Art. 17 
 
 
                 Presupposti comuni alla risoluzione 
           e alle altre procedure di gestione delle crisi 
 
  1. Una banca e' sottoposta a una delle misure indicate all'articolo
20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: 
    a) la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto
previsto dal comma 2; 
    b) non si possono ragionevolmente prospettare misure  alternative
che permettono di superare la situazione di cui alla  lettera  a)  in
tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o piu' soggetti privati o
di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza,  che
puo' includere  misure  di  intervento  precoce  o  l'amministrazione
straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario. 
  2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di  dissesto  in
una o piu' delle seguenti situazioni: 
    a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o  violazioni  di
disposizioni legislative, regolamentarie o  statutarie  che  regolano
l'attivita' della banca di gravita' tale  che  giustificherebbero  la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'; 
    b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale  gravita',  tali
da  privare  la  banca  dell'intero  patrimonio  o  di   un   importo
significativo del patrimonio; 
    c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita'; 
    d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; 
    e) elementi oggettivi indicano che una o  piu'  delle  situazioni
indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel  prossimo
futuro; 
    f) e' prevista l'erogazione di un sostegno  finanziario  pubblico
straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
18. 
  3. Le misure indicate all'articolo 20 possono essere disposte anche
se non sono  state  precedentemente  adottate  misure  di  intervento
precoce o l'amministrazione straordinaria.