Art. 17 Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attivita' di informazione 1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonche' degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un report semestrale di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati, che possa essere inserito nelle visualizzazioni dei rispettivi siti web o nelle forme che ciascuna Amministrazione riterra' piu' utili. 2. Il monitoraggio dei risparmi energetici annualmente conseguiti attraverso le misure del presente decreto e' assicurato da ENEA, anche avvalendosi della diagnosi energetica e dell'attestazione della prestazione energetica prodotte rispettivamente prima e dopo l'esecuzione degli interventi. I risparmi energetici suddetti, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono comunicati da ENEA al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 marzo di ciascun anno, per gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo. Dall'attivita' di cui al presente comma non devono derivare ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. I soggetti beneficiari si impegnano ad aggiornare in maniera tempestiva e sistematica l'Anagrafe dell'edilizia scolastica regionale, quale strumento di programmazione che favorisce la conoscenza del fabbisogno e la valutazione dei progetti presentati, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 4. Le procedure di monitoraggio degli interventi effettuati sugli edifici scolastici sono effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 229/2011, tramite l'utilizzo della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).