Art. 17 Raccolta del sangue intero 1. E' la procedura attraverso la quale viene prelevato il sangue intero dal donatore riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, utilizzando materiale sterile e dispositivi regolarmente autorizzati per lo specifico impiego. 2. Tutte le unita' di sangue intero raccolte devono essere utilizzate per la preparazione di emocomponenti. Le unita' di sangue intero allogenico non possono, come tali, essere utilizzate a scopo trasfusionale. E' ammesso l'utilizzo del sangue intero ricostituito da concentrato eritrocitario e plasma fresco congelato, per specifiche e motivate esigenze cliniche, che devono essere documentate.