ART. 17 
 
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010,  n.  190,  recante
attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce  un  quadro  per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino -
Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche  alla  Parte  Terza  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
         modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680) 
 
  1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 6, comma 1,  dopo  le  parole:  «siano  posti  in
essere in modo  coerente  e  coordinato  presso  l'intera  regione  o
sottoregione« sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli
impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»; 
    b) all'articolo 8, comma 3, lettera  b),  le  parole:  «la  quale
tenga conto» sono sostituite con  le  seguenti:  «che  comprenda  gli
aspetti qualitativi e quantitativi  delle  diverse  pressioni  e  che
tenga conto»; 
    c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui
all'allegato III» sono aggiunte le seguenti:  «e  segnatamente  delle
caratteristiche  fisico  chimiche,  dei  tipi   di   habitat,   delle
caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle  tabelle
1 e 2 del medesimo allegato III»; 
    d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile
e  integrato  con  gli  altri  traguardi  ambientali  vigenti»,  sono
aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile,  tenuto  anche  conto
degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»; 
    e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita
con le seguenti: «elabora ed attua»; 
    f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con
la seguente: «attuazione»; 
    g) all'articolo 12, comma 2, lettera a): 
      1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono
aggiunte  le  seguenti:  «tenendo  conto  delle   pertinenti   misure
prescritte dalla legislazione dell'Unione  europea,  dalla  normativa
relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica
delle  acque  adottata   a   livello   comunitario   o   da   accordi
internazionali,»; 
      2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»; 
      3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»
sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  relativa  alla  gestione  della
qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 116, e dalla  normativa  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore  della  politica  delle  acque  o  da
accordi internazionali.». 
  2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i
risultati  dell'attivita'   di   monitoraggio   condotta   ai   sensi
dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti
diffuse, le Autorita' competenti  individuano  misure  vincolanti  di
controllo  dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di  gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti  nell'acqua
o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione   preventiva   o   di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure  di
controllo  sono  riesaminate  periodicamente  e   aggiornate   quando
occorre.». 
  3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, e successive modificazioni,  alla  lettera  A.3.7  "Aree
protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico
delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre  2013"  sono
soppresse.