Art. 17 
 
        (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia) 
 
  l. Al fine di semplificare le  procedure  edilizie  e  ridurre  gli
oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'  di  assicurare
processi  di  sviluppo  sostenibile,  con  particolare  riguardo   al
recupero del patrimonio  edilizio  esistente  e  alla  riduzione  del
consumo di suolo, al testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b): 
      1) le parole: "i volumi e le  superfici  delle  singole  unita'
immobiliari"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "la   volumetria
complessiva degli edifici"; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Nell'ambito degli interventi di  manutenzione  straordinaria  sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o  accorpamento
delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti
la  variazione  delle  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari
nonche'  del  carico  urbanistico  purche'  non  sia  modificata   la
volumetria complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga  l'originaria
destinazione d' uso;"; 
    b) dopo l'articolo 3 (L), e' inserito il seguente: 
  «Art.3  bis.  (Interventi  di  conservazione)   1.   Lo   strumento
urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili  con
gli indirizzi della pianificazione.  In  tal  caso  l'amministrazione
comunale  puo'  favorire,  in  alternativa   all'espropriazione,   la
riqualificazione  delle  aree  attraverso  forme   di   compensazione
rispondenti   al   pubblico   interesse   e    comunque    rispettose
dell'imparzialita' e del buon andamento  dell'azione  amministrativa.
Nelle more dell'attuazione del piano, resta  salva  la  facolta'  del
proprietario  di  eseguire  tutti  gli  interventi  conservativi,  ad
eccezione  della   demolizione   e   successiva   ricostruzione   non
giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine  statico
od igienico sanitario.»; 
    c) all'articolo 6 (L): 
      1) al comma 2: 
        a) alla lettera a), le parole da: ",  non  comportino",  fino
alla fine della lettera, sono soppresse; 
        b) alla lettera e-bis), dopo  le  parole:  "sulla  superficie
coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa," sono inserite
le seguenti: "sempre che non riguardino le parti strutturali,"; 
      2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
  "4.  Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed
e-bis),  l'interessato  trasmette  all'amministrazione  comunale   la
comunicazione  di  inizio  dei  lavori  asseverata  da   un   tecnico
abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che  i
lavori sono  conformi  agli  strumenti  urbanistici  approvati  e  ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche' che  non  vi  e'  interessamento
delle parti strutturali  dell'edificio;  la  comunicazione  contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla  quale  si  intende
affidare la realizzazione dei lavori."; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di
inizio dei lavori e' valida anche ai fini  di  cui  all'articolo  17,
primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile  1939,  n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  agosto  1939,  n.
1249, ed e' tempestivamente inoltrata da  parte  dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate."; 
      4) al comma 6, le  lettere  b)  e  c),  sono  sostituite  dalla
seguente: 
  "b) disciplinano con legge le  modalita'  per  l'effettuazione  dei
controlli."; 
      5) al comma 7 le parole: "ovvero la mancata trasmissione  della
relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al  comma  2,  ovvero  la  mancata
comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, "; 
    d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole:  "aumento
di unita' immobiliari, modifiche del volume, dei  prospetti  o  delle
superfici,"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "modifiche   della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,"; 
    e) all'articolo 14 (L): 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  e  di
ristrutturazione  urbanistica,  attuati  anche  in  aree  industriali
dismesse, e' ammessa la richiesta di permesso di costruire  anche  in
deroga alle destinazioni d'uso, previa  deliberazione  del  Consiglio
comunale che ne attesta l'interesse pubblico."; 
      2) al comma 3, dopo la parola: "ed esecutivi," sono inserite le
seguenti: "nonche', nei casi di cui al comma 1-bis,  le  destinazioni
d'uso,"; 
    f) all'articolo 15 (R): 
      1) al comma 2, la parola "esclusivamente" e' soppressa; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. La proroga dei termini per  l'inizio  e  l'ultimazione  dei
lavori e' comunque accordata qualora  i  lavori  non  possano  essere
iniziati   o   conclusi   per   iniziative   dell'amministrazione   o
dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate."; 
    g) all'articolo 16 (L): 
      1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e
fatte  salve  le   disposizioni   concernenti   gli   interventi   di
trasformazione urbana complessi di cui al comma 2-bis."; 
      2) al comma 2-bis e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,  comma  1,  lettera
g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per gli interventi
di trasformazione urbana complessi, come  definiti  dall'allegato  IV
alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,  lo  strumento  attuativo   prevede   una   modalita'
alternativa in base alla quale il contributo di cui  al  comma  1  e'
dovuto solo relativamente al  costo  di  costruzione,  da  computarsi
secondo le modalita' di cui  al  presente  articolo  e  le  opere  di
urbanizzazione, tenendo comunque  conto  dei  parametri  definiti  ai
sensi del comma 4, sono direttamente messe  in  carico  all'operatore
privato che  ne  resta  proprietario,  assicurando  che,  nella  fase
negoziale, vengano definite modalita' atte a  garantire  la  corretta
urbanizzazione,   infrastrutturazione   ed    insediabilita'    degli
interventi,  la  loro  sostenibilita'   economico   finanziaria,   le
finalita' di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi
usi."; 
      3) al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: 
  "d-bis)  alla  differenziazione  tra  gli  interventi  al  fine  di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore  densita'  del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione."; 
      4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",
secondo i parametri di cui al comma 4."; 
      5) al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
