comunicazione con  modalita'  telematica,
il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. »; 
  n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma sono aggiunti i seguenti  periodi:  «  Quando  il
ricorso e' proposto da un terzo, esso  deve  contenere  l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere  le
comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma. »; 
  2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «
Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato,
acquisito il parere favorevole del comitato dei  creditori,  valutata
la ritualita' della proposta, ordina che  la  stessa,  unitamente  al
parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata  a
cura  di  quest'ultimo  ai  creditori  a  mezzo   posta   elettronica
certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per  la
sua  valutazione  ed  informandoli  che  la  mancata  risposta  sara'
considerata come voto favorevole. »; 
  o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  « Se la proposta e' stata approvata, il  giudice  delegato  dispone
che  il  curatore  ne  dia  immediata  comunicazione  a  mezzo  posta
elettronica   certificata   al   proponente,    affinche'    richieda
l'omologazione  del  concordato  e  ai  creditori  dissenzienti.   Al
fallito,  se  non  e'  possibile  procedere  alla  comunicazione  con
modalita' telematica,  la  notizia  dell'approvazione  e'  comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con  decreto
da pubblicarsi  a  norma  dell'articolo  17,  fissa  un  termine  non
inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali opposizioni, anche da  parte  di  qualsiasi
altro interessato, e per  il  deposito  da  parte  del  comitato  dei
creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se  il
comitato dei creditori non provvede  nel  termine,  la  relazione  e'
redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.»; 
  p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente  periodo:
« Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal  curatore
ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. »; 
  q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  « Il commissario giudiziale provvede a comunicare  ai  creditori  a
mezzo posta elettronica certificata, se  il  relativo  indirizzo  del
destinatario risulta dal registro delle  imprese  ovvero  dall'Indice
nazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore,  un  avviso  contenente  la  data  di   convocazione   dei
creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo
indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad  indicare  un
indirizzo di posta elettronica  certificata,  le  cui  variazioni  e'
onere comunicare al commissario. Nello  stesso  avviso  e'  contenuto
l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3).  Tutte  le
successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario
a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  Quando,  nel  termine  di
quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso,  non  e'  comunicato
l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e  nei  casi
di mancata consegna del messaggio di  posta  elettronica  certificata
per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo
comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale. »; 
  r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal  seguente:  «
Il commissario giudiziale  redige  l'inventario  del  patrimonio  del
debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del  dissesto,
sulla condotta del debitore, sulle proposte  di  concordato  e  sulle
garanzie offerte ai creditori, e la deposita  in  cancelleria  almeno
dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso  termine
la  comunica  a  mezzo  posta   elettronica   certificata   a   norma
dell'articolo 171, secondo comma. »; 
  s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « La comunicazione ai creditori e' eseguita dal  commissario
giudiziale  a  mezzo   posta   elettronica   certificata   ai   sensi
dell'articolo 171, secondo comma. »; 
  t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
« Si applica l'articolo 33, quinto  comma,  primo,  secondo  e  terzo
periodo, sostituendo al curatore il  liquidatore,  che  provvede  con
periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica  a  mezzo
di  posta  elettronica  certificata  altra  copia  del  rapporto   al
commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica  ai  creditori  a
norma dell'articolo 171, secondo comma »; 
  u) all'articolo 205,  secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « Nello stesso termine, copia  della  relazione  e'
trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto
dei depositi postali o bancari relativi al periodo.  Il  comitato  di
sorveglianza  o  ciascuno  dei  suoi  componenti  possono   formulare
osservazioni scritte.  Altra  copia  della  relazione  e'  trasmessa,
assieme alle eventuali osservazioni, per via  telematica  all'ufficio
del  registro  delle  imprese  ed  e'  trasmessa  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata ai creditori e ai  titolari  di  diritti  sui
beni. »; 
  v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il
primo comma e' sostituito dal seguente: « Entro un mese dalla  nomina
il  commissario  comunica  a  ciascun  creditore,   a   mezzo   posta
elettronica certificata, se il relativo  indirizzo  del  destinatario
risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli
indirizzi di  posta  elettronica  certificata  delle  imprese  e  dei
professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata  o
telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore,  il
suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme  risultanti
a credito di ciascuno secondo le scritture contabili  e  i  documenti
dell'impresa. Contestualmente il commissario invita  i  creditori  ad
indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il  loro  indirizzo
di  posta   elettronica   certificata,   con   l'avvertimento   sulle
conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore
di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta  con
riserva delle eventuali contestazioni. »; 
  2) il terzo comma e' sostituito  dal  seguente:  «  Entro  quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione i  creditori  e  le  altre
persone indicate  dal  comma  precedente  possono  far  pervenire  al
commissario  mediante   posta   elettronica   certificata   le   loro
osservazioni o istanze. »; 
  3) dopo il  terzo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «  Tutte  le
successive   comunicazioni   sono    effettuate    dal    commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi  del
primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata o di mancata comunicazione della  variazione,
ovvero  nei  casi  di  mancata  consegna  per  cause  imputabili   al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in  cancelleria.  Si
applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo  al  curatore  il
commissario liquidatore. »; 
  z)  all'articolo  208,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   «   il
riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro  beni  »
sono aggiunte le seguenti:  «  ,  comunicando  l'indirizzo  di  posta
elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma »; 
  aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente: 
  « Salvo che le leggi  speciali  stabiliscano  un  maggior  termine,
entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il
commissario forma l'elenco dei crediti ammessi  o  respinti  e  delle
domande indicate  nel  secondo  comma  dell'articolo  207  accolte  o
respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha
la sede principale. Il commissario  trasmette  l'elenco  dei  crediti
ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non  sia  in  tutto  o  in
parte  ammessa  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  ai   sensi
dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco
diventa esecutivo. »; 
  bb) all'articolo 213, secondo  comma,  le  parole:  «  nelle  forme
previste dall'articolo  26,  terzo  comma  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma »; 
  cc) all'articolo 214, secondo  comma,  le  parole:  «  nelle  forme
previste dall'articolo  26,  terzo  comma  »  sono  sostituite  dalle
parole: « con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma ». 
