Art. 17 Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE 1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del citato regolamento (CE) n. 765/2008.