(( Art. 17 
 
                Misure per favorire la realizzazione 
               del Fascicolo sanitario elettronico )) 
 
  ((1. All'articolo 12 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a) al comma 2, dopo  le  parole:  «Il  FSE  e'  istituito  dalle
regioni  e   province   autonome,»   sono   inserite   le   seguenti:
«conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro
il 30 giugno 2015,»;)) 
  (( b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:)) 
  ((«2-bis.   Per   favorire   la    qualita',    il    monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla
terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il dossier
farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a  cura  della
farmacia che effettua la dispensazione»;)) 
  ((  c)  al  comma  6,  le  parole  «senza   l'utilizzo   dei   dati
identificativi degli assistiti e dei documenti clinici  presenti  nel
FSE» sono  sostituite  dalle  seguenti  «senza  l'utilizzo  dei  dati
identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;)) 
  (( d) al comma 7, le parole: «con decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con uno o piu' decreti» e le parole: «i contenuti del  FSE
e» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche'»;)) 
  (( e) al comma 15, dopo le parole: «dei servizi da queste  erogate»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero  partecipare  alla  definizione,
realizzazione   ed   utilizzo   dell'infrastruttura   nazionale   per
l'interoperabilita' per il FSE  conforme  ai  criteri  stabiliti  dai
decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia
digitale,»;)) 
  (( f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:)) 
  ((«15-bis. Entro il 30  giugno  2014,  le  regioni  e  le  province
autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al  Ministero
della salute il piano di  progetto  per  la  realizzazione  del  FSE,
redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla  medesima
Agenzia e dal Ministero  della  salute,  anche  avvalendosi  di  enti
pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.)) 
  ((15-ter.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  sulla  base   delle
esigenze  avanzate  dalle  regioni   e   dalle   province   autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con  il  Ministero
della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione
e  la  realizzazione  dell'infrastruttura  nazionale   necessaria   a
garantire l'interoperabilita' dei FSE.)) 
  ((15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il  Ministero  della
salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza,
al fine di:)) 
  (( a) valutare e approvare,  entro  sessanta  giorni,  i  piani  di
progetto presentati dalle regioni e dalle province  autonome  per  la
realizzazione  del  FSE,  verificandone  la  conformita'   a   quanto
stabilito  dai  decreti  di  cui  al  comma  7  ed   in   particolare
condizionandone  l'approvazione  alla  piena  fruibilita'  dei   dati
regionali  a  livello  nazionale,   per   indagini   epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini
di programmazione sanitaria nazionale;)) 
  (( b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e
delle  province  autonome,  conformemente  ai   piani   di   progetto
approvati. La realizzazione del FSE in conformita' a quanto  disposto
dai decreti di cui al comma 7 e' compresa  tra  gli  adempimenti  cui
sono tenute le regioni  e  le  province  autonome  per  l'accesso  al
finanziamento integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale
da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa
sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 2005.)) 
  ((15-quinquies. Per il progetto FSE di  cui  al  comma  15-ter,  da
realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata  una  spesa  non
superiore ai 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
l'Italia digitale».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  17
          dicembre 2012, n. 221, recante  "Ulteriori  misure  urgenti
          per la crescita del Paese", pubblicato nella Gazz. Uff.  19
          ottobre 2012, n. 245, S.O, come modificato  dalla  presente
          legge : 
              "Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi  di
          sorveglianza nel settore sanitario) 
              1.  Il  fascicolo  sanitario   elettronico   (FSE)   e'
          l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
          socio-sanitario  generati  da  eventi  clinici  presenti  e
          trascorsi, riguardanti l'assistito. 
              2.  Il  FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province
          autonome, conformemente a quanto disposto  dai  decreti  di
          cui al comma 7, entro  il  30  giugno  2015,  entro  il  31
          dicembre 2014  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in
          materia di protezione dei dati personali, a fini di: 
              a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
              b)  studio  e  ricerca  scientifica  in  campo  medico,
          biomedico ed epidemiologico; 
              c) programmazione sanitaria,  verifica  delle  qualita'
          delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. 
              Il FSE deve consentire anche  l'accesso  da  parte  del
          cittadino ai servizi sanitari  on  line  secondo  modalita'
          determinate nel decreto di cui al comma 7. 
