Art. 17 
                  Accesso alle informazioni del FSE 
                      per finalita' di ricerca 
 
  1. Le regioni e province  autonome  e  il  Ministero  della  salute
trattano i dati del FSE, di cui all'articolo  16,  per  finalita'  di
studio  e  ricerca  scientifica,  in  conformita'  ai   principi   di
proporzionalita', necessita',  indispensabilita',  pertinenza  e  non
eccedenza e nel rispetto degli articoli 39, 104 e 110 del  Codice  in
materia di protezione dei dati personali e del relativo allegato  A.4
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti  di  dati
personali per scopi statistici e scientifici. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo degli articoli 39, 104 e 110  del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                
              "Art. 39. (Obblighi di comunicazione) - 1. Il  titolare
          del trattamento  e'  tenuto  a  comunicare  previamente  al
          Garante le seguenti circostanze: 
              a) comunicazione di  dati  personali  da  parte  di  un
          soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico  non  prevista
          da una norma di  legge  o  di  regolamento,  effettuata  in
          qualunque forma anche mediante convenzione; 
              b) trattamento di dati idonei a rivelare  lo  stato  di
          salute  previsto  dal  programma  di  ricerca  biomedica  o
          sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo. 
              2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi  del
          comma 1  possono  essere  iniziati  decorsi  quarantacinque
          giorni dal ricevimento della  comunicazione  salvo  diversa
          determinazione anche successiva del Garante. 
              3. La comunicazione  di  cui  al  comma  1  e'  inviata
          utilizzando il modello predisposto e reso  disponibile  dal
          Garante, e trasmessa  a  quest'ultimo  per  via  telematica
          osservando  le  modalita'  di  sottoscrizione   con   firma
          digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38,
          comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata." 
              "Art. 104. (Ambito applicativo  e  dati  identificativi
          per scopi statistici o scientifici) -  1.  Le  disposizioni
          del presente capo si applicano ai trattamenti di  dati  per
          scopi  statistici  o,  in  quanto  compatibili,  per  scopi
          scientifici. 
              2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in
          relazione   ai   dati   identificativi   si   tiene   conto
          dell'insieme dei mezzi che possono  essere  ragionevolmente
          utilizzati  dal  titolare  o  da  altri  per   identificare
          l'interessato, anche in base alle conoscenze  acquisite  in
          relazione al progresso tecnico. " 
              "Art.    110.    (Ricerca    medica,    biomedica    ed
          epidemiologica) - 1. Il consenso  dell'interessato  per  il
          trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di  salute,
          finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
          biomedico o epidemiologico, non  e'  necessario  quando  la
          ricerca e' prevista da un'espressa  disposizione  di  legge
          che prevede specificamente il trattamento,  ovvero  rientra
          in un programma di ricerca biomedica o  sanitaria  previsto
          ai sensi dell'articolo 12-bis del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il
          quale   sono   decorsi    quarantacinque    giorni    dalla
          comunicazione al Garante  ai  sensi  dell'articolo  39.  Il
          consenso non  e'  inoltre  necessario  quando  a  causa  di
          particolari  ragioni  non  e'   possibile   informare   gli
          interessati  e  il  programma  di  ricerca  e'  oggetto  di
          motivato parere favorevole del competente comitato etico  a
          livello territoriale ed e' autorizzato dal Garante anche ai
          sensi dell'articolo 40. 
              2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
          sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti  di  cui
          al  comma   1,   l'aggiornamento,   la   rettificazione   e
          l'integrazione dei  dati  sono  annotati  senza  modificare
          questi ultimi, quando il risultato di tali  operazioni  non
          produce   effetti   significativi   sul   risultato   della
          ricerca.ยป.