Art. 17 
 
                       Relazioni sulle misure 
 
  1. Entro il  31  dicembre  di  ogni  anno  i  Servizi  fitosanitari
regionali trasmettono  al  Servizio  fitosanitario  centrale  per  la
successiva trasmissione alla Commissione UE: 
    a) una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli  4,
6, 8, 9, 10 e 14 e sui risultati di tali misure; 
    b) un piano circa le misure, tra  cui  il  periodo  previsto  per
ciascuna misura, da adottare a norma degli articoli 4, 6, 8, 9, 10  e
14 nell'anno successivo. 
  Quando siano  giustificate  dallo  sviluppo  del  relativo  rischio
fitosanitario,  i  Servizi   fitosanitari   regionali   adattano   le
rispettive misure e di conseguenza aggiornano  il  piano  di  cui  al
punto b). Essi comunicano immediatamente  al  Servizio  fitosanitario
centrale l'aggiornamento del piano.