              2-bis.  Per  favorire  la  qualita',  il  monitoraggio,
          l'appropriatezza  nella  dispensazione  dei  medicinali   e
          l'aderenza  alla  terapia  ai  fini  della  sicurezza   del
          paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale  parte
          specifica del FSE, aggiornato a  cura  della  farmacia  che
          effettua la dispensazione. 
              3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa,  senza
          ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che
          prendono  in  cura  l'assistito  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
          nonche', su richiesta del cittadino, con i dati  medici  in
          possesso dello stesso. 
              3-bis. Il FSE  puo'  essere  alimentato  esclusivamente
          sulla  base  del  consenso  libero  e  informato  da  parte
          dell'assistito, il quale puo'  decidere  se  e  quali  dati
          relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
          fascicolo medesimo. 
              4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
          perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale  e
          dei servizi socio-sanitari regionali che prendono  in  cura
          l'assistito. 
              5. La consultazione dei dati e documenti  presenti  nel
          FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
          a) del comma 2, puo'  essere  realizzata  soltanto  con  il
          consenso dell'assistito e sempre nel rispetto  del  segreto
          professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria  secondo
          modalita' individuate a riguardo. Il mancato  consenso  non
          pregiudica  il  diritto  all'erogazione  della  prestazione
          sanitaria. 
              6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
          sono perseguite dalle regioni e  dalle  province  autonome,
          nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          e dal Ministero della salute nei  limiti  delle  rispettive
          competenze attribuite dalla  legge,  senza  l'utilizzo  dei
          dati  identificativi  degli  assistiti  presenti  nel  FSE,
          secondo  livelli  di  accesso,  modalita'  e   logiche   di
          organizzazione ed elaborazione dei dati  definiti,  con  il
          decreto di cui al comma 7, in conformita'  ai  principi  di
          proporzionalita',  necessita'   e   indispensabilita'   nel
          trattamento dei dati personali. 
              6-bis. La consultazione dei dati e  documenti  presenti
          nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
          realizzata soltanto in forma protetta e  riservata  secondo
          modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma  7.  Le
          interfacce, i sistemi e le applicazioni  software  adottati
          devono assicurare piena interoperabilita' tra le  soluzioni
          secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma
          7. 
              7. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o
          piu' decreti del  Ministro  della  salute  e  del  Ministro
          delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  acquisito  il  parere  del  Garante  per   la
          protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,
          comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
          sono  stabiliti:  i  contenuti  del  FSE  e   del   dossier
          farmaceutico  nonche'  i  limiti  di  responsabilita'  e  i
          compiti   dei   soggetti   che    concorrono    alla    sua
          implementazione,  i  sistemi  di  codifica  dei  dati,   le
          garanzie  e  le  misure  di  sicurezza  da   adottare   nel
          trattamento dei dati personali  nel  rispetto  dei  diritti
          dell'assistito, le modalita' e i livelli  diversificati  di
          accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
          6, la definizione e le relative modalita'  di  attribuzione
          di un codice identificativo univoco dell'assistito che  non
          consenta  l'identificazione  diretta  dell'interessato,   i
          criteri  per  l'interoperabilita'   del   FSE   a   livello
          regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole
          tecniche del sistema pubblico di connettivita'. 
              8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  alle
          attivita' di competenza nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              9. La cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda
          digitale italiana, di cui all'articolo  47,  comma  2,  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e
          successive modificazioni,  e'  integrata  per  gli  aspetti
          relativi al settore sanitario con un  componente  designato
          dal Ministro della salute, il  cui  incarico  e'  svolto  a
          titolo gratuito. 
              10.  I  sistemi  di  sorveglianza  e  i   registri   di
          mortalita', di tumori e di altre patologie, di  trattamenti
          costituiti da trapianti di cellule e tessuti e  trattamenti
          a base di medicinali per terapie  avanzate  o  prodotti  di
          ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
          ai fini di prevenzione, diagnosi,  cura  e  riabilitazione,
          programmazione sanitaria,  verifica  della  qualita'  delle
          cure, valutazione dell'assistenza sanitaria  e  di  ricerca
          scientifica in ambito medico, biomedico  ed  epidemiologico
          allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta
          sistematica di dati anagrafici, sanitari ed  epidemiologici
          per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
          la salute, di una particolare malattia o di una  condizione
          di salute rilevante in una popolazione definita. 
              11. I sistemi di sorveglianza e i registri  di  cui  al
          comma 10 sono istituiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali.  Gli  elenchi  dei
          sistemi di sorveglianza e dei registri  di  mortalita',  di
          tumori e di altre patologie, di trattamenti  costituiti  da
          trapianti di cellule e tessuti  e  trattamenti  a  base  di
          medicinali per terapie avanzate o  prodotti  di  ingegneria
          tessutale  e  di   impianti   protesici   sono   aggiornati
          periodicamente con  la  stessa  procedura.  L'attivita'  di
          tenuta e aggiornamento dei  registri  di  cui  al  presente
          comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria
          e rientra tra le attivita' istituzionali  delle  aziende  e
          degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
              12. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano possono istituire con  propria  legge  registri  di
          tumori e di altre patologie, di mortalita'  e  di  impianti
          protesici di rilevanza regionale e provinciale  diversi  da
          quelli di cui al comma 10. 
              13. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  della
          salute, acquisito il parere del Garante per  la  protezione
          dei dati personali e previa intesa in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono individuati, in conformita' alle disposizioni  di  cui
          agli articoli 20,  22  e  154  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni, i soggetti  che  possono  avere  accesso  ai
          registri di cui al presente articolo, e i dati che  possono
          conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
          dei dati. 
              14. I contenuti del regolamento  di  cui  al  comma  13
          devono in ogni caso informarsi ai principi  di  pertinenza,
          non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di  cui  agli
          articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196. 
              15. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
          nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
          spesa  informatica,  anche  mediante  la   definizione   di
          appositi    accordi    di    collaborazione,     realizzare
          infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a  livello
          sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  delle
          infrastrutture tecnologiche per il FSE  a  tale  fine  gia'
          realizzate  da  altre  regioni  o  dei  servizi  da  queste
          erogate, ovvero partecipare alla definizione, realizzazione
          ed    utilizzo    dell'infrastruttura     nazionale     per
          l'interoperabilita'  per  il  FSE   conforme   ai   criteri
          stabiliti dai decreti di cui al comma 7,  resa  disponibile
          dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale,   ovvero   avvalersi
          dell'infrastruttura  centrale  per  il  FSE,  fruibile   in
          modalita' cloud computing e conforme ai  criteri  stabiliti
          dal  decreto  di  cui  al   comma   7,   resa   disponibile
          dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  avvalendosi   della
          societa'  di  cui  al  comma  15   dell'articolo   83   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              15-bis. Entro il  30  giugno  2014,  le  regioni  e  le
          province  autonome  presentano  all'Agenzia  per   l'Italia
          digitale e al Ministero della salute il piano  di  progetto
          per la realizzazione del  FSE,  redatto  sulla  base  delle
          linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia  e  dal
          Ministero della salute, anche avvalendosi di enti  pubblici
          di ricerca, entro il 31 marzo 2014. 
              15-ter. L'Agenzia per  l'Italia  digitale,  sulla  base
          delle esigenze avanzate  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome,  nell'ambito  dei  rispettivi  piani,  cura,   in
          accordo con il Ministero della salute, con le regioni e  le
          province autonome,  la  progettazione  e  la  realizzazione
          dell'infrastruttura  nazionale   necessaria   a   garantire
          l'interoperabilita' dei FSE. 
              15-quater.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale   e   il
          Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti
          di rispettiva competenza, al fine di: 
              a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani
          di progetto  presentati  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome per la realizzazione  del  FSE,  verificandone  la
          conformita' a quanto stabilito dai decreti di cui al  comma
          7 ed in  particolare  condizionandone  l'approvazione  alla
          piena fruibilita' dei dati regionali a  livello  nazionale,
          per  indagini  epidemiologiche,  valutazioni   statistiche,
          registri  nazionali  e  raccolta  di   dati   a   fini   di
          programmazione sanitaria nazionale; 
              b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte  delle
          regioni e delle province autonome, conformemente  ai  piani
          di  progetto  approvati.  La  realizzazione  del   FSE   in
          conformita' a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7
          e' compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le  regioni
          e le  province  autonome  per  l'accesso  al  finanziamento
          integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale  da
          verificare da parte del  Comitato  di  cui  all'articolo  9
          dell'intesa sancita  il  23  marzo  2005  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7
          maggio 2005. 
              15-quinquies. Per il  progetto  FSE  di  cui  al  comma
          15-ter,  da  realizzare  entro  il  31  dicembre  2015,  e'
          autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2015, da definire su base annua con decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale."