Art. 17 
 
 
Disposizioni di attuazione  della  direttiva  2009/13/CE  sul  lavoro
           marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515 
 
  1.  La  lettera  e)  del  comma  1  dell'articolo  2  del   decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e' sostituita dalla seguente: 
  «e) "armatore": il proprietario dell'unita' o  della  nave  e  ogni
altro  organismo  o  persona,  quali  il  gestore,  l'agente   o   il
noleggiatore a scafo nudo, che abbia  rilevato  dal  proprietario  la
responsabilita' per l'esercizio della nave impegnandosi ad  assolvere
i correlativi compiti e obblighi,  indipendentemente  dal  fatto  che
altri organismi o persone assolvano taluni  dei  compiti  o  obblighi
dell'armatore». 
  2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis (Lavori vietati ai minori). - 1. Entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con
il Ministero della salute e con il Ministero delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  sentite  le  organizzazioni  comparativamente   piu'
rappresentative degli  armatori  e  dei  marittimi  interessate,  una
ricognizione volta ad accertare la sussistenza di  lavori  pericolosi
per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto. 
  2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui  al  comma
1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto con il  Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  conclusione  della   medesima   ricognizione,   sono
individuati i lavori ai quali e' vietato adibire  i  minori  di  anni
diciotto. 
  3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi  produttivi
comporti l'introduzione di lavori  pericolosi  per  la  salute  e  la
sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei  commi
1 e 2»; 
    b) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
  «Art. 38-bis  (Sanzioni  per  l'adibizione  dei  minori  ai  lavori
vietati).  -  1.  Chiunque  adibisce  i  minori  ai  lavori  vietati,
individuati con il decreto previsto dall'articolo  5-bis,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582». 
 
          Note all'art. 17: 
              L'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.
          108  (Attuazione  della   direttiva   1999/63/CE   relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente di mare, concluso  dall'Associazione  armatori  della
          Comunita' europea e dalla  Federazione  dei  sindacati  dei
          trasportatori  dell'Unione   europea),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145, come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini delle  disposizioni
          di cui al presente decreto si intendono per: 
              a) «nave adibita alla navigazione  marittima»:  nave  o
          unita' diversa da quelle che navigano esclusivamente  nelle
          acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti
          alle acque protette; 
              b) «ore di lavoro»: il  periodo  durante  il  quale  un
          lavoratore marittimo e' tenuto  ad  effettuare  l'attivita'
          lavorativa a bordo in relazione all'esercizio  della  nave.
          Sono computate nella durata del lavoro a bordo, oltre  alle
          normali attivita' di navigazione  e  di  porto,  anche  gli
          appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le
          esercitazioni  prescritte  da   normative   e   regolamenti
          nazionali  e  da  convenzioni  internazionali,  nonche'  le
          attivita' di formazione in materia di  igiene  e  sicurezza
          del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte; 
              c) «ore di riposo»:  il  periodo  libero  non  compreso
          nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende  le
          brevi interruzioni; 
              d) «lavoratore marittimo»:  qualsiasi  persona  facente
          parte  dell'equipaggio  che  svolge,  a  qualsiasi  titolo,
          servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave adibita
          alla navigazione marittima; 
              e) «armatore»: il proprietario dell'unita' o della nave
          e  ogni  altro  organismo  o  persona,  quali  il  gestore,
          l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato
          dal proprietario la responsabilita' per  l'esercizio  della
          nave impegnandosi ad  assolvere  i  correlativi  compiti  e
          obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o
          persone   assolvano   taluni   dei   compiti   o   obblighi
          dell'armatore. 
              (Omissis).".