Art. 17 
 
 
         Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia 
 
  1. Al fine di semplificare le  procedure  edilizie  e  ridurre  gli
oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'  di  assicurare
processi  di  sviluppo  sostenibile,  con  particolare  riguardo   al
recupero del patrimonio  edilizio  esistente  e  alla  riduzione  del
consumo di suolo, al testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b): 
  1) le parole:  «i  volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'
immobiliari»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la   volumetria
complessiva degli edifici»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Nell'ambito degli interventi di  manutenzione  straordinaria  sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o  accorpamento
delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti
la  variazione  delle  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari
nonche'  del  carico  urbanistico  purche'  non  sia  modificata   la
volumetria complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga  l'originaria
destinazione d'uso;»; 
    b) dopo l'articolo 3 (L), e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis  (Interventi  di  conservazione).  -  1.  Lo  strumento
urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili  con
gli indirizzi della pianificazione.  In  tal  caso  l'amministrazione
comunale  puo'  favorire,  in  alternativa   all'espropriazione,   la
riqualificazione delle aree  attraverso  forme  di  compensazione  ((
incidenti sull'area interessata  e  senza  aumento  della  superficie
coperta )), rispondenti al pubblico interesse e  comunque  rispettose
dell'imparzialita' e del buon andamento  dell'azione  amministrativa.
Nelle more dell'attuazione del piano, resta  salva  la  facolta'  del
proprietario  di  eseguire  tutti  gli  interventi  conservativi,  ad
eccezione  della   demolizione   e   successiva   ricostruzione   non
giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine  statico
od igienico sanitario.»; 
    c) all'articolo 6 (L): 
  (( 01) al comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «manutenzione
ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera a), ivi compresi gli  interventi  di  installazione  delle
pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore
a 12 kW»; )) 
  1) al comma 2: 
  a) alla lettera a), le parole da: «,  non  comportino»,  fino  alla
fine della lettera, sono soppresse; 
  b) alla lettera e-bis), dopo le parole: «sulla  superficie  coperta
dei fabbricati adibiti ad  esercizio  d'impresa,»  sono  inserite  le
seguenti: «sempre che non riguardino le parti strutturali,»; 
      2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
  «4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a)  ed
e-bis),  l'interessato  trasmette  all'amministrazione  comunale   ((
l'elaborato progettuale e )) la comunicazione di  inizio  dei  lavori
asseverata da un  tecnico  abilitato,  il  quale  attesta,  sotto  la
propria responsabilita', che i lavori sono  conformi  agli  strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi  vigenti,  nonche'  ((
che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella
sul  rendimento  energetico  nell'edilizia  e  che  ))  non   vi   e'
interessamento   delle   parti    strutturali    dell'edificio;    la
comunicazione contiene, altresi', i dati identificativi  dell'impresa
alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.»; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di
inizio dei lavori (( , laddove integrata con la comunicazione di fine
dei lavori )), e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17,  primo
comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,
ed  e'  tempestivamente  inoltrata  da   parte   dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.»; 
      4) al comma 6, le  lettere  b)  e  c),  sono  sostituite  dalla
seguente: 
    «b) disciplinano con legge le modalita' per  l'effettuazione  dei
controlli.»; 
      5) al comma 7 le parole: «ovvero la mancata trasmissione  della
relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  2,  ovvero  la  mancata
comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al  comma  4,»
(( e le parole: «258 euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1.000
euro»; )) 
  d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: «aumento di
unita' immobiliari, modifiche  del  volume,  dei  prospetti  o  delle
superfici,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «modifiche   della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,»; 
  e) all'articolo 14 (L): 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per gli interventi di  ristrutturazione  edilizia,  attuati
anche in aree  industriali  dismesse,  e'  ammessa  la  richiesta  di
permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa
deliberazione del  Consiglio  comunale  che  ne  attesta  l'interesse
pubblico (( , a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non
comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di
ristrutturazione,  fermo   restando,   nel   caso   di   insediamenti
commerciali,  quanto  disposto  dall'articolo  31,   comma   2,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni  ))
»; 
      2) al comma 3, dopo la parola: «ed esecutivi,» sono inserite le
seguenti: «nonche', nei casi di cui al comma 1-bis,  le  destinazioni
d'uso,»; 
    f) all'articolo 15 (R): 
      1) (( il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad
un anno dal rilascio del titolo;  quello  di  ultimazione,  entro  il
quale l'opera deve essere completata,  non  puo'  superare  tre  anni
dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il  permesso  decade  di
diritto per la parte non eseguita,  tranne  che,  anteriormente  alla
scadenza,  venga  richiesta  una  proroga.  La  proroga  puo'  essere
accordata,  con  provvedimento  motivato,  per  fatti   sopravvenuti,
estranei  alla  volonta'  del  titolare  del  permesso,   oppure   in
considerazione  della  mole  dell'opera  da  realizzare,  delle   sue
particolari caratteristiche  tecnico-costruttive,  o  di  difficolta'
tecnico-esecutive  emerse  successivamente  all'inizio  dei   lavori,
ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui  finanziamento  sia
previsto in piu' esercizi finanziari.» )); 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La proroga dei termini per  l'inizio  e  l'ultimazione  dei
lavori e' comunque accordata qualora  i  lavori  non  possano  essere
iniziati   o   conclusi   per   iniziative   dell'amministrazione   o
dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate.»; 
    g) all'articolo 16 (L): 
  1) (( (Soppresso) )); 
  2) (( (Soppresso) )); 
  3) (( al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
  «d-bis)  alla  differenziazione  tra  gli  interventi  al  fine  di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore  densita'  del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione; 
  d-ter) alla valutazione del maggior valore generato  da  interventi
su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di
destinazione    d'uso.     Tale     maggior     valore,     calcolato
dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura  non  inferiore
al 50 per cento tra il comune e la parte privata  ed  e'  erogato  da
quest'ultima   al   comune   stesso   sotto   forma   di   contributo
straordinario,  che  attesta  l'interesse  pubblico,  in   versamento
finanziario,  vincolato  a  specifico  centro   di   costo   per   la
realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto
in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da  destinare
a servizi di pubblica  utilita',  edilizia  residenziale  sociale  od
opere pubbliche.»; 
  3-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della
lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse  disposizioni
delle legislazioni regionali e degli strumenti  urbanistici  generali
comunali.» ; 
      4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto
dal comma 4-bis.»; )) 
      5) al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
«Al  fine  di  incentivare  il  recupero  del   patrimonio   edilizio
esistente, per gli interventi di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  i  comuni  hanno  comunque  la
facolta' di deliberare che i costi di costruzione  ad  essi  relativi
siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.»; 
    h) all'articolo 17 (L): 
  1) al comma 4, dopo le parole: «di proprieta'  dello  Stato»,  sono
inserite le seguenti: «, nonche' per gli interventi  di  manutenzione
straordinaria (( di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),  qualora
comportanti aumento del carico urbanistico,» e dopo le parole: «delle
sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti:  «,  purche'
ne derivi un aumento della superficie calpestabile.» )); 
  2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:  «4-bis.  Al  fine  di
agevolare  gli  interventi  di  densificazione   edilizia,   per   la
ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in
via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura
non inferiore al venti per cento rispetto a quello  previsto  per  le
nuove  costruzioni  ((  nei  casi   non   interessati   da   varianti
urbanistiche, deroghe  o  cambi  di  destinazione  d'uso  comportanti
maggior valore rispetto alla destinazione  originaria  )).  I  comuni
definiscono,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione, i  criteri  e  le  modalita'  applicative  per
l'applicazione della relativa riduzione.»; 
    i) all'articolo 20 (R), il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli  casi
di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.»; 
    l) nel Capo III, Titolo II, Parte  I  la  rubrica  e'  sostituita
dalla seguente:  «SEGNALAZIONE  CERTIFICATA  DI  INIZIO  ATTIVITA'  E
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'»; 
    m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) ai commi 1 e 2 le parole: «denuncia di  inizio  attivita'»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «segnalazione  certificata  di   inizio
attivita'» e le parole «denunce di inizio attivita'» sono  sostituite
dalle seguenti: «segnalazioni certificate di inizio attivita'»; 
  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Sono  realizzabili   mediante   segnalazione   certificata
d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori  con  attestazione  del
professionista,  le  varianti  a  permessi  di  costruire   che   non
configurano  una  variazione  essenziale,  a  condizione  che   siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate  dopo
l'acquisizione degli  eventuali  atti  di  assenso  prescritti  dalla
normativa sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
tutela del patrimonio storico,  artistico  ed  archeologico  e  dalle
altre normative di settore.»; 
    (( n) nel  capo  III  del  titolo  II  della  parte  I,  ))  dopo
l'articolo 23-bis, e' (( aggiunto )) il seguente: 
  «Art. 23-ter (Mutamento d'uso  urbanisticamente  rilevante).  -  1.
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,  costituisce
mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma  di  utilizzo
dell'immobile o della singola unita' immobiliare  diversa  da  quella
originaria,  ancorche'  non  accompagnata  dall'esecuzione  di  opere
edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione  dell'immobile  o
dell'unita'  immobiliare  considerati  ad   una   diversa   categoria
funzionale tra quelle sotto elencate: 
  a) (( residenziale )); 
  (( a-bis) turistico-ricettiva; )) 
  b) produttiva e direzionale; 
  c) commerciale; 
  d) rurale. 
  2.  La  destinazione  d'uso  di  un  fabbricato  o  di  una  unita'
immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile. 
  (( 3. Le regioni adeguano la propria legislazione  ai  principi  di
cui al presente articolo entro novanta giorni dalla  data  della  sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta
le disposizioni del presente articolo. )) Salva diversa previsione da
parte delle leggi regionali e degli strumenti  urbanistici  comunali,
il  mutamento  della  destinazione  d'uso  all'interno  della  stessa
categoria funzionale e' sempre consentito.»; 
  o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole  «il  soggetto  che  ha
presentato» sono inserite le seguenti: «la  segnalazione  certificata
di inizio attivita' o»; 
  p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole:  «per  l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5-bis e» sono soppresse; 
  q) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente: 
  «Art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato). - 1. Qualora le
esigenze  di  urbanizzazione  possano  essere  soddisfatte  con   una
modalita' semplificata, e' possibile il rilascio di  un  permesso  di
costruire convenzionato. 
  2. La  convenzione  ((  ,  approvata  con  delibera  del  consiglio
comunale,  salva  diversa  previsione  regionale,  ))  specifica  gli
obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che
il soggetto attuatore si  assume  ai  fini  di  poter  conseguire  il
rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di  regolamento
degli interessi. 
  3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: 
  a) la cessione di aree  anche  al  fine  dell'utilizzo  di  diritti
edificatori; 
  b) la realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera  g),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; 
  d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 
  4. La  convenzione  puo'  prevedere  modalita'  di  attuazione  per
stralci funzionali,  cui  si  collegano  gli  oneri  e  le  opere  di
urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. 
  5. Il termine di validita' del permesso di costruire  convenzionato
puo' essere modulato in relazione agli  stralci  funzionali  previsti
dalla convenzione. 
  6.  Il  procedimento  di  formazione  del  permesso  di   costruire
convenzionato e' quello previsto dal Capo II del Titolo II  ((  della
presente parte )). Alla convenzione si applica altresi' la disciplina
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» ; 
  (( q-bis)  all'articolo  31,  dopo  il  comma  4  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «4-bis. L'autorita' competente, constatata l'inottemperanza, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra  2.000
euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure  e  sanzioni
previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di  abusi  realizzati
sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2  dell'articolo  27,  ivi
comprese le aree soggette a rischio  idrogeologico  elevato  o  molto
elevato, e' sempre  irrogata  nella  misura  massima.  La  mancata  o
tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio,  fatte  salve  le
responsabilita' penali, costituisce  elemento  di  valutazione  della
performance individuale nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
amministrativo-contabile   del   dirigente    e    del    funzionario
inadempiente. 
  4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano  al
comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e  rimessione
in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura  di
aree destinate a verde pubblico. 
  4-quater. Ferme restando le  competenze  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
a  statuto  ordinario  possono  aumentare  l'importo  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis  e  stabilire  che
siano periodicamente reiterabili  qualora  permanga  l'inottemperanza
all'ordine di demolizione». )) 
  2. (( L'espressione  ))  «denuncia  di  inizio  attivita'»  ovunque
ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, e'  sostituita
dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita'». 
  (( 2-bis. Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di
quanto previsto al comma 1, lettera c),  numero  4),  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  2-ter. La disposizione di cui  al  comma  1,  lettera  i),  non  si
applica ai comuni obbligati all'esercizio in  forma  associata  della
funzione fondamentale della pianificazione urbanistica  ed  edilizia,
prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. )) 
  3. Le regioni, con  proprie  leggi,  assicurano  l'attivazione  del
potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai  comuni  per
l'adozione  da  parte  degli  stessi  dei  piani  attuativi  comunque
denominati in base alla normativa statale e regionale. 
  4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  dopo  il
sesto comma, e' inserito il seguente: «L'attuazione degli  interventi
previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo  ovvero  degli
accordi similari comunque denominati  dalla  legislazione  regionale,
puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti.  In
tal caso per  ogni  stralcio  funzionale  nella  convenzione  saranno
quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione
da realizzare e le relative garanzie  purche'  l'attuazione  parziale
sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.». 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lett. b),
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
          e  regolamentari  in  materia  edilizia  (Testo  A)",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge
          5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 
              1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
              OMISSIS 
              b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
          e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti
          anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare  ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino la volumetria complessiva degli edifici  e
          non  comportino  modifiche  delle  destinazioni   di   uso.
          Nell'ambito degli interventi di manutenzione  straordinaria
          sono ricompresi anche quelli consistenti nel  frazionamento
          o accorpamento delle unita' immobiliari con  esecuzione  di
          opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici
          delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'   del   carico
          urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga   l'originaria
          destinazione di uso; 
              OMISSIS.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 6,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia  edilizia  (Testo  A)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 6 (L) Attivita' edilizia libera (legge 28 gennaio
          1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio  1989,  n.
          13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982,  n.
          9, art. 7, comma 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 25 marzo 1982, n. 94) 
              1.  Fatte  salve  le   prescrizioni   degli   strumenti
          urbanistici comunali, e comunque nel rispetto  delle  altre
          normative di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
          dell'attivita' edilizia  e,  in  particolare,  delle  norme
          antisismiche,       di       sicurezza,        antincendio,
          igienico-sanitarie,  di  quelle   relative   all'efficienza
          energetica nonche' delle disposizioni contenute nel  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i  seguenti  interventi
          sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
              a) gli interventi  di  manutenzione  ordinaria  di  cui
          all'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  ivi  compresi  gli
          interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria
          di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; 
              b) gli interventi volti  all'eliminazione  di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          rampe o di  ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che
          alterino la sagoma dell'edificio; 
              c) le opere temporanee per  attivita'  di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
              d)  i  movimenti  di  terra   strettamente   pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
              e) le serre mobili stagionali, sprovviste di  strutture
          in muratura,  funzionali  allo  svolgimento  dell'attivita'
          agricola. 
              2. Nel rispetto dei  medesimi  presupposti  di  cui  al
          comma 1, previa comunicazione, anche  per  via  telematica,
          dell'inizio   dei   lavori   da   parte    dell'interessato
          all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
          alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
              a) gli interventi di manutenzione straordinaria di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettera   b),   ivi   compresa
          l'apertura di porte interne  o  lo  spostamento  di  pareti
          interne, sempre che non  riguardino  le  parti  strutturali
          dell'edificio; 
              b) le opere dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze
          contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
          al cessare della necessita' e, comunque, entro  un  termine
          non superiore a novanta giorni; 
              c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi
          esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
          l'indice di permeabilita', ove  stabilito  dallo  strumento
          urbanistico comunale,  ivi  compresa  la  realizzazione  di
          intercapedini  interamente  interrate  e  non  accessibili,
          vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
              d) i pannelli solari, fotovoltaici,  a  servizio  degli
          edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui  al
          decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile  1968,
          n. 1444; 
              e) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli  elementi
          di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
              e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
          superficie coperta  dei  fabbricati  adibiti  ad  esercizio
          d'impresa, sempre che non riguardino le parti  strutturali,
          ovvero le modifiche della  destinazione  d'uso  dei  locali
          adibiti ad esercizio d'impresa. 
              3. 
              4. Limitatamente agli interventi di  cui  al  comma  2,
          lettere   a)    ed    e-bis),    l'interessato    trasmette
          all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale  e  la
          comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico
          abilitato,   il   quale   attesta,   sotto    la    propria
          responsabilita', che i lavori sono conformi agli  strumenti
          urbanistici approvati e  ai  regolamenti  edilizi  vigenti,
          nonche' che sono compatibili con la  normativa  in  materia
          sismica   e   con   quella   sul   rendimento    energetico
          nell'edilizia e che non vi e'  interessamento  delle  parti
          strutturali  dell'edificio;  la   comunicazione   contiene,
          altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale  si
          intende affidare la realizzazione dei lavori. 
              5. Riguardo agli interventi  di  cui  al  comma  2,  la
          comunicazione di inizio dei lavori, laddove  integrata  con
          la comunicazione di fine dei lavori,  e'  valida  anche  ai
          fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera  b),  del
          regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,  ed  e'
          tempestivamente  inoltrata  da  parte  dell'amministrazione
          comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
              a) possono estendere la disciplina di cui  al  presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti dai commi 1 e 2; 
              b)   disciplinano   con   legge   le   modalita'    per
          l'effettuazione dei controlli. 
              7. La mancata comunicazione dell'inizio dei  lavori  di
          cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione  asseverata
          dell'inizio dei lavori di cui al  comma  4,  comportano  la
          sanzione pecuniaria pari a  1000  euro.  Tale  sanzione  e'
          ridotta di due terzi  se  la  comunicazione  e'  effettuata
          spontaneamente  quando  l'intervento   e'   in   corso   di
          esecuzione. 
              8. ABROGATO dall'articolo 12, comma 1,  lett.  f),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.
          151.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17   del   regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,  recante
          "Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione
          del  relativo  reddito  e  formazione  del  nuovo   catasto
          edilizio urbano": 
              "Art.  17.  Il  nuovo  catasto   edilizio   urbano   e'
          conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed  anche
          con verificazioni  periodiche,  allo  scopo  di  tenere  in
          evidenza per  ciascun  Comune  o  porzione  di  Comune,  le
          mutazioni che avvengono: 
              a)  rispetto  alla  persona  del  proprietario  o   del
          possessore dei beni nonche' rispetto alla persona che  gode
          di diritti reali sui beni stessi; 
              b)  nello  stato  dei  beni,  per  quanto  riguarda  la
          consistenza  e  l'attribuzione  della  categoria  e   della
          classe. 
              Le  tariffe  possono  essere  rivedute   in   sede   di
          verificazione  periodica  od   anche   in   dipendenza   di
          circostanze di carattere generale o locale nei modi  e  nei
          termini da stabilirsi  con  regolamento,  salvo  quanto  e'
          disposto nel successivo art. 25.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari  in  materia  edilizia   (Testo   A)",   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10 (L).  Interventi  subordinati  a  permesso  di
          costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28  febbraio
          1985, n. 47, art. 25, comma 4) 
              1.   Costituiscono   interventi    di    trasformazione
          urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
          permesso di costruire: 
              a) gli interventi di nuova costruzione; 
              b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
              c) gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  che
          portino ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal precedente e  che  comportino  modifiche  della
          volumetria  complessiva  degli  edifici  o  dei  prospetti,
          ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
          omogenee A, comportino mutamenti della destinazione  d'uso,
          nonche' gli interventi che comportino  modificazioni  della
          sagoma di  immobili  sottoposti  a  vincoli  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
          modificazioni. 
              OMISSIS.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 14  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia  edilizia  (Testo  A)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 14 (L)  Permesso  di  costruire  in  deroga  agli
          strumenti urbanistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150,  art.
          41-quater, introdotto dall'art. 16  della  legge  6  agosto
          1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42,
          comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357,  art.
          3) 
              1. Il permesso di costruire in  deroga  agli  strumenti
          urbanistici  generali  e'  rilasciato  esclusivamente   per
          edifici ed  impianti  pubblici  o  di  interesse  pubblico,
          previa deliberazione del consiglio comunale,  nel  rispetto
          comunque   delle   disposizioni   contenute   nel   decreto
          legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  e  delle   altre
          normative di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
          dell'attivita' edilizia. 
              1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
          attuati anche in aree industriali dismesse, e'  ammessa  la
          richiesta di permesso di costruire  anche  in  deroga  alle
          destinazioni  d'uso,  previa  deliberazione  del  Consiglio
          comunale che ne attesta l'interesse pubblico  a  condizione
          che il mutamento di  destinazione  d'uso  non  comporti  un
          aumento della superficie coperta prima  dell'intervento  di
          ristrutturazione, fermo restando, nel caso di  insediamenti
          commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni. 
              2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione
          agli interessati ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              3. La  deroga,  nel  rispetto  delle  norme  igieniche,
          sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente  i
          limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i
          fabbricati di cui alle norme di attuazione degli  strumenti
          urbanistici generali ed esecutivi, nonche', nei casi di cui
          al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,  fermo  restando  in
          ogni caso  il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2  aprile  1968,
          n. 1444.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  31,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'  e
          il consolidamento dei conti pubblici": 
              "Art. 31. Esercizi commerciali 
              OMISSIS 
              2.  Secondo  la  disciplina   dell'Unione   Europea   e
          nazionale  in   materia   di   concorrenza,   liberta'   di
          stabilimento e libera prestazione di  servizi,  costituisce
          principio generale dell'ordinamento nazionale  la  liberta'
          di apertura di nuovi esercizi  commerciali  sul  territorio
          senza contingenti, limiti territoriali o altri  vincoli  di
          qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
          della salute, dei lavoratori,  dell'ambiente,  ivi  incluso
          l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni  e  gli
          enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni
          del presente comma entro  il  30  settembre  2012,  potendo
          prevedere  al  riguardo,  senza  discriminazioni  tra   gli
          operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
          ovvero  limitazioni  ad  aree   dove   possano   insediarsi
          attivita' produttive e commerciali solo qualora vi  sia  la
          necessita'  di  garantire  la  tutela  della  salute,   dei
          lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e
          dei beni culturali.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  15,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari  in  materia  edilizia   (Testo   A)",   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  15  (R)  Efficacia  temporale  e  decadenza  del
          permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n.  10,  art.
          4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.  31,
          comma 11) 
              OMISSIS 
              2. Il termine per l'inizio dei lavori non  puo'  essere
          superiore ad un anno dal rilascio  del  titolo;  quello  di
          ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata,
          non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori.  Decorsi
          tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
          eseguita, tranne che, anteriormente  alla  scadenza,  venga
          richiesta una proroga. La proroga  puo'  essere  accordata,
          con  provvedimento  motivato,   per   fatti   sopravvenuti,
          estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
          considerazione della mole dell'opera da  realizzare,  delle
          sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive,  o  di
          difficolta'   tecnico-esecutive   emerse    successivamente
          all'inizio dei lavori, ovvero quando  si  tratti  di  opere
          pubbliche  il  cui  finanziamento  sia  previsto  in   piu'
          esercizi finanziari. 
              2-bis.  La  proroga  dei   termini   per   l'inizio   e
          l'ultimazione dei lavori e' comunque  accordata  qualora  i
          lavori  non  possano  essere  iniziati   o   conclusi   per
          iniziative    dell'amministrazione     o     dell'autorita'
          giudiziaria rivelatesi poi infondate. 
              OMISSIS.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 4,  5,  10,
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
          e  regolamentari  in  materia  edilizia  (Testo  A)",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di
          costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35, comma
          1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art.
          47; legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  art.  7;  legge  29
          settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e  c),
          e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo
          1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio  1997,
          n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre  1998,  n.  448,
          art. 61, comma 2) 
              OMISSIS 
              4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
          secondaria e' stabilita  con  deliberazione  del  consiglio
          comunale in base alle tabelle parametriche che  la  regione
          definisce per classi di comuni in relazione: 
              a)  all'ampiezza  ed  all'andamento   demografico   dei
          comuni; 
              b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
              c) alle destinazioni di zona previste  negli  strumenti
          urbanistici vigenti; 
              d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati  in
          applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo
          comma, della legge 17 agosto 1942, n.  1150,  e  successive
          modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali; 
              d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine
          di incentivare, in modo particolare nelle aree  a  maggiore
          densita' del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia
          di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziche' quelli
          di nuova costruzione; 
              d-ter) alla valutazione del maggior valore generato  da
          interventi su aree o immobili in variante  urbanistica,  in
          deroga o con cambio di  destinazione  d'uso.  Tale  maggior
          valore,   calcolato   dall'amministrazione   comunale,   e'
          suddiviso in misura non inferiore al 50 per  cento  tra  il
          comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima  al
          comune stesso sotto forma di contributo straordinario,  che
          attesta l'interesse pubblico,  in  versamento  finanziario,
          vincolato a specifico centro di costo per la  realizzazione
          di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto  in
          cui ricade l'intervento, cessione di  aree  o  immobili  da
          destinare  a  servizi  di   pubblica   utilita',   edilizia
          residenziale sociale od opere pubbliche. 
              4-bis. Con riferimento a quanto  previsto  dal  secondo
          periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte  salve
          le diverse  disposizioni  delle  legislazioni  regionali  e
          degli strumenti urbanistici generali comunali. 
              5.  Nel  caso  di  mancata  definizione  delle  tabelle
          parametriche da parte della regione e fino alla definizione
          delle  tabelle  stesse,  i  comuni   provvedono,   in   via
          provvisoria,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,
          secondo i parametri di  cui  al  comma  4,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 4-bis. 
              OMISSIS 
              10. Nel caso di  interventi  su  edifici  esistenti  il
          costo di costruzione e' determinato in relazione  al  costo
          degli interventi stessi, cosi' come individuati dal  comune
          in base ai progetti presentati per ottenere il permesso  di
          costruire.  Al  fine  di  incentivare   il   recupero   del
          patrimonio  edilizio  esistente,  per  gli  interventi   di
          ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettera  d),  i  comuni  hanno  comunque  la  facolta'   di
          deliberare che i costi  di  costruzione  ad  essi  relativi
          siano  inferiori  ai  valori  determinati  per   le   nuove
          costruzioni.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  17,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari  in  materia  edilizia   (Testo   A)",   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17 (L) Riduzione  o  esonero  dal  contributo  di
          costruzione (legge 28 gennaio  1977,  n.  10,  articoli  7,
          comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7
          e 9, convertito in legge 25 marzo 1982,  n.  94;  legge  24
          marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991,  n.  10,
          art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60) 
              OMISSIS 
              4. Per gli interventi da  realizzarsi  su  immobili  di
          proprieta' dello  Stato,  nonche'  per  gli  interventi  di
          manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma  2,
          lettera  a),  qualora  comportanti   aumento   del   carico
          urbanistico, il contributo di  costruzione  e'  commisurato
          alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione,  purche'
          ne derivi un aumento della superficie calpestabile. 
              4-bis.  Al  fine  di  agevolare   gli   interventi   di
          densificazione  edilizia,  per  la   ristrutturazione,   il
          recupero e il riuso degli immobili dismessi  o  in  via  di
          dismissione, il contributo di  costruzione  e'  ridotto  in
          misura non inferiore al venti per cento rispetto  a  quello
          previsto per le nuove costruzioni nei casi non  interessati
          da varianti urbanistiche, deroghe o cambi  di  destinazione
          d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione
          originaria. I  comuni  definiscono,  entro  novanta  giorni
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  i
          criteri e le modalita' applicative per l'applicazione della
          relativa riduzione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 20, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia  edilizia  (Testo  A)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 20. Procedimento per il rilascio del permesso  di
          costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  398,  art.  4,
          commi 1, 2, 3 e 4,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493) 
              1.  La  domanda  per  il  rilascio  del   permesso   di
          costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati  ai
          sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello  unico
          corredata  da  un'attestazione  concernente  il  titolo  di
          legittimazione, dagli elaborati  progettuali  richiesti,  e
          quando ne ricorrano i presupposti,  dagli  altri  documenti
          previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da  una
          dichiarazione del progettista  abilitato  che  asseveri  la
          conformita'  del  progetto   agli   strumenti   urbanistici
          approvati ed adottati, ai regolamenti  edilizi  vigenti,  e
          alle altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla
          disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare,  alle
          norme    antisismiche,    di    sicurezza,     antincendio,
          igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine  a
          tale     conformita'     non      comporti      valutazioni
          tecnico-discrezionali, alle norme  relative  all'efficienza
          energetica. 
              2. Lo sportello unico comunica entro  dieci  giorni  al
          richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
          ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e successive modificazioni. L'esame delle  domande  si
          svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
              3. Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
          domanda,   il   responsabile    del    procedimento    cura
          l'istruttoria,  acquisisce,  avvalendosi  dello   sportello
          unico, secondo quanto previsto all' articolo 5, comma 3,  i
          prescritti pareri  e  gli  atti  di  assenso  eventualmente
          necessari e, valutata  la  conformita'  del  progetto  alla
          normativa vigente, formula una proposta  di  provvedimento,
          corredata   da   una   dettagliata   relazione,   con    la
          qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
              4. Il responsabile del  procedimento,  qualora  ritenga
          che ai fini del rilascio  del  permesso  di  costruire  sia
          necessario apportare modifiche di modesta entita'  rispetto
          al progetto originario, puo', nello stesso termine  di  cui
          al comma 3, richiedere  tali  modifiche,  illustrandone  le
          ragioni. L'interessato  si  pronuncia  sulla  richiesta  di
          modifica entro il termine fissato e, in caso  di  adesione,
          e' tenuto ad integrare  la  documentazione  nei  successivi
          quindici giorni. La richiesta  di  cui  al  presente  comma
          sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
          cui al comma 3. 
              5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          trenta   giorni   dalla   presentazione   della    domanda,
          esclusivamente per la motivata richiesta di  documenti  che
          integrino o completino la documentazione presentata  e  che
          non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione  o
          che questa non possa acquisire autonomamente. In tal  caso,
          il termine ricomincia a decorrere dalla data  di  ricezione
          della documentazione integrativa. 
              5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3  non  sono
          intervenute le intese, i  concerti,  i  nulla  osta  o  gli
          assensi, comunque denominati, delle  altre  amministrazioni
          pubbliche, o e' intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu'
          amministrazioni interpellate,  qualora  tale  dissenso  non
          risulti     fondato     sull'assoluta      incompatibilita'
          dell'intervento,  il  responsabile  dello  sportello  unico
          indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14
          e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive
          modificazioni.  Le  amministrazioni  che  esprimono  parere
          positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi
          e trasmettere i relativi atti  di  assenso,  dei  quali  si
          tiene conto ai  fini  dell'individuazione  delle  posizioni
          prevalenti per l'adozione della determinazione motivata  di
          conclusione del procedimento, di cui  all'articolo  14-ter,
          comma  6-bis,  della  citata  legge  n.  241  del  1990,  e
          successive modificazioni. 
              6. Il provvedimento  finale,  che  lo  sportello  unico
          provvede a  notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal
          dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
          di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3.  Qualora
          sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis,
          la determinazione motivata di conclusione del procedimento,
          assunta nei termini di cui agli articoli  da  14  a  14-ter
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,   titolo   per   la
          realizzazione dell'intervento. Il termine di cui  al  primo
          periodo e' fissato  in  quaranta  giorni  con  la  medesima
          decorrenza qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          procedimento abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che
          ostano   all'accoglimento   della   domanda,    ai    sensi
          dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990,  e
          successive  modificazioni.   Dell'avvenuto   rilascio   del
          permesso di costruire e' data notizia al pubblico  mediante
          affissione all'albo pretorio. Gli estremi del  permesso  di
          costruire sono indicati  nel  cartello  esposto  presso  il
          cantiere, secondo le modalita'  stabilite  dal  regolamento
          edilizio. 
              7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
          soli casi di progetti particolarmente complessi secondo  la
          motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 
              8. Decorso inutilmente il termine  per  l'adozione  del
          provvedimento   conclusivo,   ove   il   dirigente   o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui
          sussistano vincoli ambientali, paesaggistici  o  culturali,
          per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9. 
              9.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento   sia
          sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
          il termine di cui al  comma  6  decorre  dal  rilascio  del
          relativo atto di assenso, il procedimento e'  concluso  con
          l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto
          previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di
          assenso, eventualmente acquisito in conferenza di  servizi,
          decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale,
          la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende
          respinta. Il responsabile  del  procedimento  trasmette  al
          richiedente  il  provvedimento  di  diniego  dell'atto   di
          assenso entro cinque giorni dalla data in cui e'  acquisito
          agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3,  comma
          4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive
          modificazioni.  Per  gli  immobili  sottoposti  a   vincolo
          paesaggistico, resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo
          146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
          42 e successive modificazioni. 
              10. ABROGATO dall' articolo 30, comma 1, lett.  d),  n.
          3), del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
              11.  Il  termine  per  il  rilascio  del  permesso   di
          costruire per gli interventi di cui all'articolo 22,  comma
          7, e' di settantacinque giorni dalla data di  presentazione
          della domanda. 
              12.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla   vigente
          normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
          amministrazioni statali  coinvolte,  sono  fatte  salve  le
          disposizioni contenute nelle leggi regionali che  prevedano
          misure di ulteriore semplificazione e  ulteriori  riduzioni
          di termini procedimentali. 
              13. Ove il fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  di  cui  al  comma  1,  dichiara  o  attesta
          falsamente l'esistenza dei requisiti o dei  presupposti  di
          cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno  a
          tre anni. In tali casi, il  responsabile  del  procedimento
          informa   il   competente    ordine    professionale    per
          l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 22, commi 1 e 2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari  in  materia  edilizia   (Testo   A)",   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 22 (L).  Interventi  subordinati  a  denuncia  di
          inizio attivita' (decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  398,
          art. 4, commi 7, 8, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
          comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nel  testo
          risultante dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  10  del
          decreto-legge 31 dicembre 1996, n.  669;  decreto-legge  25
          marzo 1997, n. 67,  art.  11,  convertito,  con  modifiche,
          dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo  29
          ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149) 
              1. Sono realizzabili mediante segnalazione  certificata
          di  inizio  attivita'  gli  interventi  non   riconducibili
          all'elenco di cui all'articolo 10  e  all'articolo  6,  che
          siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
          dei    regolamenti    edilizi    e     della     disciplina
          urbanistico-edilizia vigente. 
              2. Sono, altresi', realizzabili  mediante  segnalazione
          certificata di inizio attivita' le varianti a  permessi  di
          costruire che non  incidono  sui  parametri  urbanistici  e
          sulle volumetrie, che non modificano la destinazione  d'uso
          e  la  categoria   edilizia,   non   alterano   la   sagoma
          dell'edificio qualora sottoposto a  vincolo  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
          modificazioni, e  non  violano  le  eventuali  prescrizioni
          contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita'
          di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai  fini  del
          rilascio del certificato di agibilita',  tali  segnalazioni
          certificate  di  inizio   attivita'   costituiscono   parte
          integrante  del  procedimento  relativo  al   permesso   di
          costruzione dell'intervento  principale  e  possono  essere
          presentate prima della  dichiarazione  di  ultimazione  dei
          lavori. 
              2-bis.   Sono   realizzabili   mediante    segnalazione
          certificata d'inizio attivita' e comunicate a  fine  lavori
          con attestazione del professionista, le varianti a permessi
          di costruire che non configurano una variazione essenziale,
          a  condizione  che   siano   conformi   alle   prescrizioni
          urbanistico-edilizie e siano  attuate  dopo  l'acquisizione
          degli eventuali atti di assenso prescritti dalla  normativa
          sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
          tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico  e
          dalle altre normative di settore. 
              OMISSIS.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 24, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia  edilizia  (Testo  A)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 24 (L). Certificato di agibilita' (regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma  2,  come
          modificato dall'art. 70, decreto  legislativo  30  dicembre
          1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52,
          comma 1) 
              1. Il certificato di agibilita' attesta la  sussistenza
          delle  condizioni   di   sicurezza,   igiene,   salubrita',
          risparmio energetico degli edifici e degli  impianti  negli
          stessi  installati,  valutate  secondo  quanto  dispone  la
          normativa vigente. 
              2. Il certificato di agibilita'  viene  rilasciato  dal
          dirigente  o  dal  responsabile  del   competente   ufficio
          comunale con riferimento ai seguenti interventi: 
              a) nuove costruzioni; 
              b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
              c)  interventi  sugli  edifici  esistenti  che  possano
          influire sulle condizioni di cui al comma 1. 
              3. Con riferimento agli interventi di cui al  comma  2,
          il  soggetto  titolare  del  permesso  di  costruire  o  il
          soggetto che ha presentato la segnalazione  certificata  di
          inizio attivita' o la denuncia di  inizio  attivita',  o  i
          loro successori o aventi causa, sono tenuti a  chiedere  il
          rilascio  del  certificato  di   agibilita'.   La   mancata
          presentazione della domanda comporta  l'applicazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 
              4. Alla domanda per  il  rilascio  del  certificato  di
          agibilita' deve essere allegato copia  della  dichiarazione
          presentata  per  la  iscrizione  in  catasto,  redatta   in
          conformita' alle disposizioni  dell'articolo  6  del  regio
          decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4-bis.  Il  certificato  di  agibilita'   puo'   essere
          richiesto anche: 
              a)  per  singoli  edifici  o  singole  porzioni   della
          costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
          state realizzate e collaudate le  opere  di  urbanizzazione
          primaria relative all'intero intervento  edilizio  e  siano
          state  completate  e  collaudate   le   parti   strutturali
          connesse, nonche' collaudati  e  certificati  gli  impianti
          relativi alle parti comuni; 
              b)  per  singole  unita'  immobiliari,  purche'   siano
          completate e  collaudate  le  opere  strutturali  connesse,
          siano certificati gli impianti e siano completate le  parti
          comuni e le opere  di  urbanizzazione  primaria  dichiarate
          funzionali  rispetto  all'edificio  oggetto  di  agibilita'
          parziale.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 25, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia  edilizia  (Testo  A)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 25 (R). Procedimento di rilascio del  certificato
          di agibilita' (decreto del Presidente della  Repubblica  22
          aprile 1994, n.  425;  legge  5  novembre  1971,  n.  1086,
          articoli 7 e 8) 
              1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di
          finitura dell'intervento, il soggetto di  cui  all'articolo
          24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la
          domanda  di  rilascio  del   certificato   di   agibilita',
          corredata della seguente documentazione: 
              a)   richiesta   di    accatastamento    dell'edificio,
          sottoscritta dallo stesso  richiedente  il  certificato  di
          agibilita', che lo sportello unico provvede  a  trasmettere
          al catasto; 
              b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso  richiedente
          il certificato  di  agibilita'  di  conformita'  dell'opera
          rispetto al progetto  approvato,  nonche'  in  ordine  alla
          avvenuta prosciugatura dei muri e  della  salubrita'  degli
          ambienti; 
              c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta
          la conformita'  degli  impianti  installati  negli  edifici
          adibiti  ad  uso  civile  alle  prescrizioni  di  cui  agli
          articoli 113 e 127, nonche' all'articolo 1  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di  collaudo  degli
          stessi,  ove  previsto,  ovvero  ancora  certificazione  di
          conformita' degli impianti prevista dagli  articoli  111  e
          126 del presente testo unico. 
              2. Lo sportello unico comunica  al  richiedente,  entro
          dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al  comma
          1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
          degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di
          cui  al  comma  1,  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          competente ufficio  comunale,  previa  eventuale  ispezione
          dell'edificio,  rilascia  il  certificato   di   agibilita'
          verificata la seguente documentazione: 
              a) certificato di collaudo statico di cui  all'articolo
          67; 
              b) certificato del  competente  ufficio  tecnico  della
          regione, di cui all'articolo 62, attestante la  conformita'
          delle opere eseguite nelle zone sismiche alle  disposizioni
          di cui al capo IV della parte II; 
              c) la documentazione indicata al comma 1; 
              d) dichiarazione di conformita' delle opere  realizzate
          alla normativa  vigente  in  materia  di  accessibilita'  e
          superamento   delle   barriere   architettoniche   di   cui
          all'articolo 77, nonche' all'articolo 82. 
              4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma  3,
          l'agibilita'  si  intende  attestata  nel  caso  sia  stato
          rilasciato il parere dell'A.S.L.  di  cui  all'articolo  5,
          comma 3, lettera  a).  In  caso  di  autodichiarazione,  il
          termine  per  la  formazione  del  silenzio-assenso  e'  di
          sessanta giorni. 
              5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          quindici  giorni  dalla  domanda,  esclusivamente  per   la
          richiesta di documentazione integrativa, che non  sia  gia'
          nella disponibilita' dell'amministrazione o che  non  possa
          essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine  di
          trenta  giorni  ricomincia  a  decorrere  dalla   data   di
          ricezione della documentazione integrativa. 
              5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai  sensi
          del comma 1,  fermo  restando  l'obbligo  di  presentazione
          della documentazione di cui al comma 3, lettere  a),  b)  e
          d), del  presente  articolo  e  all'articolo  5,  comma  3,
          lettera a), presenta la  dichiarazione  del  direttore  dei
          lavori  o,  qualora  non  nominato,  di  un  professionista
          abilitato,  con  la  quale  si   attesta   la   conformita'
          dell'opera al progetto  presentato  e  la  sua  agibilita',
          corredata dalla seguente documentazione: 
              a) richiesta di  accatastamento  dell'edificio  che  lo
          sportello unico provvede a trasmettere al catasto; 
              b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta
          la conformita' degli impianti installati negli edifici alle
          condizioni  di  sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio
          energetico valutate secondo la normativa vigente. 
              5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano  con
          legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." 
              "Art.  32.  Amministrazioni  aggiudicatrici   e   altri
          soggetti aggiudicatori (artt. 1  e  8,  direttiva  2004/18;
          art. 2, legge n. 109/1994;  art.  1,  d.lgs.  n.  358/1992;
          artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995) 
              1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3,  le
          norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV
          e V, si applicano in relazione ai  seguenti  contratti,  di
          importo pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo
          28: 
              a)   lavori,   servizi,   forniture,   affidati   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici; 
              b)   appalti   di   lavori   pubblici   affidati    dai
          concessionari   di   lavori   pubblici   che    non    sono
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nei   limiti   stabiliti
          dall'articolo 142; 
              c) lavori, servizi, forniture affidati  dalle  societa'
          con capitale pubblico, anche  non  maggioritario,  che  non
          sono organismi di diritto pubblico, che  hanno  ad  oggetto
          della loro attivita' la realizzazione di  lavori  o  opere,
          ovvero la produzione di beni o servizi,  non  destinati  ad
          essere  collocati  sul  mercato   in   regime   di   libera
          concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli  articoli
          113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267,  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali; 
              d)  lavori,  affidati  da  soggetti  privati,  di   cui
          all'allegato I, nonche'  lavori  di  edilizia  relativi  ad
          ospedali, impianti sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo
          libero,  edifici   scolastici   e   universitari,   edifici
          destinati a funzioni pubbliche amministrative,  di  importo
          superiore a un milione di euro, per  la  cui  realizzazione
          sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
          un contributo diretto e specifico, in conto interessi o  in
          conto capitale che, attualizzato, superi il  50  per  cento
          dell'importo dei lavori; 
              e) appalti di servizi, affidati  da  soggetti  privati,
          relativamente ai servizi il cui valore  stimato,  al  netto
          dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
          tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori  di  cui
          alla lettera d) del presente  comma,  e  per  i  quali  sia
          previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),  un
          contributo diretto e specifico, in  conto  interessi  o  in
          conto capitale che, attualizzato, superi il  50  per  cento
          dell'importo dei servizi; 
              f)  lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari   di
          servizi, quando essi  sono  strettamente  strumentali  alla
          gestione del servizio e le  opere  pubbliche  diventano  di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice; 
              g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti
          privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in
          via diretta l'esecuzione delle opere  di  urbanizzazione  a
          scomputo totale o parziale del contributo previsto  per  il
          rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma  2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17  agosto
          1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia  il  permesso
          di  costruire  puo'  prevedere  che,  in   relazione   alla
          realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione,   l'avente
          diritto a richiedere  il  permesso  di  costruire  presenti
          all'amministrazione  stessa,  in  sede  di  richiesta   del
          permesso di costruire, un progetto preliminare delle  opere
          da eseguire, con l'indicazione del  tempo  massimo  in  cui
          devono essere completate, allegando lo schema del  relativo
          contratto di appalto.  L'amministrazione,  sulla  base  del
          progetto preliminare, indice  una  gara  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 55. Oggetto  del  contratto,  previa
          acquisizione del progetto definitivo in  sede  di  offerta,
          sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di  lavori.
          L'offerta  relativa  al  prezzo  indica  distintamente   il
          corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva  ed
          esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli  oneri  di
          sicurezza; 
              h)  lavori,  servizi  forniture  affidati  dagli   enti
          aggiudicatori di cui all'articolo 207,  qualora,  ai  sensi
          dell'articolo   214,   devono   trovare   applicazione   le
          disposizioni della parte II anziche' quelle della parte III
          del presente codice. 
              2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),  e),  f),
          g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma
          6; 92; 128;  in  relazione  alla  fase  di  esecuzione  del
          contratto si applicano solo le norme  che  disciplinano  il
          collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed  h),
          non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92;
          128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto  si
          applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 
              3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c)  non  sono
          tenute ad applicare le  disposizioni  del  presente  codice
          limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
          gestione del servizio per i quali sono state specificamente
          costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 
              1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto
          di procedure di evidenza pubblica; 
              2) il socio privato ha i  requisiti  di  qualificazione
          previsti dal presente codice in relazione alla  prestazione
          per cui la societa' e' stata costituita; 
              3)  la  societa'   provvede   in   via   diretta   alla
          realizzazione  dell'opera  o  del   servizio,   in   misura
          superiore al 70% del relativo importo. 
              4. Il provvedimento che concede il  contributo  di  cui
          alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  deve  porre  come
          condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
          delle norme del presente codice. 
              Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali  leggi  che
          prevedono le sovvenzioni,  il  cinquanta  per  cento  delle
          stesse puo' essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento
          dell'appalto,    previa    verifica,    da    parte     del
          sovvenzionatore, che la  procedura  di  affidamento  si  e'
          svolta  nel  rispetto  del  presente  codice.  Il   mancato
          rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza
          dal contributo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  11,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante "Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi.": 
              "Art.  11  Accordi  integrativi   o   sostitutivi   del
          provvedimento 
              1.  In  accoglimento   di   osservazioni   e   proposte
          presentate  a  norma  dell'articolo  10,  l'amministrazione
          procedente puo' concludere, senza pregiudizio  dei  diritti
          dei terzi, e in ogni caso nel  perseguimento  del  pubblico
          interesse,  accordi  con  gli  interessati   al   fine   di
          determinare il contenuto  discrezionale  del  provvedimento
          finale ovvero in sostituzione di questo. 
              1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
          di cui al comma 1, il responsabile  del  procedimento  puo'
          predisporre  un  calendario   di   incontri   cui   invita,
          separatamente  o  contestualmente,  il   destinatario   del
          provvedimento ed eventuali controinteressati. 
              2. Gli accordi di  cui  al  presente  articolo  debbono
          essere stipulati, a pena di  nullita',  per  atto  scritto,
          salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi   si
          applicano, ove non diversamente previsto,  i  principi  del
          codice civile in materia di  obbligazioni  e  contratti  in
          quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo
          devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. 
              3.  Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti   sono
          soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
              4.  Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico   interesse
          l'amministrazione  recede   unilateralmente   dall'accordo,
          salvo l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di  un
          indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
          verificatisi in danno del privato. 
              4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon
          andamento dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in
          cui una pubblica  amministrazione  conclude  accordi  nelle
          ipotesi previste al comma 1, la  stipulazione  dell'accordo
          e' preceduta da una determinazione dell'organo che  sarebbe
          competente per l'adozione del provvedimento. 
              5.  ABROGATO  dall'articolo  4,   comma   1,   n.   14)
          dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.
          104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di  quanto
          disposto dall'articolo 2,  comma  1  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 104/2010.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 31, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia  edilizia  (Testo  A)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  31  (L).  Interventi  eseguiti  in  assenza   di
          permesso  di  costruire,  in  totale  difformita'   o   con
          variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47,  art.
          7;  decreto-legge  23  aprile  1985,  n.   146,   art.   2,
          convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,  n.
          298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  articoli
          107 e 109) 
              1. Sono interventi eseguiti in totale  difformita'  dal
          permesso   di   costruire   quelli   che   comportano    la
          realizzazione  di  un  organismo   edilizio   integralmente
          diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche
          o di utilizzazione da quello oggetto del  permesso  stesso,
          ovvero  l'esecuzione  di  volumi  edilizi  oltre  i  limiti
          indicati nel progetto e tali  da  costituire  un  organismo
          edilizio  o  parte  di  esso  con  specifica  rilevanza  ed
          autonomamente utilizzabile. 
              2.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, accertata l'esecuzione di  interventi  in
          assenza di permesso, in totale  difformita'  dal  medesimo,
          ovvero con  variazioni  essenziali,  determinate  ai  sensi
          dell'articolo   32,   ingiunge   al   proprietario   e   al
          responsabile dell'abuso  la  rimozione  o  la  demolizione,
          indicando nel provvedimento l'area che viene  acquisita  di
          diritto, ai sensi del comma 3. 
              3. Se il  responsabile  dell'abuso  non  provvede  alla
          demolizione e al ripristino  dello  stato  dei  luoghi  nel
          termine di  novanta  giorni  dall'ingiunzione,  il  bene  e
          l'area di sedime, nonche'  quella  necessaria,  secondo  le
          vigenti prescrizioni urbanistiche,  alla  realizzazione  di
          opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti  di  diritto
          gratuitamente al patrimonio del  comune.  L'area  acquisita
          non  puo'  comunque  essere  superiore  a  dieci  volte  la
          complessiva superficie utile abusivamente costruita. 
              4. L'accertamento dell'inottemperanza alla  ingiunzione
          a demolire, nel termine  di  cui  al  precedente  comma  3,
          previa notifica  all'interessato,  costituisce  titolo  per
          l'immissione  nel  possesso  e  per  la  trascrizione   nei
          registri   immobiliari,   che    deve    essere    eseguita
          gratuitamente. 
              4-bis.     L'autorita'      competente,      constatata
          l'inottemperanza,  irroga   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di importo compreso  tra  2.000  euro  e  20.000
          euro, salva  l'applicazione  di  altre  misure  e  sanzioni
          previste da norme vigenti. La sanzione, in  caso  di  abusi
          realizzati sulle aree e sugli edifici di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette  a  rischio
          idrogeologico elevato o molto elevato, e'  sempre  irrogata
          nella misura massima. La mancata o tardiva  emanazione  del
          provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita'
          penali,   costituisce   elemento   di   valutazione   della
          performance   individuale   nonche'   di    responsabilita'
          disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
          funzionario inadempiente. 
              4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma  4-bis
          spettano al comune e  sono  destinati  esclusivamente  alla
          demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive  e
          all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate  a  verde
          pubblico. 
              4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, le regioni a statuto ordinario  possono  aumentare
          l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dal  comma  4-bis  e  stabilire  che  siano  periodicamente
          reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di
          demolizione. 
              5. L'opera acquisita  e'  demolita  con  ordinanza  del
          dirigente  o  del  responsabile  del   competente   ufficio
          comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
          deliberazione consiliare non  si  dichiari  l'esistenza  di
          prevalenti interessi pubblici  e  sempre  che  l'opera  non
          contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 
              6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su  terreni
          sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a  vincolo
          di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel  caso  di
          inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si  verifica
          di diritto a favore delle amministrazioni  cui  compete  la
          vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
          provvedono alla  demolizione  delle  opere  abusive  ed  al
          ripristino dello stato dei luoghi a spese dei  responsabili
          dell'abuso.  Nella  ipotesi  di   concorso   dei   vincoli,
          l'acquisizione si verifica  a  favore  del  patrimonio  del
          comune. 
              7.   Il   segretario   comunale   redige   e   pubblica
          mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
          relativi   agli   immobili   e   alle   opere    realizzati
          abusivamente,  oggetto  dei  rapporti  degli  ufficiali  ed
          agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
          sospensione e  trasmette  i  dati  anzidetti  all'autorita'
          giudiziaria  competente,   al   presidente   della   giunta
          regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
              8. In caso d'inerzia, protrattasi per  quindici  giorni
          dalla  data  di  constatazione  della  inosservanza   delle
          disposizioni di cui al comma  1  dell'articolo  27,  ovvero
          protrattasi oltre il termine  stabilito  dal  comma  3  del
          medesimo articolo 27, il competente organo  regionale,  nei
          successivi   trenta   giorni,   adotta   i    provvedimenti
          eventualmente necessari dandone  contestuale  comunicazione
          alla   competente    autorita'    giudiziaria    ai    fini
          dell'esercizio dell'azione penale. 
              9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il
          giudice, con la sentenza di condanna per il  reato  di  cui
          all'articolo 44, ordina la demolizione delle  opere  stesse
          se ancora non sia stata altrimenti eseguita. 
              9-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
          22, comma 3.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 28,  della  legge  17
          agosto 1942, n. 1150,  recante  "Legge  urbanistica",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 28. Lottizzazione di aree 
              Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o
          del programma di fabbricazione di  cui  all'art.  34  della
          presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione  dei
          terreni a scopo edilizio. 
              Nei comuni forniti di programma di fabbricazione ed  in
          quelli dotati di piano regolatore generale  fino  a  quando
          non sia  stato  approvato  il  piano  particolareggiato  di
          esecuzione, la lottizzazione di terreno  a  scopo  edilizio
          puo' essere autorizzata dal  comune  previo  nullaosta  del
          provveditore regionale alle  opere  pubbliche,  sentita  la
          sezione  urbanistica  regionale,  nonche'   la   competente
          soprintendenza. 
              L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere
          rilasciata anche dai comuni che hanno adottato il programma
          di fabbricazione o il piano regolatore generale,  se  entro
          dodici mesi dalla presentazione  al  Ministero  dei  lavori
          pubblici la competente Autorita'  non  ha  adottato  alcuna
          determinazione,  sempre  che  si   tratti   di   piani   di
          lottizzazione conformi al piano regolatore generale  ovvero
          al programma di fabbricazione adottato. 
              Con decreto del  Ministro  per  i  lavori  pubblici  di
          concerto con i Ministri per l'interno  e  per  la  pubblica
          istruzione    puo'    disporsi     che     il     nullaosta
          all'autorizzazione  di  cui  ai  precedenti   commi   venga
          rilasciato per determinati comuni con decreto del  Ministro
          per i lavori pubblici di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica istruzione, sentito  il  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici. 
              L'autorizzazione comunale e' subordinata  alla  stipula
          di  una   convenzione,   da   trascriversi   a   cura   del
          proprietario, che preveda: 
              1) la  cessione  gratuita  entro  termini  prestabiliti
          delle  aree  necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria, precisate dall'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847,  nonche'  la  cessione  gratuita  delle  aree
          necessarie per le opere di  urbanizzazione  secondaria  nei
          limiti di cui al successivo n. 2; 
              2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri
          relativi alle opere di urbanizzazione  primaria  e  di  una
          quota  parte  delle  opere  di  urbanizzazione   secondaria
          relative alla lottizzazione o di  quelle  opere  che  siano
          necessarie per allacciare la zona ai pubblici  servizi;  la
          quota e' determinata  in  proporzione  all'entita'  e  alle
          caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 
              3) i termini non superiori ai dieci anni entro i  quali
          deve essere ultimata l'esecuzione delle  opere  di  cui  al
          precedente paragrafo; 
              4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli
          obblighi derivanti dalla convenzione. 
              La convenzione deve essere approvata con  deliberazione
          consiliare nei modi e forme di legge. 
              L'attuazione   degli    interventi    previsti    nelle
          convenzioni  di  cui  al  presente  articolo  ovvero  degli
          accordi similari  comunque  denominati  dalla  legislazione
          regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per  fasi
          e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio  funzionale
          nella  convenzione  saranno  quantificati  gli   oneri   di
          urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e
          le relative  garanzie  purche'  l'attuazione  parziale  sia
          coerente con l'intera area oggetto d'intervento. 
              Il rilascio  delle  licenze  edilizie  nell'ambito  dei
          singoli   lotti   e'    subordinato    all'impegno    della
          contemporanea  esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione
          primaria relativa ai lotti stessi. 
              Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto  comma  le
          autorizzazioni rilasciate sulla base di  deliberazioni  del
          Consiglio comunale, approvate nei modi e  forme  di  legge,
          aventi data anteriore al 2 dicembre 1966. 
              Il termine per l'esecuzione di opere di  urbanizzazione
          poste a carico del proprietario e' stabilito in dieci  anni
          a decorrere dall'entrata in vigore  della  presente  legge,
          salvo che non sia stato previsto un termine diverso. 
              Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966  e
          prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge   e
          relative a lottizzazioni  per  le  quali  non  siano  stati
          stipulati atti di convenzione  contenenti  gli  oneri  e  i
          vincoli precisati al quinto comma  del  presente  articolo,
          restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni. 
              Nei comuni forniti di programma di fabbricazione  e  in
          quelli dotati di piano regolatore generale anche se non  si
          e' provveduto alla formazione del  piano  particolareggiato
          di  esecuzione,  il  sindaco  ha  facolta'  di  invitare  i
          proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole
          zone a presentare entro  congruo  termine  un  progetto  di
          lottizzazione delle aree stesse. Se  essi  non  aderiscono,
          provvede alla compilazione d'ufficio. 
              Il  progetto  di   lottizzazione   approvato   con   le
          modificazioni che l'Autorita' comunale  abbia  ritenuto  di
          apportare e' notificato per mezzo  del  messo  comunale  ai
          proprietari  delle   aree   fabbricabili   con   invito   a
          dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
          Ove manchi tale accettazione, il podesta'  ha  facolta'  di
          variare il progetto di lottizzazione  in  conformita'  alle
          richieste   degli   interessati   o   di   procedere   alla
          espropriazione delle aree.".