Art. 17 
 
                     Caratteristica di sicurezza 
 
  1. Oltre all'identificativo univoco di cui all'articolo  16,  tutte
le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse  sul  mercato
recano  un  elemento  di  sicurezza  antimanomissione,  composto   di
elementi visibili e invisibili. L'elemento di sicurezza e' stampato o
apposto in modo inamovibile, e' indelebile e  non  e'  dissimulato  o
troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o  da
altri elementi  prescritti  dalla  legislazione.  I  contrassegni  di
legittimazione  possono  essere  utilizzati  come  caratteristica  di
sicurezza. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle sigarette  e
al tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019 e ai prodotti
del tabacco diversi dalle sigarette e dal  tabacco  da  arrotolare  a
decorrere dal 20 maggio 2024. Restano ferme le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n.
188. 
  3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
definite le caratteristiche tecniche dell'elemento  di  sicurezza  di
cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti dell'art. 1 del d.lgs. n.  188  del
          2014 si veda nelle note all'art. 16