Art. 17 
 
                        Trasmissione dei dati 
 
  1. L'Agenzia delle entrate comunica  al  Ministero  dello  sviluppo
economico,  in  via  telematica,  entro  il  31   gennaio   dell'anno
successivo a quello di fruizione delle  esenzioni,  i  dati  relativi
alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari.