Art. 17 Termine di presentazione della domanda 1. La domanda per la concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e' presentata, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalita' estorsive. 2. Per la concessione del mutuo previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il termine per la presentazione della domanda e' di 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 1 della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 1. - Si trascrive il testo dell'articolo 13, commi 4 e 5, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). (Omissis). 4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia. 5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e' revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalita' suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.". - Per il testo dell'art. 14 della citata legge 7 marzo 1996, n. 108 si veda nelle note all'art. 1.