Art. 17 
 
 
Modalita' di trasmissione dei documenti informatici  in  cooperazione
                             applicativa 
 
  1. In attuazione di quanto stabilito dall'art.  47  del  Codice  lo
scambio dei documenti soggetti alla registrazione  di  protocollo  e'
effettuato attraverso messaggi trasmessi in cooperazione applicativa,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 1° aprile 2008 recante le regole tecniche e di sicurezza per
il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita'.