Art. 17 
 
 
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili 
 
  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. La qualifica professionale per l'attivita' di  installazione  e
di  manutenzione  straordinaria  di  caldaie,  caminetti  e  stufe  a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici,  di
sistemi geotermici  a  bassa  entalpia  e  di  pompe  di  calore,  e'
conseguita con il possesso dei  requisiti  tecnico  professionali  di
cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo  4,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37. 
  2. (( Entro il 31 dicembre  2013  )),  le  regioni  e  le  province
autonome, nel rispetto dell'allegato  4,  attivano  un  programma  di
formazione per gli installatori di impianti  a  fonti  rinnovabili  o
procedono al  riconoscimento  di  fornitori  di  formazione,  dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni  e
province autonome possono riconoscere  ai  soggetti  partecipanti  ai
corsi di formazione crediti formativi per i  periodi  di  prestazione
lavorativa e di collaborazione  tecnica  continuativa  svolti  presso
imprese del settore.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo
          n. 28 del 2011: 
              "Art. 15. Sistemi di qualificazione degli installatori. 
              1.  La  qualifica  professionale  per  l'attivita'   di
          installazione e di manutenzione straordinaria  di  caldaie,
          caminetti  e  stufe   a   biomassa,   di   sistemi   solari
          fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici
          a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita con il
          possesso  dei  requisiti  tecnico  professionali  di   cui,
          alternativamente,  alle   lettere   a),   b),   c)   o   d)
          dell'articolo 4, comma 1, del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
              2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e  le  province
          autonome,  nel  rispetto  dell'allegato  4,   attivano   un
          programma di formazione per gli installatori di impianti  a
          fonti  rinnovabili  o  procedono   al   riconoscimento   di
          fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
          dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare.  Le  regioni  e
          province   autonome   possono   riconoscere   ai   soggetti
          partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
          periodi  di  prestazione  lavorativa  e  di  collaborazione
          tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. 
              3. 
              4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri  di
          cui all'allegato 4 e  l'omogeneita'  a  livello  nazionale,
          ovvero nel caso in cui le Regioni e  le  Province  autonome
          non provvedano entro il 31 dicembre 2012,  l'ENEA  mette  a
          disposizione  programmi  di  formazione  per  il   rilascio
          dell'attestato di formazione.  Le  Regioni  e  le  Province
          autonome possono altresi' stipulare accordi  con  l'ENEA  e
          con la scuola di specializzazione in discipline ambientali,
          di cui all'articolo 7, comma 4,  della  legge  11  febbraio
          1992, n. 157, e successive modificazioni, per  il  supporto
          nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3. 
              5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di cui  ai
          commi 3 e 4 sono posti a carico dei  soggetti  partecipanti
          alle medesime attivita'. 
              6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da
          un altro Stato membro e' effettuato sulla base di  principi
          e dei criteri di cui  al  decreto  legislativo  9  novembre
          2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4. 
              7. I titoli di  qualificazione  di  cui  ai  precedenti
          commi  sono  resi   accessibili   al   pubblico   per   via
          informatica, a cura del soggetto che li rilascia.". 
              Si riporta l'articolo 4 del decreto del Ministro  dello
          sviluppo economico 22  gennaio  2008,  n.  37  (Regolamento
          concernente  l'attuazione  dell'articolo   11-quaterdecies,
          comma 13, lettera a) della legge  n.  248  del  2  dicembre
          2005, recante riordino delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici), pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61: 
              "Art. 4. Requisiti tecnico-professionali. 
              1.   I   requisiti   tecnico-professionali   sono,   in
          alternativa, uno dei seguenti: 
              a) diploma  di  laurea  in  materia  tecnica  specifica
          conseguito presso  una  universita'  statale  o  legalmente
          riconosciuta; 
              b) diploma o qualifica conseguita al termine di  scuola
          secondaria del secondo ciclo con specializzazione  relativa
          al settore delle attivita' di cui all'articolo 1, presso un
          istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti  da  un
          periodo di inserimento, di almeno  due  anni  continuativi,
          alle dirette dipendenze di  una  impresa  del  settore.  Il
          periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo
          1, comma 2, lettera d) e' di un anno; 
              c)  titolo  o  attestato  conseguito  ai  sensi   della
          legislazione   vigente    in    materia    di    formazione
          professionale, previo un periodo di inserimento, di  almeno
          quattro anni consecutivi, alle dirette  dipendenze  di  una
          impresa del settore.  Il  periodo  di  inserimento  per  le
          attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e'  di
          due anni; 
              d)  prestazione   lavorativa   svolta,   alle   dirette
          dipendenze di una impresa abilitata nel ramo  di  attivita'
          cui si riferisce la prestazione  dell'operaio  installatore
          per un periodo non inferiore a  tre  anni,  escluso  quello
          computato ai fini dell'apprendistato e quello  svolto  come
          operaio qualificato, in qualita'  di  operaio  installatore
          con  qualifica  di   specializzato   nelle   attivita'   di
          installazione,  di  trasformazione,  di  ampliamento  e  di
          manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 
              2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c)
          e le prestazioni lavorative di  cui  alla  lettera  d)  del
          comma 1 possono svolgersi anche in forma di  collaborazione
          tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte  del
          titolare,  dei  soci  e  dei  collaboratori  familiari.  Si
          considerano,   altresi',   in   possesso   dei    requisiti
          tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il  titolare
          dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno
          svolto attivita'  di  collaborazione  tecnica  continuativa
          nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo
          non inferiore a sei anni. Per  le  attivita'  di  cui  alla
          lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non  puo'
          essere inferiore a quattro anni.".