Art. 17 
 
          Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti 
 
  1. All'articolo 1284 del codice civile dopo  il  terzo  comma  sono
aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura,
(( dal momento in cui e' proposta domanda  giudiziale  ))  il  saggio
degli interessi legali e' pari a quello previsto  dalla  legislazione
speciale  relativa  ai  ritardi  di   pagamento   nelle   transazioni
commerciali. 
  La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con  cui
si promuove il procedimento arbitrale.». 
  2. Le disposizioni  del  comma  1  producono  effetti  rispetto  ai
procedimenti iniziati a decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo
all'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1284  del  codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 1284. Saggio degli interessi. 
              Il saggio degli  interessi  legali  e'  determinato  in
          misura pari all'1 per cento in ragione d'anno. Il  Ministro
          del tesoro, con proprio decreto pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  non  oltre  il   15
          dicembre dell'anno precedente a quello  cui  il  saggio  si
          riferisce, puo' modificarne annualmente  la  misura,  sulla
          base del rendimento medio annuo lordo dei titoli  di  Stato
          di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del  tasso
          di inflazione registrato nell'anno.  Qualora  entro  il  15
          dicembre non sia  fissata  una  nuova  misura  del  saggio,
          questo rimane invariato per l'anno successivo. 
              Allo  stesso  saggio   si   computano   gli   interessi
          convenzionali, se le parti  non  ne  hanno  determinato  la
          misura. 
              Gli  interessi  superiori  alla  misura  legale  devono
          essere determinati per  iscritto;  altrimenti  sono  dovuti
          nella misura legale. 
              Se le parti non ne hanno  determinato  la  misura,  dal
          momento in cui e' proposta  domanda  giudiziale  il  saggio
          degli interessi legali e'  pari  a  quello  previsto  dalla
          legislazione speciale  relativa  ai  ritardi  di  pagamento
          nelle transazioni commerciali. 
              La disposizione  del  quarto  comma  si  applica  anche
          all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.".