  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 22, comma 1, e' sostituito  dal  seguente:  «  1.  Il
commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi  che  vantano
diritti  reali  mobiliari  sui  beni  in  possesso  dell'imprenditore
insolvente, a mezzo posta elettronica  certificata,  se  il  relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovvero
dall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa  o
la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli  a  tale
indirizzo le loro domande, nonche'  le  disposizioni  della  sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano  l'accertamento
del passivo. »; 
  b) l'articolo 22, comma 2, e'  sostituito  dal  seguente:  «  2.  I
creditori e i terzi titolari di diritti sui  beni  sono  invitati  ad
indicare nella domanda l'indirizzo di posta  elettronica  certificata
ed  avvertiti  delle  conseguenze  di  cui  ai  periodi  seguenti   e
dell'onere di comunicarne al commissario ogni  variazione.  Tutte  le
successive   comunicazioni   sono    effettuate    dal    commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore
o dal terzo  titolare  di  diritti  sui  beni.  In  caso  di  mancata
indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata  o  di
mancata comunicazione della variazione, ovvero nei  casi  di  mancata
consegna per cause  imputabili  al  destinatario,  esse  si  eseguono
mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo
comma, del regio decreto, 16  marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  al
curatore il commissario giudiziale. »; 
  c) l'articolo 28,  comma  5,  e'  sostituito  dal  seguente:  «  5.
L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta'  di
prendere visione della relazione e di estrarne copia.  La  stessa  e'
trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e  ai  terzi
titolari di diritti  sui  beni  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2,  entro  dieci
giorni dal deposito in cancelleria. »; 
  d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e'  sostituito  dai
seguenti  periodi:  «  L'imprenditore   insolvente   e   ogni   altro
interessato possono prendere visione ed estrarre copia del  programma
depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di  parti
per ragioni di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci
giorni  dal  deposito  in  cancelleria   a   cura   del   commissario
straordinario  a  tutti  i  creditori  a  mezzo   posta   elettronica
certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2.
Si applica l'articolo 31-bis, terzo  comma,  del  regio  decreto,  16
marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  al   curatore   il   commissario
straordinario. »; 
  e) all'articolo 61, comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «  Il  commissario  straordinario  trasmette  una  copia  di
ciascuna relazione periodica e  della  relazione  finale  a  tutti  i
creditori  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro  dieci  giorni  dal
deposito in cancelleria. »; 
  f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Il
commissario straordinario trasmette una  copia  del  bilancio  finale
della procedura e del conto della gestione  a  tutti  i  creditori  a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo  indicato  a  norma
dell'articolo 22,  comma  2,  entro  dieci  giorni  dal  deposito  in
cancelleria. »; 
  2) al comma 3,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente
periodo:  «   Il   termine   decorre,   per   l'imprenditore,   dalla
comunicazione dell'avviso, per i creditori e i  titolari  di  diritti
sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a
norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato,  dalla
sua affissione. ». 
  3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo  si
applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013. 
  4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le  disposizioni  di  cui  ai
comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle
procedure di fallimento, di concordato  preventivo,  di  liquidazione
coatta amministrativa e di  amministrazione  straordinaria  pendenti,
rispetto alle quali, alla stessa data, non  e'  stata  effettuata  la
comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli  92,  171,  207
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e  dall'articolo  22  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  5. Per le procedure in cui, alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sia  stata  effettuata  la
comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1  e
2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.
Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore  e
il commissario straordinario entro il 30 giugno  2013  comunicano  ai
creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il  loro  indirizzo
di posta elettronica certificata e li invitano  a  comunicare,  entro
tre mesi, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli
di rendere nota ogni successiva variazione e che in  caso  di  omessa
indicazione le comunicazioni sono  eseguite  esclusivamente  mediante
deposito in cancelleria. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del Regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella
          Gazz. Uff. 6 aprile 1942,  n.  81,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  15.  (Procedimento  per  la   dichiarazione   di
          fallimento) 
              Il procedimento per la dichiarazione di  fallimento  si
          svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale  con
          le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio. 
              Il tribunale convoca, con decreto apposto in  calce  al
          ricorso,  il  debitore  ed  i  creditori  istanti  per   il
          fallimento;  nel  procedimento   interviene   il   pubblico
          ministero che ha assunto l'iniziativa per la  dichiarazione
          di fallimento. 
              Il  decreto  di  convocazione   e'   sottoscritto   dal
          presidente del tribunale o dal giudice relatore  se  vi  e'
          delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto
          comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati,  a
          cura della cancelleria, all'indirizzo di posta  elettronica
          certificata del  debitore  risultante  dal  registro  delle
          imprese ovvero dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di
          posta  elettronica  certificata   delle   imprese   e   dei
          professionisti. L'esito della comunicazione  e'  trasmesso,
          con   modalita'   automatica,   all'indirizzo   di    posta
          elettronica  certificata  del   ricorrente.   Quando,   per
          qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o
          non ha esito positivo, la notifica, a cura del  ricorrente,
          del ricorso e  del  decreto  si  esegue  esclusivamente  di
          persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.  1229,
          presso la  sede  risultante  dal  registro  delle  imprese.
          Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste
          modalita', si esegue con il deposito dell'atto  nella  casa
          comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle
          imprese e si perfeziona nel momento  del  deposito  stesso.
          L'udienza e' fissata non oltre  quarantacinque  giorni  dal
          deposito del ricorso e tra la data  della  comunicazione  o
          notificazione e quella dell'udienza  deve  intercorrere  un
          termine non inferiore a quindici giorni. 
              Il decreto contiene l'indicazione che  il  procedimento
          e'  volto   all'accertamento   dei   presupposti   per   la
          dichiarazione  di  fallimento  e  fissa  un   termine   non
          inferiore  a  sette  giorni  prima  dell'udienza   per   la
          presentazione di memorie  e  il  deposito  di  documenti  e
          relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone  che
          l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi  tre
          esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica  e
          finanziaria   aggiornata;   puo'    richiedere    eventuali
          informazioni urgenti. 
              I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere
          abbreviati  dal  presidente  del  tribunale,  con   decreto
          motivato, se ricorrono particolari ragioni di  urgenza.  In
          tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il
          ricorso e  il  decreto  di  fissazione  dell'udienza  siano
          portati a conoscenza delle parti  con  ogni  mezzo  idoneo,
          omessa   ogni   formalita'    non    indispensabile    alla
          conoscibilita' degli stessi. 
              Il  tribunale  puo'  delegare   al   giudice   relatore
          l'audizione delle parti. In tal caso, il  giudice  delegato
          provvede  all'ammissione  ed  all'espletamento  dei   mezzi
          istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. 
              Le parti possono nominare consulenti tecnici. 
              Il tribunale, ad istanza  di  parte,  puo'  emettere  i
          provvedimenti  cautelari  o  conservativi  a   tutela   del
          patrimonio o dell'impresa oggetto  del  provvedimento,  che
          hanno efficacia limitata alla  durata  del  procedimento  e
          vengono confermati o revocati dalla sentenza  che  dichiara
          il fallimento, ovvero revocati con il decreto  che  rigetta
          l'istanza. 
              Non si fa luogo alla  dichiarazione  di  fallimento  se
          l'ammontare dei debiti  scaduti  e  non  pagati  risultanti
          dagli    atti    dell'istruttoria    prefallimentare     e'
          complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale  importo
          e' periodicamente aggiornato con le  modalita'  di  cui  al
          terzo comma dell' articolo 1.". 
              Si riporta l'articolo 33 del  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
          preventivo,  dell'amministrazione   controllata   e   della
          liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella Gazz.
          Uff. del 6 aprile 1942, n. 81, S.O, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.   33.   Relazione   al   giudice    e    rapporti
          riepilogativi. 
              Il   curatore,   ogni   sei   mesi   successivi    alla
          presentazione della relazione di cui al primo comma, redige
          altresi' un rapporto riepilogativo delle attivita'  svolte,
          con indicazione di tutte le informazioni raccolte  dopo  la
          prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
          Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei  creditori,
          unitamente agli  estratti  conto  dei  depositi  postali  o
          bancari relativi al periodo. Il comitato  dei  creditori  o
          ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni
          scritte. Altra copia del  rapporto  e'  trasmessa,  assieme
          alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio
          del registro delle imprese, nei quindici giorni  successivi
          alla  scadenza  del   termine   per   il   deposito   delle
          osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello  stesso
          termine altra copia del rapporto,  assieme  alle  eventuali
          osservazioni,  e'  trasmessa  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata ai creditori  e  ai  titolari  di  diritti  sui
          beni". 
              Si riporta l'articolo 92 del citato  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 92. Avviso ai creditori ed agli altri interessati 
              Il curatore, esaminate le  scritture  dell'imprenditore
          ed altre fonti di informazione, comunica senza  indugio  ai
          creditori e ai titolari di diritti  reali  o  personali  su
          beni mobili e immobili di  proprieta'  o  in  possesso  del
          fallito,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  se  il
          relativo indirizzo del destinatario  risulta  dal  registro
          delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli  indirizzi
          di  posta  elettronica  certificata  delle  imprese  e  dei
          professionisti e, in  ogni  altro  caso,  a  mezzo  lettera
          raccomandata o telefax presso la  sede  dell'impresa  o  la
          residenza del creditore: 
              1) che possono  partecipare  al  concorso  trasmettendo
          domanda con le modalita' indicate nell'articolo seguente; 
              2) la data fissata per l'esame dello  stato  passivo  e
          quella entro cui vanno presentate le domande; 
              3)   ogni   utile   informazione   per   agevolare   la
          presentazione  della  domanda,  con  l'avvertimento   delle
          conseguenze di  cui  all'articolo  31-bis,  secondo  comma,
          nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo
          93, terzo comma, n. 5); 
              4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'articolo 93 del citato  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 93. Domanda di ammissione al passivo 
              La domanda di ammissione al passivo di un  credito,  di
          restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si
          propone con  ricorso  da  trasmettere  a  norma  del  comma
          seguente almeno trenta giorni  prima  dell'udienza  fissata
          per l'esame dello stato passivo. 
              Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente
          dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma
          2, ovvero 22, comma 3,  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e  successive  modificazioni  e,  nel  termine
          stabilito dal primo comma, e'  trasmesso  all'indirizzo  di
          posta  elettronica  certificata   del   curatore   indicato
          nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti
          di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di
          credito  allegato  al  ricorso  e'  depositato  presso   la
          cancelleria del tribunale. 
              Il ricorso contiene: 
              1)  l'indicazione  della  procedura  cui   si   intende
          partecipare e le generalita' del creditore; 
              2)  la  determinazione  della  somma  che  si   intende
          insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui
          si chiede la restituzione o la rivendicazione; 
              3) la succinta esposizione dei fatti e  degli  elementi
          di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 
              4) l'eventuale indicazione di un titolo di  prelazione,
          nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione  si
          esercita, se questa ha carattere speciale; 
              5) l'indicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata,  al  quale  ricevere  tutte  le  comunicazioni
          relative  alla  procedura,  le  cui  variazioni  e'   onere
          comunicare al curatore. 
              Il  ricorso   e'   inammissibile   se   e'   omesso   o
          assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai  nn.  1),
          2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o  assolutamente
          incerto il requisito  di  cui  al  n.  4),  il  credito  e'
          considerato chirografario. 
              Se e' omessa l'indicazione di cui al  terzo  comma,  n.
          5), nonche' nei casi di mancata consegna del  messaggio  di
          posta  elettronica  certificata  per  cause  imputabili  al
          destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma. 
              Al ricorso sono allegati i documenti  dimostrativi  del
          diritto del creditore ovvero  del  diritto  del  terzo  che
          chiede la restituzione o rivendica il bene. 
              Con la doanda  di  restituzione  o  rivendicazione,  il
          terzo puo' chiedere la sospensione della  liquidazione  dei
          beni oggetto della domanda. 
              Il ricorso puo' essere  presentato  dal  rappresentante
          comune degli obbligazionisti ai sensi  dell'articolo  2418,
          secondo comma, del codice civile, anche per singoli  gruppi
          di creditori. 
              Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che  il
          cancelliere  prenda  copia  dei  titoli  al   portatore   o
          all'ordine presentati e li  restituisca  con  l'annotazione
          dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo". 
              Si riporta l'articolo 95 del citato  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 95.  Progetto  di  stato  passivo  e  udienza  di
          discussione 
              Il curatore esamina le domande di cui all' articolo  93
          e predispone elenchi separati dei creditori e dei  titolari
          di diritti su beni mobili e immobili  di  proprieta'  o  in
          possesso del  fallito,  rassegnando  per  ciascuno  le  sue
          motivate conclusioni. Il curatore  puo'  eccepire  i  fatti
          estintivi, modificativi  o  impeditivi  del  diritto  fatto
          valere,  nonche'  l'inefficacia  del  titolo  su  cui  sono
          fondati il credito o la prelazione, anche se e'  prescritta
          la relativa azione. 
