Art. 17 
 
                  Principio di non discriminazione 
 
  1. Il lavoratore intermittente non deve  ricevere,  per  i  periodi
lavorati e a parita' di mansioni svolte, un trattamento  economico  e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore  di
pari livello. 
  2.  Il  trattamento  economico,  normativo  e   previdenziale   del
lavoratore  intermittente,  e'  riproporzionato  in   ragione   della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita,  in  particolare  per
quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle  singole
componenti di  essa,  nonche'  delle  ferie  e  dei  trattamenti  per
malattia e infortunio, congedo di maternita' e parentale.