(( Art. 17-bis 
 
        Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti 
                   da sisma e da eventi calamitosi 
 
  1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera
m) e' inserita la seguente: 
    «m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello  Stato  e
dei comuni, per contributi volontari versati  in  seguito  ad  eventi
sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale  si
effettua il versamento. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla
base di criteri da definire sentita la Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
individua gli enti che possono beneficiare delle predette  erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione  da  parte  dei  soggetti  erogatori  e  dei
soggetti  beneficiari;  vigila  sull'impiego   delle   erogazioni   e
comunica,  entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,  all'Agenzia  delle  entrate   l'elenco   dei   soggetti
erogatori  e  l'ammontare   delle   erogazioni   liberali   da   essi
effettuate». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  100  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 100. (Oneri di utilita' sociale). - 1. (Omissis). 
              2. Sono inoltre deducibili: 
              a) le erogazioni liberali fatte  a  favore  di  persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra quelle indicate nel comma  1  o  finalita'  di  ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g),  per
          un ammontare complessivamente non superiore al 2 per  cento
          del reddito d'impresa dichiarato; 
              b) le erogazioni liberali fatte  a  favore  di  persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente finalita' di  ricerca  scientifica,  per  un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato; 
              c); 
              d) le erogazioni liberali a  favore  dei  concessionari
          privati  per  la   radiodiffusione   sonora   a   carattere
          comunitario per  un  ammontare  complessivo  non  superiore
          all'1 per cento del reddito  imponibile  del  soggetto  che
          effettua l'erogazione stessa; 
              e) le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,
          n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a  carico.  La
          necessita' delle spese, quando non siano  obbligatorie  per
          legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
          dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni  e
          le attivita'  culturali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia del territorio. La  deduzione  non  spetta  in
          caso  di  mutamento  di  destinazione  dei  beni  senza  la
          preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
          le  attivita'  culturali,  di  mancato  assolvimento  degli
          obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
          e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
          L'Amministrazione per i beni e le attivita'  culturali  da'
          immediata comunicazione al competente ufficio  dell'Agenzia
          delle  entrate   delle   violazioni   che   comportano   la
          indeducibilita'  e  dalla   data   di   ricevimento   della
          comunicazione  inizia  a  decorrere  il  termine   per   la
          rettifica della dichiarazione dei redditi; 
              f) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e  di
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale   e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione o il restauro delle cose indicate  nell'articolo
          2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490,  e  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,
          n.  1409,  ivi  comprese  le  erogazioni   effettuate   per
          l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che  siano  di
          rilevante interesse scientifico  o  culturale,  delle  cose
          anzidette, e per gli studi e le  ricerche  eventualmente  a
          tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi  e
          le ricerche devono essere autorizzati,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali, che dovra' approvare la  previsione
          di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le erogazioni fatte a favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  preindicati,  e
          controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti  termini
          possono, per causa  non  imputabile  al  donatario,  essere
          prorogati  una  sola  volta.  Le  erogazioni  liberali  non
          integralmente  utilizzate  nei  termini  assegnati,  ovvero
          utilizzate   non   in   conformita'   alla    destinazione,
          affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 
              g) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore al 2 per cento del reddito d'impresa  dichiarato,
          a favore di enti  o  istituzioni  pubbliche,  fondazioni  e
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono esclusivamente attivita'  nello  spettacolo,
          effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per  il
          restauro ed il  potenziamento  delle  strutture  esistenti,
          nonche'  per  la  produzione   nei   vari   settori   dello
          spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
          dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
          ricevimento affluiscono, nella loro totalita',  all'entrata
          dello Stato; 
              h) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore a 30.000 euro  o  al  2  per  cento  del  reddito
          d'impresa dichiarato, a  favore  delle  ONLUS,  nonche'  le
          iniziative  umanitarie,  religiose  o  laiche,  gestite  da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis),  nei  Paesi  non
          appartenenti all'OCSE; 
              i)  le  spese  relative   all'impiego   di   lavoratori
          dipendenti, assunti a tempo indeterminato,  utilizzati  per
          prestazioni di servizi  erogate  a  favore  di  ONLUS,  nel
          limite del  cinque  per  mille  dell'ammontare  complessivo
          delle spese per prestazioni  di  lavoro  dipendente,  cosi'
          come risultano dalla dichiarazione dei redditi; 
              l) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del  reddito  di
          impresa dichiarato, a favore di associazioni di  promozione
          sociale  iscritte  nei  registri  previsti  dalle   vigenti
          disposizioni di legge; 
              m) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,   di   fondazioni   e   di
          associazioni legalmente riconosciute,  per  lo  svolgimento
          dei loro compiti istituzionali e per  la  realizzazione  di
          programmi culturali nei settori dei beni culturali e  dello
          spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
          individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
          criteri  che  saranno  definiti   sentita   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di  soggetti
          che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
          determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
          quote assegnate a ciascun  ente  o  soggetto  beneficiario;
          definisce  gli  obblighi  di  informazione  da  parte   dei
          soggetti  erogatori  e  dei  soggetti  beneficiari;  vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento  all'Agenzia
          delle  entrate,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori   e
          l'ammontare delle erogazioni liberali da  essi  effettuate.
          Nel caso che, in un dato anno,  le  somme  complessivamente
          erogate abbiano superato la somma  allo  scopo  indicata  o
          determinata, i singoli  soggetti  beneficiari  che  abbiano
          ricevuto somme di importo maggiore  della  quota  assegnata
          dal Ministero per i beni e le attivita'  culturali  versano
          all'entrata dello Stato un importo pari  al  37  per  cento
          della differenza; 
              m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore  dello
          Stato e dei comuni, per  contributi  volontari  versati  in
          seguito ad eventi sismici o calamitosi  che  hanno  colpito
          l'ente in favore del quale si effettua  il  versamento.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   con   proprio
          decreto, in seguito ad eventi sismici o  calamitosi,  sulla
          base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, individua gli enti  che  possono  beneficiare
          delle predette erogazioni  liberali;  determina,  a  valere
          sulla somma allo  scopo  indicata,  le  quote  assegnate  a
          ciascun  ente  o  soggetto  beneficiario;   definisce   gli
          obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori  e
          dei  soggetti  beneficiari;   vigila   sull'impiego   delle
          erogazioni  e  comunica,  entro  il  31   marzo   dell'anno
          successivo  a  quello  di  riferimento,  all'Agenzia  delle
          entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle
          erogazioni liberali da essi effettuate; 
              n)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  di
          organismi  di  gestione  di  parchi  e  riserve   naturali,
          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
          zona  di   tutela   speciale   paesistico-ambientale   come
          individuata dalla vigente disciplina, statale e  regionale,
          nonche' gestita dalle  associazioni  e  fondazioni  private
          indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
          per sostenere attivita' di  conservazione,  valorizzazione,
          studio, ricerca e sviluppo dirette al  conseguimento  delle
          finalita' di  interesse  generale  cui  corrispondono  tali
          ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del   territorio    individua    con    proprio    decreto,
          periodicamente, i soggetti e le categorie di  soggetti  che
          possono beneficiare  delle  predette  erogazioni  liberali;
          determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
          quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
          caso che in un dato anno le somme complessivamente  erogate
          abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
          i singoli soggetti beneficiari che abbiano  ricevuto  somme
          di importo maggiore della  quota  assegnata  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,   versano
          all'entrata dello Stato un importo pari  al  37  per  cento
          della differenza; 
              o) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti territoriali,  di  enti  o
          istituzioni pubbliche,  di  fondazioni  e  di  associazioni
          legalmente riconosciute, per la realizzazione di  programmi
          di  ricerca   scientifica   nel   settore   della   sanita'
          autorizzate dal Ministro della salute con apposito  decreto
          che  individua  annualmente,  sulla  base  di  criteri  che
          saranno definiti sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, i soggetti  che  possono  beneficiare  delle  predette
          erogazioni  liberali.   Il   predetto   decreto   determina
          altresi',  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo   scopo
          indicate,  l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili   per
          ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli  obblighi
          di informazione da  parte  dei  soggetti  erogatori  e  dei
          soggetti beneficiari.  Il  Ministero  della  salute  vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno successivo a quello di  riferimento,  all'Agenzia
          delle  entrate,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori   e
          l'ammontare delle erogazioni liberali  deducibili  da  essi
          effettuate; 
              o-bis) le erogazioni liberali a favore  degli  istituti
          scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
          scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema  nazionale   di
          istruzione di cui alla  legge  10  marzo  2000,  n.  62,  e
          successive   modificazioni,   finalizzate   all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e   all'ampliamento
          dell'offerta formativa, nel limite  del  2  per  cento  del
          reddito  d'impresa  dichiarato  e  comunque  nella   misura
          massima  di  70.000  euro  annui;  la  deduzione  spetta  a
          condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni   sia
          eseguito tramite banca o ufficio  postale  ovvero  mediante
          gli altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
              o-ter) le somme corrisposte, anche su  base  volontaria
          al  fondo  istituito,  con  mandato  senza  rappresentanza,
          presso uno  dei  consorzi  cui  le  imprese  aderiscono  in
          ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in  conformita'  alle
          disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal
          trattamento contabile ad esse applicato, a  condizione  che
          siano  utilizzate  in  conformita'  agli  scopi   di   tali
          consorzi. 
              (Omissis).».