Art. 17 Pubblicita' e comunicazioni 1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario e' soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, nonche' a comunicazione agli operatori economici interessati da effettuarsi entro cinque giorni dalla conclusione della procedura mediante la posta elettronica certificata o il fax indicati dal concorrente ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento. 2. Laddove il concorrente non abbia fornito tale indicazione, la comunicazione dovra' avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento.