Art. 17 
 
 
         Verifiche del gestore per le operazioni di vendita 
 
  1. Alle operazioni di vendita possono  partecipare  gli  offerenti.
L'identificazione dei partecipanti ha luogo mediante  le  credenziali
di cui all'articolo 16, comma 2. 
  2. Il gestore  verifica  che  il  messaggio  di  posta  elettronica
certificata mediante il quale e' stata trasmessa  l'offerta  contiene
l'attestazione di cui all'articolo 13, comma 2,  nonche'  l'effettivo
versamento della cauzione. Dell'esito di tali  verifiche  il  gestore
informa immediatamente il giudice o il referente della procedura.