Art. 17 
 
              Autorizzazione per le operazioni previste 
            dai programmi intergovernativi o industriali 
 
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta
dell'amministrazione dello Stato interessata  e  di  concerto  con  i
Ministeri degli affari esteri, della difesa,  dell'economia  e  delle
finanze, e dell'interno, provvede a individuare: 
  a) i programmi intergovernativi ai  quali  applicare  le  procedure
previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a),
della legge; 
  b) i programmi intergovernativi o industriali di  cui  all'articolo
13, comma 1, della legge. 
  2. L'amministrazione interessata per  i  programmi  indicati  dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1  individua
con proprio provvedimento, sentito il Ministero della  difesa  se  si
tratta di altra amministrazione, gli operatori iscritti al  registro,
specificando i prodotti che  gli  stessi  realizzano  nell'ambito  di
detti programmi. 
  3. L'individuazione dei programmi  intergovernativi,  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  1,  e'  valida   anche   per   il   rilascio
dell'autorizzazione all'esportazione definitiva dei materiali in essi
previsti. 
  4. Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole
parti prodotte al programma intergovernativo  o  industriale  di  cui
all'articolo 13, comma 1, della legge. 
  5. Il riferimento alle operazioni effettuate  in  caso  di  licenza
globale di progetto, di cui all'articolo 20, comma  1,  della  legge,
deve intendersi rivolto ai soli programmi  industriali.  I  programmi
intergovernativi rientrano  nelle  operazioni  effettuate  per  conto
dello Stato. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  8,  lettera  a),  e
          comma 9, lettera a), della legge 9 luglio 1990, n. 185,  si
          veda nelle note all'art. 2. 
              - Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 9  luglio
          1990, n. 185, e' il seguente: 
              «Art. 13  (Autorizzazione).  -  1.  Il  Ministro  degli
          affari esteri, sentito  il  Comitato  di  cui  all'art.  7,
          autorizza con licenza individuale,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione
          di cui all'art. 11, l'intermediazione, la  delocalizzazione
          produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e  di
          tecnologia, nonche', di  concerto  con  il  Ministro  delle
          finanze,  l'esportazione  e  l'importazione,  definitive  o
          temporanee, il transito  dei  materiali  di  armamento,  la
          cessione,   all'estero   delle   licenze   industriali   di
          produzione dello stesso materiale e  la  riesportazione  da
          parte   dei   Paesi   importatori.   L'eventuale    rifiuto
          dell'autorizzazione      dovra'      essere       motivato.
          L'autorizzazione puo' assumere anche la  forma  di  licenza
          globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando
          riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali
          di  armamento  da  effettuare  nel  quadro   di   programmi
          congiunti  intergovernativi  o  industriali   di   ricerca,
          sviluppo, produzione di materiali di armamento  svolti  con
          imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO  con  i  quali
          l'Italia   abbia   sottoscritto   specifici   accordi   che
          garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione
          di materiali di armamento, il  controllo  delle  operazioni
          secondo i principi ispiratori della  presente  legge.  Tali
          accordi devono inoltre prevedere  disposizioni  analoghe  a
          quelle di  cui  all'art.  13  dell'Accordo  quadro  tra  la
          Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la
          Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia
          e il Regno Unito della Gran  Bretagna  e  dell'Irlanda  del
          Nord   relativo   alle    misure    per    facilitare    la
          ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea  per
          la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio  2000.  Con  la
          stessa licenza globale di progetto  puo',  inoltre,  essere
          autorizzata  la  fornitura  di  materiali   di   armamento,
          sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai
          suddetti Paesi per uso militare nazionale.». 
              - Per il testo dell'art. 20, comma  1,  della  legge  9
          luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 11.