Art. 17 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,   e'
effettuata entro la conclusione  dell'esercizio  in  cui  e'  erogata
l'anticipazione.