"Al  fine  di  incentivare  il  recupero  del   patrimonio   edilizio
esistente, per gli interventi di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  i  comuni  hanno  comunque  la
facolta' di deliberare che i costi di costruzione  ad  essi  relativi
siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni."; 
    h) all'articolo 17 (L): 
      1) al comma 4, dopo le parole:  "di  proprieta'  dello  Stato",
sono  inserite  le  seguenti:  ",  nonche'  per  gli  interventi   di
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6,  comma  2,  lettera
a),"; 
      2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di
agevolare  gli  interventi  di  densificazione   edilizia,   per   la
ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in
via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura
non inferiore al venti per cento rispetto a quello  previsto  per  le
nuove  costruzioni.  I  comuni  definiscono,  entro  novanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, i  criteri  e  le
modalita' applicative per l'applicazione della relativa riduzione."; 
    i) all'articolo 20 (R), il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli  casi
di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.»; 
    l) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica e' sostituita dalla
seguente: " SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'  E  DENUNCIA
DI INIZIO ATTIVITA'"; 
    m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) ai commi 1 e 2 le parole:  "denuncia  di  inizio  attivita'"
sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata  di  inizio
attivita'" e le parole "denunce di inizio attivita'" sono  sostituite
dalle seguenti: "segnalazioni certificate di inizio attivita'"; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Sono  realizzabili   mediante   segnalazione   certificata
d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori  con  attestazione  del
professionista,  le  varianti  a  permessi  di  costruire   che   non
configurano  una  variazione  essenziale,  a  condizione  che   siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate  dopo
l'acquisizione degli  eventuali  atti  di  assenso  prescritti  dalla
normativa sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
tutela del patrimonio storico,  artistico  ed  archeologico  e  dalle
altre normative di settore."; 
    n) dopo l'articolo 23-bis, e' inserito il seguente: 
   «Art. 23-ter 
   (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) 
   1. Salva  diversa  previsione  da  parte  delle  leggi  regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso  ogni  forma
di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare  diversa
da quella originaria, ancorche' non accompagnata  dall'esecuzione  di
opere   edilizie,   purche'   tale   da   comportare   l'assegnazione
dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati  ad  una  diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate: 
     a) residenziale e turistico-ricettiva; 
     b) produttiva e direzionale; 
     c) commerciale; 
     d) rurale. 
   2. La  destinazione  d'uso  di  un  fabbricato  o  di  una  unita'
immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile. 
   3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli
strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso
all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito.»; 
    o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole "il soggetto  che  ha
presentato" sono inserite le seguenti: "la  segnalazione  certificata
di inizio attivita' o"; 
    p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: "per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5-bis e" sono soppresse; 
    q) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente: 
   "Art. 28-bis 
   (Permesso di costruire convenzionato) 
   1.  Qualora  le  esigenze   di   urbanizzazione   possano   essere
soddisfatte,  sotto  il  controllo  del  Comune,  con  una  modalita'
semplificata, e' possibile il rilascio di un  permesso  di  costruire
convenzionato. 
   2.  La  convenzione  specifica   gli   obblighi,   funzionali   al
soddisfacimento di un interesse pubblico, che il  soggetto  attuatore
si assume  ai  fini  di  poter  conseguire  il  rilascio  del  titolo
edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. 
   3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: 
     a) la cessione di aree anche al fine  dell'utilizzo  di  diritti
edificatori; 
     b) la realizzazione di opere di  urbanizzazione  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera  g),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
     c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; 
     d) la  realizzazione  di  interventi  di  edilizia  residenziale
sociale. 
   4. La convenzione  puo'  prevedere  modalita'  di  attuazione  per
stralci funzionali,  cui  si  collegano  gli  oneri  e  le  opere  di
urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. 
   5. Il termine di validita' del permesso di costruire convenzionato
puo' essere modulato in relazione agli  stralci  funzionali  previsti
dalla convenzione. 
   6.  Il  procedimento  di  formazione  del  permesso  di  costruire
convenzionato e' quello previsto  dal  Capo  II  del  Titolo  II  del
presente decreto. Alla convenzione si applica altresi' la  disciplina
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.". 
  2. Le espressioni «denuncia di inizio  attivita'»  ovunque  ricorra
nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad
eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3,  e'  sostituita  dalla
seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita'». 
  3. Le regioni, con  proprie  leggi,  assicurano  l'attivazione  del
potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai  comuni  per
l'adozione  da  parte  degli  stessi  dei  piani  attuativi  comunque
denominati in base alla normativa statale e regionale. 
  4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  dopo  il
sesto comma, e' inserito il seguente: 
  "L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al
presente articolo ovvero degli accordi similari  comunque  denominati
dalla legislazione regionale, puo' avvenire per stralci funzionali  e
per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni  stralcio  funzionale
nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione  o
le opere di urbanizzazione  da  realizzare  e  le  relative  garanzie
purche' l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area  oggetto
d'intervento." 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.