Art. 17 Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 1. All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.".
Note all'art. 17: Il testo dell'art. 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 263. (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni. 2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'art. 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.".