Art. 17 Partecipazioni rilevanti (articoli 9, paragrafo 7, e 27 della direttiva 2013/34/UE) 1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 16, le partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, con riferimento a una o a piu' tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. 2. Le partecipazioni di cui al comma 1 possono essere valutate in base al valore della frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, di patrimonio netto della partecipata, rettificato annualmente secondo quanto disposto nel comma 5. 3. Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione determinato ai sensi dell'articolo 16 e' superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata secondo le disposizioni del presente decreto. Se il valore della partecipazione e' inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio della partecipata, la differenza e' contabilizzata, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una riserva non distribuibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei fondi per rischi ed oneri. Nella nota integrativa e' indicato l'importo della differenza. 4. La differenza di cui al comma 3 e' calcolata con riferimento ai valori esistenti al momento della prima applicazione del metodo. Tale differenza puo' anche essere determinata secondo i valori esistenti alla data di acquisizione della partecipazione oppure, se all'acquisizione si e' proceduto in piu' riprese, alla data in cui le azioni o quote sono diventate una partecipazione ai sensi dell'articolo 1. Per il calcolo della differenza gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» della partecipata che sono stati valutati secondo criteri non uniformi a quelli seguiti dalla partecipante possono essere valutati nuovamente. Se non si procede a nuove valutazioni, nella nota integrativa e' fatta menzione di tale circostanza. 5. Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato e' sommata o detratta, se non gia' contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa corrispondenti. Se la variazione e' in aumento e supera i dividendi riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una riserva non distribuibile senza interessare il conto economico. 6. Per l'applicazione del metodo sono effettuate le eliminazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), se ne sono noti o accessibili gli elementi. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 31, comma 2. 7. Se le imprese partecipate ai sensi del comma 1 sono tenute a redigere il bilancio consolidato, le disposizioni del presente articolo riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato.