Art. 17 
 
 
              Nomina di membri italiani di istituzioni 
                         dell'Unione europea 
 
  1. All'atto della  proposta  o  della  designazione  da  parte  del
Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di
giustizia dell'Unione europea, della Corte  dei  conti  europea,  del
Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del
Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti
e delle agenzie dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio  dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei ne informa le Camere. 
  2. L'informativa di cui al comma 1 da' conto in  particolare  della
procedura seguita per addivenire alla proposta o  alla  designazione,
delle motivazioni della scelta, nonche' del  curriculum  vitae  delle
persone proposte  o  designate,  con  l'indicazione  degli  eventuali
incarichi dalle stesse svolti o in corso di svolgimento. 
  3. Dopo  l'effettiva  assunzione  delle  funzioni  da  parte  delle
persone di cui al comma 1,  le  competenti  Commissioni  parlamentari
possono chiederne l'audizione. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di  persone  in
carica.