Art. 17 Uffici di livello dirigenziale non generale 1. All'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale, nel numero di 101 posti di funzione, nonche' alla definizione dei loro compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dall'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro della salute, con il medesimo decreto o con successivo decreto, effettuera' la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonche', nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. I provvedimenti di cui al presente comma saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Con i decreti di cui al comma 1, nell'ambito del contingente indicato, sono individuati per l'amministrazione periferica del Ministero di cui all'articolo 15, fino a un massimo di 22 uffici dirigenziali non generali, con unificazione delle previgenti strutture infraregionali su base regionale e interregionale. 3. Ferme restando le 2 unita' dirigenziali individuate per la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2013, n. 138, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, il numero di incarichi di livello dirigenziale non generale previsti all'articolo 8, comma 3, del predetto regolamento, e' ridotto da 9 a 8 unita'.
Note all'art. 17: - L'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).; 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: (Omissis).; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - I commi 4 e 4-bis, dell'art. 4, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recano: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - (Omissis).; 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.». - L'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, reca: «Art. 11 (Struttura tecnica per la misurazione della performance). - 1. Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica per la misurazione della performance, di seguito "Struttura tecnica", con funzioni di supporto all'Oiv per lo svolgimento delle sue attivita'. 2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed e' individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un contingente di personale, non superiore a dieci unita', di cui non piu' di due dirigenti di seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. I compensi accessori spettanti al personale di cui al comma 3 sono determinati, su proposta dell'Oiv, nella misura e con le modalita' stabilite nell'art. 9, commi 4 e 5, per il corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione.».