Articolo 17 ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione e', nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 imponibile nello stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.