Art. 17 Strutture di sicurezza presso gli operatori economici 1. Nell'ambito degli operatori economici in possesso di NOSIS e di NOSI possono essere istituite apposite strutture di sicurezza, in relazione al livello di segretezza e all'ente originatore della documentazione che sono abilitate a trattare e gestire. 2. Presso la sede centrale o unica puo' essere istituita una delle seguenti strutture, diretta dal Capo della segreteria principale di sicurezza - Funzionario di controllo: a) «Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S»; b) «Segreteria principale di sicurezza UE/S»; c) «Segreteria principale di sicurezza». 3. A livello periferico, puo' essere istituita una delle seguenti strutture, diretta dal Capo della Segreteria di sicurezza designato - Funzionario di controllo designato: a) «Segreteria NATO-UE/S»; b) «Punto di controllo NATO-UE/S»; c) «Segreteria di sicurezza UE/S».