              Il curatore  deposita  il  progetto  di  stato  passivo
          corredato dalle  relative  domande  nella  cancelleria  del
          tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata
          per l'esame dello stato passivo e nello stesso  termine  lo
          trasmette ai creditori e ai titolari di  diritti  sui  beni
          all'indirizzo  indicato  nella  domanda  di  ammissione  al
          passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed  il
          fallito possono  esaminare  il  progetto  e  presentare  al
          curatore,  con  le  modalita'  indicate  dall'articolo  93,
          secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi
          fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza.   All'udienza
          fissata  per  l'esame  dello  stato  passivo,  il   giudice
          delegato, anche in assenza delle parti, decide su  ciascuna
          domanda, nei limiti delle conclusioni  formulate  ed  avuto
          riguardo alle eccezioni del curatore, a  quelle  rilevabili
          d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il
          giudice delegato puo' procedere ad atti  di  istruzione  su
          richiesta delle parti, compatibilmente con le  esigenze  di
          speditezza del procedimento. 
              Il fallito puo' chiedere di essere sentito. 
              Delle operazioni si redige processo verbale.". 
              Si riporta l'articolo 101 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 101. Domande tardive di crediti. 
              Le domande di ammissione al passivo di un  credito,  di
          restituzione o rivendicazione di beni  mobili  e  immobili,
          trasmesse al curatore oltre il  termine  di  trenta  giorni
          prima dell'udienza fissata per la verifica  del  passivo  e
          non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di
          esecutivita' dello stato passivo sono considerate  tardive;
          in caso di particolare  complessita'  della  procedura,  il
          tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo'
          prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi". 
              Si riporta l'articolo 102 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 102 Previsione di insufficiente realizzo 
              Il tribunale, con decreto motivato da  adottarsi  prima
          dell'udienza per l'esame dello stato  passivo,  su  istanza
          del  curatore  depositata   almeno   venti   giorni   prima
          dell'udienza  stessa,  corredata  da  una  relazione  sulle
          prospettive della liquidazione, e dal parere  del  comitato
          dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi  luogo
          al procedimento di accertamento del  passivo  relativamente
          ai crediti concorsuali  se  risulta  che  non  puo'  essere
          acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che
          abbiano  chiesto  l'ammissione   al   passivo,   salva   la
          soddisfazione dei crediti prededucibili e  delle  spese  di
          procedura. 
              Le disposizioni di cui al primo comma si applicano,  in
          quanto compatibili,  ove  la  condizione  di  insufficiente
          realizzo emerge successivamente alla verifica  dello  stato
          passivo. 
              Il curatore comunica il decreto di cui al  primo  comma
          trasmettendone copia ai creditori  che  abbiano  presentato
          domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93
          e 101, i quali, nei  quindici  giorni  successivi,  possono
          presentare reclamo alla corte di appello, che provvede  con
          decreto in camera di consiglio, sentito il  reclamante,  il
          curatore, il comitato dei creditori ed il fallito". 
              Si riporta l'articolo 110 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 110. Procedimento di ripartizione 
              Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del
          decreto previsto dall'articolo 97  o  nel  diverso  termine
          stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle
          somme disponibili ed  un  progetto  di  ripartizione  delle
          medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel
          progetto sono collocati anche i crediti per i quali non  si
          applica il divieto di azioni esecutive e cautelari  di  cui
          all'articolo 51. 
              Il  giudice  ordina  il  deposito   del   progetto   di
          ripartizione in  cancelleria,  disponendo  che  a  tutti  i
          creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno  dei
          giudizi di cui all'articolo 98, ne sia  data  comunicazione
          mediante  l'invio  di  copia  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata. 
              I creditori, entro il termine  perentorio  di  quindici
          giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  di  cui  al
          secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato
          contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 36. 
              Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta
          del   curatore,   dichiara   esecutivo   il   progetto   di
          ripartizione. Se sono  proposti  reclami,  il  progetto  di
          ripartizione e'  dichiarato  esecutivo  con  accantonamento
          delle  somme   corrispondenti   ai   crediti   oggetto   di
          contestazione. Il  provvedimento  che  decide  sul  reclamo
          dispone   in   ordine   alla   destinazione   delle   somme
          accantonate". 
              Si riporta l'articolo 116 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 116. Rendiconto del curatore 
              Compiuta  la  liquidazione  dell'attivo  e  prima   del
          riparto finale, nonche' in ogni caso  in  cui  cessa  dalle
          funzioni,  il  curatore  presenta   al   giudice   delegato
          l'esposizione analitica delle operazioni contabili e  della
          attivita' di gestione della procedura. 
              Il giudice ordina il deposito del conto in  cancelleria
          e fissa l'udienza che non  puo'  essere  tenuta  prima  che
          siano  decorsi  quindici  giorni  dalla  comunicazione  del
          rendiconto a tutti i creditori. 
              Dell'avvenuto deposito e della fissazione  dell'udienza
          il  curatore  da'  immediata  comunicazione  ai   creditori
          ammessi  al  passivo,   a   coloro   che   hanno   proposto
          opposizione, ai creditori in prededuzione non  soddisfatti,
          con posta elettronica certificata, inviando loro copia  del
          rendiconto ed avvisandoli che possono presentare  eventuali
          osservazioni o contestazioni fino  a  cinque  giorni  prima
          dell'udienza con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  93,
          secondo comma. Al fallito, se non  e'  possibile  procedere
          alla comunicazione con modalita' telematica, il  rendiconto
          e la data dell'udienza  sono  comunicati  mediante  lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento. 
              Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su
          queste viene raggiunto un accordo, il  giudice  approva  il
          conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza  innanzi  al
          collegio che provvede in camera di consiglio". 
              Si riporta l'articolo 125 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 125. (Esame della  proposta  e  comunicazione  ai
          creditori) 
              La proposta di concordato e' presentata con ricorso  al
          giudice delegato, il quale chiede il parere  del  curatore,
          con specifico riferimento ai  presumibili  risultati  della
          liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso e'
          proposto da un terzo,  esso  deve  contenere  l'indicazione
          dell'indirizzo di posta elettronica  certificata  al  quale
          ricevere le comunicazioni. Si  applica  l'articolo  31-bis,
          secondo comma. 
