Art. 17 
 
 
                        Unicita' del compenso 
 
  1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti  piu'  organismi,
il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente
capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'. 
  2. Nel caso in  cui  per  l'esecuzione  del  piano  o  dell'accordo
omologato  sia  nominato  un  liquidatore  o  un   gestore   per   la
liquidazione, la determinazione del compenso ha  luogo  a  norma  del
comma 1.