(( Art. 17-bis 
 
Divieto per le pubbliche  amministrazioni  di  richiedere  dati  gia'
presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente. 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, non possono richiedere  ai  cittadini  informazioni  e
dati  gia'  presenti  nell'Anagrafe   nazionale   della   popolazione
residente di cui all'art. 62 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   62   del   decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   "Codice
          dell'amministrazione digitale": 
              "62. Anagrafe nazionale della popolazione  residente  -
          ANPR. 
              1.  E'  istituita  presso  il  Ministero   dell'interno
          l'Anagrafe nazionale della  popolazione  residente  (ANPR),
          quale  base  di  dati  di  interesse  nazionale,  ai  sensi
          dell'art.  60,  che  subentra  all'Indice  nazionale  delle
          anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del  quinto   comma
          dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,  recante
          «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»  e
          all'Anagrafe   della   popolazione    italiana    residente
          all'estero  (AIRE),  istituita  ai  sensi  della  legge  27
          ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento  degli
          italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta ad un
          audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'  alle
          regole tecniche di cui all'art. 51. I risultati  dell'audit
          sono inseriti nella relazione annuale del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all'art.  54,  comma  3,  del  testo  unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              3. L'ANPR assicura al singolo comune la  disponibilita'
          dei dati anagrafici della  popolazione  residente  e  degli
          strumenti per lo svolgimento delle funzioni  di  competenza
          statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54,  comma
          3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
          locali di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
          267, nonche' la disponibilita' dei dati  anagrafici  e  dei
          servizi per l'interoperabilita' con le banche  dati  tenute
          dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
          L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la  certificazione
          dei  dati  anagrafici  nel  rispetto  di  quanto   previsto
          dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30
          maggio 1989, n.  223,  anche  in  modalita'  telematica.  I
          comuni inoltre possono consentire, anche mediante  apposite
          convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte  dei
          soggetti aventi diritto.  L'ANPR  assicura  alle  pubbliche
          amministrazioni  e  agli  organismi  che  erogano  pubblici
          servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata  di  dati  dei   cittadini,   le   pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 2, comma  2,  del  presente
          Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene
          integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita  l'ISTAT  e
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali,  sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni del presente articolo,  anche
          con riferimento: 
              a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
          nel trattamento dei dati personali,  alle  modalita'  e  ai
          tempi di conservazione dei dati e all'accesso  ai  dati  da
          parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per  le   proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'art. 58; 
              b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con  le
          altre banche  dati  di  rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
              c) all'erogazione di  altri  servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita  e  dei
          certificati di cui all'art. 74 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,  compatibile  con
          il sistema di trasmissione di cui al decreto  del  Ministro
          della salute in data 26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.".