Art. 17 Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi intergovernativi o industriali 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'amministrazione dello Stato interessata e di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, e dell'interno, provvede a individuare: a) i programmi intergovernativi ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge; b) i programmi intergovernativi o industriali di cui all'articolo 13, comma 1, della legge. 2. L'amministrazione interessata per i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 individua con proprio provvedimento, sentito il Ministero della difesa se si tratta di altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro, specificando i prodotti che gli stessi realizzano nell'ambito di detti programmi. 3. L'individuazione dei programmi intergovernativi, di cui alla lettera a) del comma 1, e' valida anche per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva dei materiali in essi previsti. 4. Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti prodotte al programma intergovernativo o industriale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge. 5. Il riferimento alle operazioni effettuate in caso di licenza globale di progetto, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge, deve intendersi rivolto ai soli programmi industriali. I programmi intergovernativi rientrano nelle operazioni effettuate per conto dello Stato.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonche', di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione, all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovra' essere motivato. L'autorizzazione puo' assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.». - Per il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 11.