Art. 17 
 
 
                           Accesso civico 
 
  Chiunque  in  caso  di  mancata  pubblicazione  dei  dati  e  delle
informazioni  previsti  dal  presente  regolamento  puo'   presentare
istanza  di  accesso  civico   alla   Banca   d'Italia   -   Servizio
Organizzazione, che fornisce riscontro entro trenta giorni. 
  In caso di mancata risposta entro il termine di cui  al  precedente
comma,  il  richiedente  puo'  ricorrere  al  Responsabile   per   la
trasparenza, in qualita' di  titolare  del  potere  sostitutivo,  che
provvede entro quindici giorni.