Art. 17 
 
        Strutture di sicurezza presso gli operatori economici 
 
  1. Nell'ambito degli operatori economici in possesso di NOSIS e  di
NOSI possono essere istituite apposite  strutture  di  sicurezza,  in
relazione al livello  di  segretezza  e  all'ente  originatore  della
documentazione che sono abilitate a trattare e gestire. 
  2. Presso la sede centrale o unica puo' essere istituita una  delle
seguenti strutture, diretta dal Capo della segreteria  principale  di
sicurezza - Funzionario di controllo: 
    a) «Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S»; 
    b) «Segreteria principale di sicurezza UE/S»; 
    c) «Segreteria principale di sicurezza». 
  3. A livello periferico, puo' essere istituita una  delle  seguenti
strutture, diretta dal Capo della Segreteria di sicurezza designato -
Funzionario di controllo designato: 
    a) «Segreteria NATO-UE/S»; 
    b) «Punto di controllo NATO-UE/S»; 
    c) «Segreteria di sicurezza UE/S».