Art. 17 Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680 1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: (( 0a) all'articolo 5: 1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti»; 2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno»; 3) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto»; )) a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»; b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»; c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»; d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»; e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»; (( e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, puo' stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; )) f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con la seguente: «attuazione»; g) all'articolo 12, comma 2, lettera a): 1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»; 2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»; 3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.». 2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorita' competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.». 3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 «Aree protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre 2013» sono soppresse.
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n, 190, recante "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2010, n. 270, come modificato dalla presente legge: "Art. 5 Comitato tecnico 1. Il Comitato e' composto da: a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; b) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per gli affari regionali; d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma; e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia; f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. 2. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede il Ministero dell'ambiente previa designazione da parte di ciascuna delle amministrazioni e associazioni di cui al comma 1; tali designazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'autorita' competente. Decorso tale termine il Ministero dell'ambiente provvede comunque all'istituzione del Comitato. 3. La segreteria del Comitato e' organizzata presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 4. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione. 5. Il Comitato concorre alla definizione degli atti inerenti la strategia dell'ambiente marino di cui all'art. 7. 5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti. 6.Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno. 7. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente. 8. Il Comitato puo' avvalersi, ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti, del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni e associazioni che compongono il Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni ambientaliste riconosciute e di associazioni di categoria. Agli esperti ed ai rappresentanti degli enti, degli istituti di ricerca e delle associazioni di cui al presente comma non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese, ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione. 9.Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto.". "Art. 6 Cooperazione regionale 1. Il Ministero dell'ambiente individua, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le procedure finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina al fine di consentire che gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12 siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere. 2. Ai fini previsti dal comma 1 si utilizzano anche, ove opportuno, le sedi istituzionali esistenti in materia di cooperazione regionale, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali. Per gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12, si deve fare riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attivita' condotti nell'ambito di accordi internazionali. 3. Ai fini previsti dal comma 1, le procedure di cooperazione sono estese, per quanto possibile, ai Paesi terzi che esercitano la propria giurisdizione sulle acque di una regione o sottoregione marina di cui all'art. 2 ed all'art. 8, comma 6, in modo da coordinare i rispettivi interventi.". "Art. 8 Valutazione iniziale In vigore dal 25 giugno 2014 1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attivita' antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che, nell'esercizio delle proprie attivita', producono o detengono dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su richiesta del Ministero dell'ambiente, a metterli a disposizione. Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati e informazioni. 3. La valutazione iniziale deve includere: a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale attuale della regione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III; b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto delle tendenze rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e sinergici, nonche' delle valutazioni pertinenti, effettuate in base alla vigente legislazione comunitaria; c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado. 4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune azioni nel contesto delle vigenti convenzioni marittime regionali, affinche' ulteriori dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 possano essere ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni. 5. La valutazione e' effettuata in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'art. 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui all'art. 10. 6. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con apposito decreto, se, al fine di tenere conto delle specificita' di zone particolari, le strategie previste dal presente decreto devono essere definite e adottate con riferimento ad una o piu' sottodivisioni territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle sottoregioni marine del Mare Mediterraneo. Il Ministero dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla Commissione europea.". "Art. 9 Determinazione del buon stato ambientale In vigore dal 25 giugno 2014 1. Il buono stato ambientale e' determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato 1, ed e' identificato quando: a) la struttura, la funzione ed i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attivita' umana; b) le specie e gli habitat marini siano protetti in modo tale da evitare la perdita di biodiversita' dovuta all'attivita' umana e da consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo equilibrato; c) le caratteristiche idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle stesse causate dalle attivita' umane nella zona interessata, siano compatibili con le condizioni indicate nelle lettere a) e b); d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino, dovuti ad attivita' umane, non causino effetti inquinanti. 2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque marine si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico. 3. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III. 4. Ai fini della determinazione dei requisiti del buono stato ambientale si applicano anche i criteri e gli standard metodologici allo scopo adottati dalla Commissione europea. 5. La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale e' effettuata entro il 15 luglio 2012. 6. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della valutazione di cui all'art. 8 e della determinazione del buono stato ambientale di cui al presente articolo entro il 15 ottobre 2012.". "Art. 10 Definizione dei traguardi ambientali In vigore dal 25 giugno 2014 1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'art. 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV. 2. Il Ministero dell'ambiente procede ad una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri. ". "Art. 11 Programmi di monitoraggio 1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'art. 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora ed attua, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'art. 10, nonche' per l'aggiornamento di tali traguardi. 2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti tenendo conto: a) degli elementi riportati negli elenchi degli allegati III e V; b) delle attivita' di monitoraggio effettuate dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, della salute, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' dalle altre amministrazioni competenti. 3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi. 3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, puo' stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L'elaborazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014. 5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.". "Art. 12 Programmi di misure In vigore dal 25 giugno 2014 1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali di cui all'art. 10, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o piu' programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure riportate all'allegato VI. 2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente: a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali, anche con finalita' diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonche' delle autorita' competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali; b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione di cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del Comitato, affinche' i programmi di misure di cui al comma 1 possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi. 3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata. 4. Il Ministero dell'ambiente assicura che i programmi di misure di cui al comma 1 siano conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale e «chi inquina paga». 5. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti socio-economici delle misure. I programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura. 6. I programmi di cui al comma 1 indicano le modalita' attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali di cui all'art. 10. 7. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve valutare anche l'incidenza prodotta sulle acque situate oltre le acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un effetto positivo su tali acque. 8. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All'avvio dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data. 9. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016. Si procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. 10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario, includono anche le seguenti misure: a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque marine; tutela degli habitat e della biodiversita'; b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, da inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo territoriale di competenza di autorita' nazionali, regionali o locali. Le autorita' che elaborano tali strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1; c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorita' nazionali, regionali o locali. Le autorita' che rilasciano tali atti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1; d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorita' nazionali, regionali o locali; e) indicazione di misure atte a prevenire, eliminare e porre rimedio ai danni causati all'ambiente marino dall'inquinamento tellurico, prioritariamente causato dallo sversamento in mare di reflui urbani non adeguatamente trattati a causa, in particolare, dell'assenza, del malfunzionamento o del fermo degli impianti di depurazione; f) indicazione di misure di gestione volte a rendere economicamente conveniente per gli utilizzatori degli ecosistemi marini l'adozione di comportamenti finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del buon stato ambientale. 11. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche misure di protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali da riflettere in modo idoneo la diversita' degli ecosistemi. 12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'art. 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'art. 11, risulti che la gestione delle attivita' umane a livello comunitario o internazionale possa avere un impatto significativo sull'ambiente marino ed in particolare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove le opportune iniziative presso i competenti organismi internazionali al fine di valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie al rispetto delle finalita' del presente decreto. Tali misure devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od il ripristino dell'integrita', della struttura e del funzionamento degli ecosistemi. 13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sono messe a disposizione del pubblico, nei modi previsti dall'art. 16, entro il 2013.". "ART. 117 (Piani di gestione e registro delle aree protette) 1. Per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore. 2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni. 2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'art. 118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta ai sensi dell'art. 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorita' competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre. 3. L'Autorita' di bacino, sentite le Autorita' d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorita' competenti ai sensi della normativa vigente. 3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico. ". Il citato d.lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.