Art. 17 
 
 Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi 
 
  1. Fermo restando il generale  potere  di  indirizzo  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai fini dell'accesso  e  dell'utilizzo
equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria  da  parte
delle imprese ferroviarie, l'Autorita' di regolazione dei  trasporti,
di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
definisce, fatta salva l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura
e tenendo conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
dello  stesso,  i  criteri  per  la  determinazione  del  canone  per
l'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria  da  parte  del  gestore
dell'infrastruttura  e  dei  corrispettivi   dei   servizi   di   cui
all'articolo 13. 
  2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto
disposto al  comma  1,  determina  il  canone  dovuto  dalle  imprese
ferroviarie  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura  e   procede   alla
riscossione dello stesso. Il canone di  utilizzo  dell'infrastruttura
e' pubblicato nel prospetto informativo della rete.  Salvo  nel  caso
delle disposizioni specifiche di  cui  all'articolo  18,  il  gestore
dell'infrastruttura provvede a che  il  sistema  di  imposizione  dei
canoni in vigore si basi sugli stessi principi per tutta la rete. 
  3. Il gestore dell'infrastruttura provvede affinche' l'applicazione
del  sistema  di  imposizione  comporti  canoni  equivalenti  e   non
discriminatori  per  le  diverse  imprese  ferroviarie  che  prestano
servizi di natura equivalente su una parte simile del  mercato  o  di
rete, e i canoni effettivamente applicati  siano  conformi  a  quanto
disposto al comma 2. Del rispetto di tali garanzie deve  essere  data
dimostrazione nel prospetto informativo della  rete,  senza  rivelare
informazioni commerciali riservate. 
  4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 del presente articolo
o all'articolo 18, i canoni per il pacchetto minimo di accesso e  per
l'accesso  all'infrastruttura  di  collegamento  agli   impianti   di
servizio sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione
del servizio ferroviario sulla base di quanto disposto al comma  1  e
tenuto  conto  delle  modalita'  di  calcolo  definite  dall'atto  di
esecuzione di cui  all'articolo  31,  paragrafo  3,  della  direttiva
2012/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio.  Il  gestore
dell'infrastruttura puo' decidere di adeguarsi  gradualmente  a  tali
modalita'  durante  un  periodo  non   superiore   a   quattro   anni
dall'entrata in vigore di detto atto di esecuzione. 
  5. I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura possono includere un
costo  che  rispecchi  la  scarsita'  di  capacita'   della   sezione
identificabile dell'infrastruttura nei periodi di congestione. 
  6. Il gestore dell'infrastruttura  puo'  modificare  i  canoni  per
l'utilizzo dell'infrastruttura,  per  tener  conto  del  costo  degli
effetti ambientali causati dalla circolazione del treno,  sulla  base
delle modalita' di calcolo definite  dal  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 429/2015 della Commissione europea del 13 marzo 2015, emanato
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 5, della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio.  Ogni
modifica dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura,  onde  tenere
in conto il costo degli effetti acustici, favorisce  l'ammodernamento
dei veicoli ferroviari con la tecnologia di sistema frenante a  bassa
rumorosita' piu' vantaggioso economicamente disponibile. 
  7. L'imputazione di costi ambientali che determini un  aumento  del
totale delle entrate per il gestore e' tuttavia ammessa solo se  essa
e' applicata anche al trasporto stradale di  merci  conformemente  al
diritto  dell'Unione.  Qualora  l'imputazione  dei  costi  ambientali
determini un aumento delle entrate, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, decide  in
merito all'uso degli introiti supplementari. Il gestore  conserva  le
informazioni necessarie in modo da poter risalire sia all'origine dei
proventi  derivanti  dall'imputazione  dei   costi   ambientali   che
all'applicazione degli stessi,  e,  su  richiesta  le  fornisce  alla
Commissione europea. 
  8. Per evitare fluttuazioni sproporzionate e indesiderate, i canoni
di cui ai commi 4, 5 e 6 possono essere espressi in  medie  calcolate
su un ragionevole numero di servizi ferroviari e  periodi.  L'entita'
relativa dei canoni per l'utilizzo  dell'infrastruttura  e'  comunque
correlata ai costi imputabili ai servizi. 
  9. Il gestore dell'infrastruttura puo' applicare un canone adeguato
per la capacita' assegnata ma non utilizzata. Tale canone per mancato
uso serve a  incentivare  un  utilizzo  efficiente  della  capacita'.
L'applicazione del canone in parola  ai  richiedenti  cui  sia  stata
assegnata una traccia ferroviaria e' obbligatoria in caso di regolare
mancato uso delle tracce assegnate  o  di  parte  di  esse.  Ai  fini
dell'imposizione di questo  canone,  il  gestore  dell'infrastruttura
pubblica nel proprio prospetto informativo della rete i  criteri  per
determinare tale mancato uso. L'organismo  di  regolazione  controlla
tali  criteri.  I  pagamenti  di  tale  canone  sono  effettuati  dal
richiedente  o  dall'impresa  ferroviaria   designata.   Il   gestore
dell'infrastruttura deve essere permanentemente in grado di  indicare
a qualsiasi interessato la capacita' d'infrastruttura gia'  assegnata
alle imprese ferroviarie utilizzatrici. 
  10. Il canone richiesto per l'accesso agli impianti di servizio  di
cui all'articolo 13, comma 2 e per la prestazione dei servizi in tali
impianti non puo' superare il costo della loro  fornitura,  aumentato
di un profitto ragionevole. 
  11. Se i servizi complementari e ausiliari di cui all'articolo  13,
commi 9 e 11, sono  offerti  da  un  unico  fornitore,  i  pertinenti
corrispettivi non superano il costo totale di fornitura, aumentato di
un profitto ragionevole. Se gli stessi servizi sono offerti in regime
di concorrenza, possono essere forniti a prezzi di mercato. 
 
          Note all'art. 17: 
              Per l'art. 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, si veda nelle note alle premesse. 
              Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il Regolamento (UE) n.  429/2015  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 marzo 2015, n. L 70.