Art. 17 
 
 
            Introduzione dell'articolo 17-bis nel decreto 
                 legislativo 9 novembre 2007, n. 206 
 
  Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo  17
e' inserito il seguente: 
    "Art. 17-bis (Riconoscimento del tirocinio professionale) - 1. Se
l'accesso a una professione regolamentata in Italia e' subordinato al
compimento di un tirocinio professionale, le autorita' competenti  al
rilascio  delle  abilitazioni  per  l'esercizio  di  una  professione
regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati  in  un
altro Stato membro, a condizione che il  tirocinio  si  attenga  alle
linee  guida  di  cui  al  comma  3  e  tengono  conto  dei  tirocini
professionali  svolti  in  un  Paese  terzo.  Le  suddette  autorita'
competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte
del tirocinio professionale che puo' essere svolta all'estero,  fatte
salve le disposizioni di legge gia' vigenti in materia. 
  2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce  i
requisiti  previsti  per  superare  un  esame  al  fine  di  ottenere
l'accesso alla professione in questione. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
per le professioni il cui tirocinio  professionale  e'  inserito  nel
corso di studi  universitari  o  post-universitari,  pubblica,  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento  dei
tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro  o  in  un
Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore  del  tirocinio
professionale. 
  4. Per tutte le professioni che non rientrano nel comma 3, le linee
guida  sull'organizzazione   e   il   riconoscimento   dei   tirocini
professionali effettuati in un altro  Stato  membro  o  in  un  Paese
terzo,  in  particolare  sul  ruolo  del  supervisore  del  tirocinio
professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo, dalle  autorita'  incaricate
di fissare i criteri e le modalita' per lo svolgimento del  tirocinio
in Italia sui rispettivi siti istituzionali".