              Una volta espletato  tale  adempimento  preliminare  il
          giudice  delegato,  acquisito  il  parere  favorevole   del
          comitato  dei  creditori,  valutata  la  ritualita'   della
          proposta, ordina che la stessa, unitamente  al  parere  del
          comitato dei creditori e del curatore, venga  comunicata  a
          cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica
          certificata, specificando dove possono  essere  reperiti  i
          dati per la sua valutazione ed informandoli che la  mancata
          risposta  sara'  considerata  come  voto  favorevole.   Nel
          medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine
          non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta,  entro
          il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria
          del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In  caso
          di  presentazione  di  piu'  proposte  o  se  comunque   ne
          sopraggiunge una  nuova,  prima  che  il  giudice  delegato
          ordini la comunicazione, il comitato dei creditori  sceglie
          quella da sottoporre  all'approvazione  dei  creditori;  su
          richiesta del curatore, il giudice delegato  puo'  ordinare
          la comunicazione ai creditori di una o di  altre  proposte,
          tra quelle non scelte, ritenute parimenti  convenienti.  Si
          applica l'articolo 41, quarto comma. 
              Qualora la proposta contenga  condizioni  differenziate
          per singole classi  di  creditori  essa,  prima  di  essere
          comunicata ai creditori,  deve  essere  sottoposta,  con  i
          pareri di cui al primo e secondo  comma,  al  giudizio  del
          tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri  di
          cui all'articolo  124,  secondo  comma,  lettere  a)  e  b)
          tenendo conto della relazione resa ai  sensi  dell'articolo
          124, terzo comma. 
              Se  la  societa'  fallita  ha  emesso  obbligazioni   o
          strumenti finanziari oggetto della proposta di  concordato,
          la comunicazione e' inviata agli organi che hanno il potere
          di convocare le  rispettive  assemblee,  affinche'  possano
          esprimere il loro eventuale dissenso. Il  termine  previsto
          dal terzo comma e' prolungato per consentire l'espletamento
          delle predette assemblee". 
              Si riporta l'articolo 129 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 129. Giudizio di omologazione 
              Decorso il  termine  stabilito  per  le  votazioni,  il
          curatore presenta al giudice  delegato  una  relazione  sul
          loro esito. 
              Se la proposta e' stata approvata, il giudice  delegato
          dispone che il curatore ne dia  immediata  comunicazione  a
          mezzo  posta   elettronica   certificata   al   proponente,
          affinche'  richieda  l'omologazione  del  concordato  e  ai
          creditori dissenzienti. Al fallito,  se  non  e'  possibile
          procedere alla comunicazione con modalita'  telematica,  la
          notizia dell'approvazione e'  comunicata  mediante  lettera
          raccomandata con avviso  di  ricevimento.  Con  decreto  da
          pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine  non
          inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni
          per la proposizione  di  eventuali  opposizioni,  anche  da
          parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito  da
          parte del comitato dei creditori di una relazione  motivata
          col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non
          provvede nel termine, la relazione e' redatta e  depositata
          dal curatore nei sette giorni successivi. 
              L'opposizione  e  la  richiesta  di   omologazione   si
          propongono con ricorso a norma dell'articolo 26. 
              Se   nel   termine   fissato   non   vengono   proposte
          opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita'  della
          procedura e l'esito della votazione, omologa il  concordato
          con decreto motivato non soggetto a gravame. 
              Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
          i mezzi istruttori richiesti  dalle  parti  o  disposti  di
          ufficio, anche delegando uno dei componenti  del  collegio.
          Nell'ipotesi di cui al  secondo  periodo  del  primo  comma
          dell'articolo 128, se  un  creditore  appartenente  ad  una
          classe dissenziente contesta la convenienza della proposta,
          il tribunale puo' omologare il concordato  qualora  ritenga
          che il credito possa risultare soddisfatto  dal  concordato
          in  misura  non   inferiore   rispetto   alle   alternative
          concretamente praticabili. 
              Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a
          norma dell'articolo 17.". 
              Si riporta l'articolo 143 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 143. Procedimento di esdebitazione 
              Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento
          o  su  ricorso  del  debitore   presentato   entro   l'anno
          successivo, verificate le condizioni  di  cui  all'articolo
          142 e tenuto altresi' conto dei comportamenti collaborativi
          del medesimo,  sentito  il  curatore  ed  il  comitato  dei
          creditori, dichiara inesigibili nei confronti del  debitore
          gia'  dichiarato   fallito   i   debiti   concorsuali   non
          soddisfatti integralmente. Il  ricorso  e  il  decreto  del
          tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo
          posta elettronica certificata. 
              Contro  il  decreto  che  provvede  sul   ricorso,   il
          debitore, i creditori  non  integralmente  soddisfatti,  il
          pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre
          reclamo a norma dell'articolo 26". 
              Si riporta l'articolo 171 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 171. Convocazione dei creditori 
              Il commissario giudiziale deve procedere alla  verifica
          dell'elenco dei creditori e  dei  debitori  con  la  scorta
          delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161,
          apportando le necessarie rettifiche. 
              Il commissario  giudiziale  provvede  a  comunicare  ai
          creditori a mezzo  posta  elettronica  certificata,  se  il
          relativo indirizzo del destinatario  risulta  dal  registro
          delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli  indirizzi
          di  posta  elettronica  certificata  delle  imprese  e  dei
          professionisti e, in  ogni  altro  caso,  a  mezzo  lettera
          raccomandata o telefax presso la  sede  dell'impresa  o  la
          residenza del creditore, un avviso contenente  la  data  di
          convocazione dei creditori, la proposta  del  debitore,  il
          decreto  di  ammissione,  il   suo   indirizzo   di   posta
          elettronica certificata, l'invito ad indicare un  indirizzo
          di posta elettronica  certificata,  le  cui  variazioni  e'
          onere comunicare al commissario.  Nello  stesso  avviso  e'
          contenuto l'avvertimento  di  cui  all'articolo  92,  primo
          comma,  n.  3).  Tutte  le  successive   comunicazioni   ai
          creditori sono effettuate dal  commissario  a  mezzo  posta
          elettronica certificata. Quando, nel  termine  di  quindici
          giorni dalla comunicazione dell'avviso, non  e'  comunicato
          l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo  e
          nei  casi  di  mancata  consegna  del  messaggio  di  posta
          elettronica   certificata   per   cause    imputabili    al
          destinatario,  esse  si  eseguono  esclusivamente  mediante
          deposito in  cancelleria.  Si  applica  l'articolo  31-bis,
          terzo  comma,  sostituendo  al  curatore   il   commissario
          giudiziale. 
