Art. 17 
 
                       (Dirigenti scolastici) 
 
  1. Al  fine  di  garantire  continuita'  e  uniformita'  a  livello
nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 
  Reclutamento dei dirigenti scolastici 
  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici  si  realizza  mediante
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per
tutti i posti vacanti, il cui  numero  e'  comunicato  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e  alla
Scuola   nazionale   dell'amministrazione,   sentito   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   e   fermo   restando   il   regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,   n.   449   e   successive
modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati  in
numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale  massima
del venti per  cento,  determinata  dal  decreto  di  cui  all'ultimo
periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare
il personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, in possesso del relativo diploma  di  laurea,  che
abbia maturato dopo  la  nomina  in  ruolo  un  periodo  di  servizio
effettivo di almeno cinque anni.  E'  previsto  il  pagamento  di  un
contributo, da parte dei candidati,  per  le  spese  della  procedura
concorsuale. Il concorso puo' comprendere una  prova  preselettiva  e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che
superano  la  preselezione,  e  una  prova  orale,  a  cui  segue  la
valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la  Scuola
nazionale dell'amministrazione,  in  giorni  e  orari  e  con  metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica dei partecipanti, con
eventuale riduzione del carico  didattico.  Le  spese  di  viaggio  e
alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'   di
svolgimento delle procedure concorsuali, la durata  del  corso  e  le
forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.". 
  2. Il  decreto  di  cui  all'articolo  29,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal  precedente
comma 1, e' adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. Le risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento
e la formazione iniziale dei  dirigenti  scolastici  sono  trasferite
alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite  di
spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1. 
  4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 e' abrogato.  Ai  concorsi  per  il  reclutamento  dei  dirigenti
scolastici gia' banditi alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  comma  618
dell'articolo 1 della citata legge. 
  5. In deroga a quanto previsto dai parametri  di  cui  all'articolo
459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  a
far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  per
il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno  dei
concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente  con
decreto direttoriale 22  novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 94  del  26  novembre  2004,  e  con
decreto  direttoriale  13  luglio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio  2011,  non  si  e'
ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per
un numero non superiore a quello dei posti banditi  con  il  suddetto
decreto direttoriale, vacanti e disponibili,  con  priorita'  per  le
istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e  per  quelle
situate nelle aree caratterizzate  da  specificita'  linguistiche,  i
docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano  la
propria  attivita'  d'insegnamento  presso  istituzioni   scolastiche
autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico  a  tempo
indeterminato o alla conferma degli incarichi di  presidenza  di  cui
all'art.  1-sexies  del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  ma
conferite in  reggenza  a  dirigenti  aventi  incarico  presso  altra
istituzione scolastica autonoma,  possono  ottenere  l'autorizzazione
all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti
dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto. 
  6. Gli incarichi  di  reggenza  ai  dirigenti  scolastici  titolari
presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento,
conferiti  nelle  scuole  individuate  al  comma  5,   cessano   alla
conclusione, nella relativa regione della procedura  concorsuale  per
il  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  indetta   con   decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale,
4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o  di  quella  indetta
con decreto direttoriale 13 luglio 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina
in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite
delle assunzioni gia' autorizzate,  ovvero  alla  assegnazione,  alle
predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico  a
tempo indeterminato. 
  7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si
procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata  e'
individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma  6.  Alla
relativa spesa si da' copertura a valere sulle facolta'  assunzionali
relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni gia'
autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte
sul Fondo unico nazionale per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dei dirigenti  scolastici.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto,  ad  apportare  le
necessarie variazioni di bilancio. 
  8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per  il
reclutamento dei dirigenti  scolastici  in  seguito  ad  annullamento
giurisdizionale, al fine  di  assicurare  la  tempestiva  conclusione
delle operazioni, qualora il numero  dei  concorrenti  sia  superiore
alle 300 unita', la composizione  della  commissione  puo'  prevedere
l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300,  con  altri
componenti in numero sufficiente  a  costituire  sottocommissioni,  a
ciascuna delle  quali  e'  preposto  un  presidente  aggiunto  ed  e'
assegnato un segretario aggiunto.  Il  presidente  della  commissione
cura il coordinamento  delle  sottocommissioni.  Anche  nel  caso  di
rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non  puo'
comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e  di
euro 400.000 nel 2014.