Art. 17 
 
 
               Termine di presentazione della domanda 
 
  1.  La  domanda  per  la  concessione   dell'elargizione   prevista
dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n.  44  e'  presentata,
salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, a pena di decadenza, entro il  termine  di  120
giorni  dalla  data  della  denuncia  ovvero  dalla   data   in   cui
l'interessato ha  conoscenza  che  dalle  indagini  preliminari  sono
emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un
delitto commesso per finalita' estorsive. 
  2. Per la concessione del mutuo  previsto  dall'articolo  14  della
legge 7 marzo 1996, n. 108, il termine  per  la  presentazione  della
domanda e' di 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero
dalla data in  cui  l'interessato  ha  conoscenza  dell'inizio  delle
indagini. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il  testo  dell'art.  1  della  citata  legge  23
          febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 13, commi 4 e  5,
          della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: 
              "Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). 
              (Omissis). 
              4.  Per  i  danni  conseguenti  a  intimidazione  anche
          ambientale, la domanda deve essere presentata,  a  pena  di
          decadenza, entro il termine di un anno dalla  data  in  cui
          hanno avuto inizio le richieste  estorsive  o  nella  quale
          l'interessato e' stato per la  prima  volta  oggetto  della
          violenza o minaccia. 
              5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel
          caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo  di
          atti di ritorsione, il pubblico ministero  abbia  disposto,
          con decreto motivato, le necessarie cautele per  assicurare
          la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di
          essere  vittima  dell'evento  lesivo  o   delle   richieste
          estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere  dalla
          data in cui il decreto adottato dal pubblico  ministero  e'
          revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal
          pubblico  ministero  decreto  motivato  per  le   finalita'
          suindicate e' omessa  la  menzione  delle  generalita'  del
          denunciante nella documentazione da acquisire ai  fascicoli
          formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416,  comma
          2, del codice di procedura penale,  fino  al  provvedimento
          che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.". 
              - Per il testo dell'art. 14 della citata legge 7  marzo
          1996, n. 108 si veda nelle note all'art. 1.