Art. 17 
 
 
             Verifica dell'organizzazione del Ministero 
 
  1. Ogni due anni l'organizzazione del  Ministero  e'  sottoposta  a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n.  300,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di
accertarne la funzionalita' e l'efficienza. 
 
          Note all'art. 17: 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  4  del
          decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              "5. Con le medesime  modalita'  di  cui  al  precedente
          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno
          biennale".