(( Art. 17-ter 
 
                  Sistema pubblico per la gestione 
          dell'identita' digitale di cittadini e imprese )) 
 
  ((1. Al comma 2 dell'articolo 64  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma  2-bis,
le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete  ai
propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1,  ovvero
mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».)) 
  ((2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  da  ultimo  modificato  dal
presente articolo, sono aggiunti i seguenti:)) 
  ((«2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare
l'accesso agli stessi da parte  di  cittadini  e  imprese,  anche  in
mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per  l'Italia  digitale,
il sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'  digitale  di
cittadini e imprese (SPID).)) 
  ((2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme  aperto  di
soggetti pubblici e  privati  che,  previo  accreditamento  da  parte
dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il
decreto  di  cui  al  comma  2-sexies,  gestiscono   i   servizi   di
registrazione e di messa a disposizione  delle  credenziali  e  degli
strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese  per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita'  di  erogatori  di
servizi  in  rete,   ovvero,   direttamente,   su   richiesta   degli
interessati.)) 
  ((2-quater.  Il  sistema   SPID   e'   adottato   dalle   pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo  le  modalita'  definiti  con  il
decreto di cui al comma 2-sexies.)) 
  ((2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in  rete,
e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita'  definite
con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del
sistema SPID per  la  gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
utenti. L'adesione al sistema SPID per la  verifica  dell'accesso  ai
propri  servizi  erogati  in  rete  per  i  quali  e'  richiesto   il
riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un  obbligo  generale
di  sorveglianza  delle  attivita'  sui   propri   siti,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.)) 
  ((2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:)) 
  (( a) modello architetturale e organizzativo del sistema;)) 
  (( b) alle modalita' e ai requisiti necessari per  l'accreditamento
dei gestori dell'identita' digitale;)) 
  (( c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni  tecniche  e
organizzative   da   adottare   anche   al    fine    di    garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli  strumenti  di  accesso
resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi  di
cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;)) 
  (( d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in
qualita' di utenti di servizi in rete;)) 
  (( e) ai  tempi  e  alle  modalita'  di  adozione  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni in qualita'  di  erogatori  di  servizi  in
rete;)) 
  (( f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate
in qualita' di erogatori di servizi in rete».)) 
  ((3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
cittadini e imprese  (SPID)  e'  realizzato  utilizzando  le  risorse
finanziarie gia' stanziate a legislazione vigente per  l'Agenzia  per
l'Italia digitale, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta l'articolo 64 del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n.  82,  recante  "Codice  dell'amministrazione
          digitale", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio  2005,  n.
          112, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 64 (Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in
          rete dalle pubbliche amministrazioni) 
              1.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   la   carta
          nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso
          ai servizi erogati in rete dalle pubbliche  amministrazioni
          per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'identificazione informatica anche con  strumenti  diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei   servizi,   purche'    tali    strumenti    consentano
          l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con
          l'istituzione del sistema SPID di cui al  comma  2-bis,  le
          pubbliche amministrazioni possono consentire  l'accesso  in
          rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti  di  cui
          al comma 1, ovvero mediante servizi  offerti  dal  medesimo
          sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e
          carta  nazionale  dei  servizi   e'   comunque   consentito
          indipendentemente dalle modalita'  di  accesso  predisposte
          dalle singole amministrazioni. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale,
          secondo modalita' definite con il decreto di cui  al  comma
          2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di  messa
          a disposizione  delle  credenziali  e  degli  strumenti  di
          accesso in rete nei riguardi di  cittadini  e  imprese  per
          conto  delle  pubbliche  amministrazioni,  in  qualita'  di
          erogatori di servizi  in  rete,  ovvero,  direttamente,  su
          richiesta degli interessati. 
              2-quater. Il sistema SPID e' adottato  dalle  pubbliche
          amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'  definiti
          con il decreto di cui al comma 2-sexies. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
          la facolta' di avvalersi del sistema SPID per  la  gestione
          dell'identita' digitale dei propri  utenti.  L'adesione  al
          sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
          erogati in rete per i quali e' richiesto il  riconoscimento
          dell'utente esonera l'impresa da  un  obbligo  generale  di
          sorveglianza delle attivita'  sui  propri  siti,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.
          70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
              a)  al  modello  architetturale  e  organizzativo   del
          sistema; 
              b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti   necessari   per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
              c) agli standard tecnologici e alle soluzioni  tecniche
          e organizzative da adottare  anche  al  fine  di  garantire
          l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti  di
          accesso  resi  disponibili   dai   gestori   dell'identita'
          digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi  gli
          strumenti di cui al comma 1; 
              d) alle modalita' di adesione da parte di  cittadini  e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
              e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
          pubbliche  amministrazioni  in  qualita'  di  erogatori  di
          servizi in rete; 
              f) alle modalita' di adesione da  parte  delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              3. (abrogato)"