Art. 17 
 
 
             Procedure di valutazione della conformita' 
 
  1.  Gli  articoli  pirotecnici  devono   soddisfare   i   requisiti
essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I. 
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere g), h) e
i), e' vietato detenere, utilizzare, porre  in  vendita  o  cedere  a
qualsiasi titolo, trasportare, importare od  esportare  articoli  che
sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione
di conformita' di cui all'allegato II. 
  3. Ai fini della verifica di conformita' degli articoli pirotecnici
il  fabbricante  applica  una  delle  seguenti   procedure   di   cui
all'allegato II: 
    a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie: 
      1) esame UE del tipo (modulo B) e, a  scelta  del  fabbricante,
una delle seguenti procedure: 
  1.1)  conformita'  al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione unito a  prove  ufficiali  del  prodotto  sotto  controllo
effettuate a intervalli casuali (modulo C2); 
  1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia della  qualita'  del
processo di produzione (modulo D); 
  1.3) conformita' al tipo basata  sulla  garanzia  di  qualita'  del
prodotto (modulo E); 
      2) conformita' basata sulla garanzia  totale  di  qualita'  del
prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi  fuochi
d'artificio di categoria F4; 
    b) per gli  articoli  pirotecnici  da  realizzare  in  produzione
unica, conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo
G).