              Quando la comunicazione prevista dal  comma  precedente
          e'  sommamente  difficile  per  il  rilevante  numero   dei
          creditori o per la difficolta' di identificarli  tutti,  il
          tribunale, sentito il  commissario  giudiziale,  puo'  dare
          l'autorizzazione prevista dall'art. 126. 
              Se  vi  sono  obbligazionisti,  il   termine   previsto
          dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato. 
              In  ogni  caso  l'avviso  di   convocazione   per   gli
          obbligazionisti  e'  comunicato  al   loro   rappresentante
          comune. 
              Sono salve per  le  imprese  esercenti  il  credito  le
          disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.". 
              Si riporta l'articolo 172 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 172. Operazioni e relazione del commissari 
              Il  commissario  giudiziale  redige  l'inventario   del
          patrimonio del debitore e una  relazione  particolareggiata
          sulle cause del  dissesto,  sulla  condotta  del  debitore,
          sulle proposte di concordato e sulle  garanzie  offerte  ai
          creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni
          prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine  la
          comunica a mezzo  posta  elettronica  certificata  a  norma
          dell'articolo 171, secondo comma. 
              Su richiesta del commissario il giudice  puo'  nominare
          uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.". 
              Si riporta l'articolo 173 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 173.  (Revoca  dell'ammissione  al  concordato  e
          dichiarazione del fallimento nel corso della procedura) 
              Il commissario giudiziale, se accerta che  il  debitore
          ha occultato o dissimulato parte  dell'attivo,  dolosamente
          omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita'
          insussistenti  o  commesso  altri  atti  di   frode,   deve
          riferirne  immediatamente  al  tribunale,  il  quale   apre
          d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione  al
          concordato, dandone comunicazione al pubblico  ministero  e
          ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal
          commissario   giudiziale   a   mezzo   posta    elettronica
          certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma. 
              All'esito del procedimento, che si svolge  nelle  forme
          di cui all'articolo 15, il tribunale provvede  con  decreto
          e, su istanza del creditore o  su  richiesta  del  pubblico
          ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e
          5, dichiara il  fallimento  del  debitore  con  contestuale
          sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18. 
              Le disposizioni di cui al secondo  comma  si  applicano
          anche se il debitore durante  la  procedura  di  concordato
          compie atti non autorizzati a  norma  dell'articolo  167  o
          comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori,  o  se
          in qualunque momento  risulta  che  mancano  le  condizioni
          prescritte per l'ammissibilita' del concordato". 
              Si riporta l'articolo 182 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 182. Provvedimenti in caso di cessione di beni 
              Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non
          dispone diversamente, il tribunale nomina  nel  decreto  di
          omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre  o
          cinque  creditori  per  assistere   alla   liquidazione   e
          determina le altre modalita' della liquidazione. 
              Si applicano ai liquidatori gli articoli  28,  29,  37,
          38, 39 e 116 in quanto compatibili. 
              Si applicano al comitato dei creditori gli articoli  40
          e 41 in quanto compatibili. Alla  sostituzione  dei  membri
          del comitato provvede in ogni caso il tribunale. 
              Le vendite di aziende e rami di aziende, beni  immobili
          e altri beni iscritti  in  pubblici  registri,  nonche'  le
          cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
          rapporti giuridici  individuali  in  blocco  devono  essere
          autorizzate dal comitato dei creditori. 
              Si applicano gli articoli da 105 a  108-ter  in  quanto
          compatibili. 
              Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo,  secondo
          e terzo periodo, sostituendo al  curatore  il  liquidatore,
          che provvede  con  periodicita'  semestrale  dalla  nomina.
          Quest'ultimo  comunica  a  mezzo   di   posta   elettronica
          certificata  altra  copia  del  rapporto   al   commissario
          giudiziale, che a sua volta  lo  comunica  ai  creditori  a
          norma dell'articolo 171, secondo comma". 
              Si riporta l'articolo 205 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 205. Relazione del commissario 
              L'imprenditore o, se l'impresa e' una  societa'  o  una
          persona giuridica, gli  amministratori  devono  rendere  al
          commissario liquidatore il conto della gestione relativo al
          tempo posteriore all'ultimo bilancio. 
              Il commissario e' dispensato dal  formare  il  bilancio
          annuale, ma deve presentare  alla  fine  di  ogni  semestre
          all'autorita' che vigila sulla liquidazione  una  relazione
          sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento
          della gestione accompagnata da un rapporto del comitato  di
          sorveglianza. Nello stesso termine, copia  della  relazione
          e' trasmessa al comitato di sorveglianza,  unitamente  agli
          estratti conto dei depositi postali o bancari  relativi  al
          periodo. Il comitato di sorveglianza o  ciascuno  dei  suoi
          componenti possono formulare  osservazioni  scritte.  Altra
          copia della relazione e' trasmessa, assieme alle  eventuali
          osservazioni, per via telematica all'ufficio  del  registro
          delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta  elettronica
          certificata ai creditori  e  ai  titolari  di  diritti  sui
          beni". 
              Si riporta l'articolo 207 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 207. Comunicazione ai creditori e ai terzi 
              Entro un mese dalla nomina il  commissario  comunica  a
          ciascun creditore, a mezzo posta  elettronica  certificata,
          se il  relativo  indirizzo  del  destinatario  risulta  dal
          registro delle imprese ovvero dall'Indice  nazionale  degli
          indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese  e
          dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  lettera
          raccomandata o telefax presso la  sede  dell'impresa  o  la
          residenza  del  creditore,  il  suo  indirizzo   di   posta
          elettronica certificata e le somme risultanti a credito  di
          ciascuno secondo  le  scritture  contabili  e  i  documenti
          dell'impresa.  Contestualmente  il  commissario  invita   i
          creditori ad indicare, entro il termine  di  cui  al  terzo
          comma, il loro indirizzo di posta elettronica  certificata,
          con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma
          e relativo all'onere  del  creditore  di  comunicarne  ogni
          variazione. La comunicazione s'intende  fatta  con  riserva
          delle eventuali contestazioni. 
              Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far
          valere   domande   di   rivendicazione,   restituzione    e
          separazione su cose mobili possedute dall'impresa. 
              Entro   quindici   giorni   dal    ricevimento    della
          comunicazione i creditori e le altre persone  indicate  dal
          comma  precedente  possono  far  pervenire  al  commissario
          mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni
          o istanze. 
              Tutte le successive comunicazioni sono  effettuate  dal
          commissario all'indirizzo di posta elettronica  certificata
          indicato ai sensi del  primo  comma.  In  caso  di  mancata
          indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
          o di mancata comunicazione  della  variazione,  ovvero  nei
          casi  di  mancata  consegna   per   cause   imputabili   al
          destinatario,  esse  si  eseguono  mediante   deposito   in
          cancelleria. Si applica  l'articolo  31-bis,  terzo  comma,
          sostituendo al curatore il commissario liquidatore.". 
              Si riporta l'articolo 208 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 208. Domande dei creditori e dei terzi 
              I creditori e le altre persone  indicate  nell'articolo
          precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista
          dal   predetto   articolo   possono    chiedere    mediante
          raccomandata, entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione,
          il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione  dei
          loro beni, comunicando  l'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma". 
              Si riporta l'articolo 209 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 209. Formazione dello stato passivo 
              Salvo che le leggi  speciali  stabiliscano  un  maggior
          termine, entro novanta giorni dalla data del  provvedimento
          di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei  crediti
          ammessi o respinti e delle  domande  indicate  nel  secondo
          comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e  lo  deposita
          nella cancelleria del  luogo  dove  l'impresa  ha  la  sede
          principale. Il commissario trasmette l'elenco  dei  crediti
          ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto
          o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai
          sensi dell'articolo 207,  quarto  comma.  Col  deposito  in
          cancelleria l'elenco diventa esecutivo. 
              Le impugnazioni, le domande tardive  di  crediti  e  le
          domande di rivendica e di  restituzione  sono  disciplinate
          dagli articoli 98, 99, 101 e  103,  sostituiti  al  giudice
          delegato  il  giudice  istruttore   ed   al   curatore   il
          commissario liquidatore. 
              Restano salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali
          relative all'accertamento dei  crediti  chirografari  nella
          liquidazione delle imprese che esercitano il credito.". 
              Si riporta l'articolo 213 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 213. Chiusura della liquidazione 
              Prima dell'ultimo riparto  ai  creditori,  il  bilancio
          finale della liquidazione con il conto della gestione e  il
          piano di riparto  tra  i  creditori,  accompagnati  da  una
          relazione  del  comitato  di  sorveglianza,  devono  essere
          sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la
          quale ne autorizza il deposito presso  la  cancelleria  del
          tribunale e liquida il compenso al commissario. 
              Dell'avvenuto  deposito,   a   cura   del   commissario
          liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi  al
          passivo ed ai creditori prededucibili con le  modalita'  di
          cui all'articolo 207, quarto  comma,  ed  e'  data  notizia
          mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali
          designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. 
              Gli interessati possono proporre le loro  contestazioni
          con ricorso al tribunale nel termine  perentorio  di  venti
          giorni,   decorrente   dalla   comunicazione   fatta    dal
          commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla
          inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale   per   ogni   altro
          interessato. Le contestazioni sono comunicate, a  cura  del
          cancelliere, all'autorita' che vigila  sulla  liquidazione,
          al commissario liquidatore e al comitato  di  sorveglianza,
          che nel termine di venti giorni  possono  presentare  nella
          cancelleria  del  tribunale  le   loro   osservazioni.   Il
          tribunale provvede con decreto in camera di  consiglio.  Si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 26. 
              Decorso   il   termine   senza   che   siano   proposte
          contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano
          di  riparto  si  intendono  approvati,  e  il   commissario
          provvede alle  ripartizioni  finali  tra  i  creditori.  Si
          applicano le norme dell'articolo 117, e se del  caso  degli
          articoli 2495 e 2496 del codice civile". 
              Si riporta l'articolo 214 del citato regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 214. Concordato 
              L'autorita' che vigila sulla  liquidazione,  su  parere
          del  commissario  liquidatore,  sentito  il   comitato   di
          sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa  in  liquidazione,
          uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale  un
          concordato,  a  norma  dell'articolo  124,   osservate   le
          disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di societa'. 
              La  proposta  di   concordato   e'   depositata   nella
          cancelleria  del  tribunale  col  parere  del   commissario
          liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata  dal
          commissario a tutti i creditori ammessi al passivo  con  le
          modalita'  di  cui  all'articolo  207,  quarto   comma,   e
          pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta  Ufficiale  e
          deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              I creditori e gli altri interessati possono  presentare
          nella  cancelleria  le   loro   opposizioni   nel   termine
          perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione
          fatta dal commissario per  i  creditori  e  dall'esecuzione
          delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma  per
          ogni altro interessato. 
              Il tribunale,  sentito  il  parere  dell'autorita'  che
          vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla
          proposta di concordato con decreto in camera di  consiglio.
          Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  degli
          articoli 129, 130 e 131. 
              Gli effetti del concordato sono regolati  dall'articolo
          135. 
              Il  commissario  liquidatore   con   l'assistenza   del
          comitato  di  sorveglianza   sorveglia   l'esecuzione   del
          concordato". 
              Si riporta l'articolo  22  del  decreto  legislativo  8
          luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina  dell'amministrazione
          straordinaria delle grandi imprese in stato di  insolvenza,
          a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998,  n.  274),
          pubblicato nella Gazz. Uff. del 9 agosto 1999, n. 185, come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 22. Avviso ai creditori  per  l'accertamento  del
          passivo. 
              1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai
          terzi che vantano  diritti  reali  mobiliari  sui  beni  in
          possesso  dell'imprenditore  insolvente,  a   mezzo   posta
          elettronica  certificata,  se  il  relativo  indirizzo  del
          destinatario risulta  dal  registro  delle  imprese  ovvero
          dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta  elettronica
          certificata delle imprese e dei professionisti e,  in  ogni
          altro caso, a mezzo lettera raccomandata o  telefax  presso
          la sede dell'impresa  o  la  residenza  del  creditore,  il
          proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  il
          termine  entro  il  quale  devono  trasmettergli   a   tale
          indirizzo le loro domande, nonche'  le  disposizioni  della
          sentenza  dichiarativa  dello  stato  di   insolvenza   che
          riguardano l'accertamento del passivo. 
              2. I creditori e i terzi titolari di diritti  sui  beni
          sono invitati ad  indicare  nella  domanda  l'indirizzo  di
          posta   elettronica   certificata   ed   avvertiti    delle
          conseguenze di cui ai  periodi  seguenti  e  dell'onere  di
          comunicarne  al  commissario  ogni  variazione.  Tutte   le
          successive comunicazioni sono  effettuate  dal  commissario
          all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal
          creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso
          di mancata indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica
          certificata o di mancata  comunicazione  della  variazione,
          ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al
          destinatario,  esse  si  eseguono  mediante   deposito   in
          cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del
          regio decreto,  16  marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  al
          curatore il commissario giudiziale". 
              Si riporta l'articolo 28 del citato decreto legislativo
          8 luglio 1999 n. 270, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 28. Relazione del commissario giudiziale. 
              1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello  stato
          di  insolvenza,  il  commissario-giudiziale   deposita   in
          cancelleria  una  relazione   contenente   la   descrizione
          particolareggiata delle cause dello stato di  insolvenza  e
          una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni
          previste dall'articolo  27  ai  fini  dell'ammissione  alla
          procedura di amministrazione straordinaria. 
              2. Alla relazione sono allegati lo stato  analitico  ed
          estimativo  delle  attivita'  e  l'elenco  nominativo   dei
          creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e  delle
          cause di prelazione. 
              3. Nel  medesimo  termine  indicato  nel  comma  1,  il
          commissario giudiziale trasmette copia della  relazione  al
          Ministero dell'industria,  depositando  in  cancelleria  la
          prova dell'avvenuta ricezione. 
              4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione  e'
          affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere. 
              5. L'imprenditore insolvente e ogni  altro  interessato
          hanno facolta' di prendere visione  della  relazione  e  di
          estrarne copia. La  stessa  e'  trasmessa  dal  commissario
          giudiziale a tutti i  creditori  e  ai  terzi  titolari  di
          diritti  sui  beni  all'indirizzo  di   posta   elettronica
          certificata indicato a norma  dell'articolo  22,  comma  2,
          entro dieci giorni dal deposito in cancelleria". 
              Si riporta l'articolo 59 del citato decreto legislativo
          8 luglio 1999 n. 270, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 59.  Comunicazione  al  tribunale  del  programma
          autorizzato. 
              1. Il commissario  straordinario  trasmette  entro  tre
          giorni  copia  del  programma  autorizzato  al   tribunale,
          segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche
          la  cui  divulgazione   prima   della   scadenza   potrebbe
          pregiudicarne l'attuazione. 
              2.  Il  giudice  delegato  dispone   il   deposito   in
          cancelleria del programma, con esclusione  delle  parti  in
          relazione  alle  quali  siano   ravvisabili   esigenze   di
          riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente
          e  ogni  altro  interessato  possono  prendere  visione  ed
          estrarre  copia  del   programma   depositato,   che   reca
          l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni
          di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa  entro  dieci
          giorni dal deposito in cancelleria a cura  del  commissario
          straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica
          certificata all'indirizzo indicato  a  norma  dell'articolo
          22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  al
          curatore il commissario straordinario. 
              Si riporta l'articolo 61 del citato decreto legislativo
          8 luglio 1999 n. 270, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 61. Esecuzione del programma. 
              1.  Il  commissario  straordinario  compie   tutte   le
          attivita' dirette all'esecuzione del programma autorizzato,
          fermo quanto stabilito dall'articolo 42. 
              2. Il commissario straordinario presenta ogni tre  mesi
          al Ministro  dell'industria  una  relazione  sull'andamento
          dell'esercizio  dell'impresa   e   sulla   esecuzione   del
          programma. 
              3. Nei dieci giorni successivi al termine  di  scadenza
          del  programma,  il  commissario  presenta  una   relazione
          finale, con la  quale  illustra  analiticamente  gli  esiti
          della  sua  esecuzione,  specificando  se   gli   obiettivi
          indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti. 
              4. Le relazioni sono sottoposte al parere del  comitato
          di sorveglianza. Copia delle  medesime  e  del  parere  del
          comitato e' depositata entro  tre  giorni  dal  commissario
          presso  la  cancelleria  del   tribunale,   ove   qualunque
          interessato puo' prenderne visione ed  estrarne  copia.  Il
          commissario straordinario trasmette una copia  di  ciascuna
          relazione periodica e della  relazione  finale  a  tutti  i
          creditori   a   mezzo   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22,  comma  2,
          entro dieci giorni dal deposito in cancelleria". 
              Si riporta l'articolo 75 del citato decreto legislativo
          8 luglio 1999 n. 270, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 75. Bilancio finale della procedura e  rendiconto
          del commissario straordinario. 
              1. Prima della chiusura della procedura, il commissario
          straordinario  sottopone  al  Ministero  dell'industria  il
          bilancio  finale  della  procedura  con  il   conto   della
          gestione, accompagnati da una  relazione  del  comitato  di
          sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito  presso
          la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato  di
          insolvenza e liquida il compenso al commissario. 
              2. Un avviso dell'avvenuto  deposito  e',  a  cura  del
          cancelliere,  comunicato  all'imprenditore   insolvente   e
          affisso entro  tre  giorni.  Il  commissario  straordinario
          trasmette una copia del bilancio finale della  procedura  e
          del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo  posta
          elettronica  certificata  all'indirizzo  indicato  a  norma
          dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal  deposito
          in cancelleria. 
              3.   Gli   interessati   possono   proporre   le   loro
          contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti
          giorni.  Il  termine  decorre,  per  l'imprenditore,  dalla
          comunicazione dell'avviso e, per  ogni  altro  interessato,
          dalla   sua   affissione.   Il   termine    decorre,    per
          l'imprenditore,  dalla  comunicazione  dell'avviso,  per  i
          creditori  e  i  titolari  di  diritti  sui   beni,   dalla
          comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma
          dell'articolo 22, comma 2 e, per  ogni  altro  interessato,
          dalla sua affissione. 
              4. Decorso il termine indicato nel comma  3  senza  che
          siano proposte osservazioni, il bilancio e il  conto  della
          gestione si intendono approvati.".