Art. 17. Sulle etichette dei contenitori di cui al precedente articolo, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione "Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico", seguita immediatamente dalla dicitura "Denominazione di Origine Protetta", riportando evidente e con caratteri indelebili l'annata di produzione, come indicato nell'art.6 del presente disciplinare. Alla denominazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare. E' tuttavia consentito l'uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a localita' veritiere di produzione delle olive. Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50% della dicitura di denominazione prevista.