Art. 17 Verifica dell'organizzazione del Ministero 1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.
Note all'art. 17: Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999: "5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale".