(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
    Sulle etichette dei contenitori di cui  al  precedente  articolo,
oltre alle  normali  dizioni  previste  dalle  leggi  e  dalle  norme
commerciali, deve essere riportata la dizione "Olio  Extravergine  di
Oliva  Chianti  Classico",  seguita  immediatamente  dalla   dicitura
"Denominazione  di  Origine  Protetta",  riportando  evidente  e  con
caratteri indelebili l'annata di produzione, come indicato nell'art.6
del presente disciplinare. Alla denominazione e'  vietata  l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista  dal  presente
disciplinare. E' tuttavia consentito l'uso  di  marchi  di  consorzi,
nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni  toponomastiche  che
fanno riferimento a localita' veritiere di produzione delle olive. 
    Il  nome  della  denominazione  deve  figurare  in  etichetta  in
caratteri chiari, indelebili, con  colorimetria  di  ampio  contrasto
rispetto  al  colore  dell'etichetta;  i  caratteri  grafici  per  le
eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo  superare  il
50% della dicitura di denominazione prevista.