Art. 17 
 
 
(Esclusioni specifiche per contratti  di  appalto  e  concessione  di
                              servizi) 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  codice  non  si  applicano  agli
appalti e alle concessioni di servizi: 
  a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano  le
relative modalita' finanziarie, di terreni,  fabbricati  esistenti  o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 
  b) aventi ad oggetto  l'acquisto,  lo  sviluppo,  la  produzione  o
coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o
radiofonici che sono aggiudicati da fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi o radiofonici, ovvero  gli  appalti,  anche  nei  settori
speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o  la
fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi  di  media
audiovisivi o radiofonici. Ai fini  della  presente  disposizione  il
termine «materiale associato ai programmi» ha lo  stesso  significato
di «programma»; 
  c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; 
  d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 
  1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un  avvocato  ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  9  febbraio  1982,  n.  31,  e
successive modificazioni: 
  1.1) in un arbitrato o in una conciliazione  tenuti  in  uno  Stato
membro dell'Unione europea, un Paese terzo  o  dinanzi  a  un'istanza
arbitrale o conciliativa internazionale; 
  1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali  o
autorita' pubbliche di uno Stato  membro  dell'Unione  europea  o  un
Paese  terzo  o  dinanzi  a  organi  giurisdizionali  o   istituzioni
internazionali; 
  2)  consulenza  legale  fornita  in   preparazione   di   uno   dei
procedimenti di cui al punto  1.1),  o  qualora  vi  sia  un  indizio
concreto e una probabilita' elevata che la questione su cui verte  la
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza
sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo  1  della  legge  9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 
  3) servizi di certificazione  e  autenticazione  di  documenti  che
devono essere prestati da notai; 
  4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o  altri
servizi  legali  i  cui  fornitori  sono  designati  da   un   organo
giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge  per  svolgere
specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 
  5) altri servizi legali che sono connessi,  anche  occasionalmente,
all'esercizio dei pubblici poteri; 
  e)   concernenti   servizi   finanziari   relativi   all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli  o  di  altri
strumenti finanziari ai sensi del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi  forniti  da  banche
centrali e operazioni concluse con il  Fondo  europeo  di  stabilita'
finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita'; 
  f) concernenti i  prestiti,  a  prescindere  dal  fatto  che  siano
correlati   all'emissione,   alla   vendita,   all'acquisto   o    al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; 
  g) concernenti i contratti di lavoro; 
  h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e  di
prevenzione  contro  i   pericoli   forniti   da   organizzazioni   e
associazioni senza scopo di  lucro  identificati  con  i  codici  CPV
75250000-3,   75251000-0,   75251100-1,    75251110-4,    75251120-7,
75252000-7, 75222000-8; 98113100-9  e  85143000-3  ad  eccezione  dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; 
  i) concernenti i servizi di trasporto pubblico  di  passeggeri  per
ferrovia o metropolitana; 
  l) concernenti servizi connessi a campagne politiche,  identificati
con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se  aggiudicati
da un partito politico nel contesto di una  campagna  elettorale  per
gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni. 
 
          Note all'art. 17 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 9 febbraio  1982,
          n.  31  (Libera  prestazione  di  servizi  da  parte  degli
          avvocati  cittadini  degli  Stati  membri  delle  Comunita'
          europee): 
              "Art. 1 (Qualifica professionale.) 
              Sono considerali avvocati, ai sensi ed agli effetti del
          presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione
          europea abilitati nello  Stato  membro  di  provenienza  ad
          esercitare le proprie attivita' professionali con una delle
          seguenti denominazioni: avocat-advocaat  (Belgio);  advokat
          (Danimarca);   rechtsanwalt   (Repubblica    federale    di
          Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda);
          avocat-avoue'  (Lussemburgo);   advocaat   (Paesi   Bassi);
          advocate-barrister-solicitor   (Regno   Unito);   d????o???
          (Grecia);   abogado   (Spagna);   advogado    (Portogallo);
          rechtsanwalt  (Austria);  asianajaja/advokat   (Finlandia);
          advokat (Svezia); advokat (Repubblica ceca);  vandeadvokaat
          (Estonia);    d????o???     (Cipro);     zvêrinâts/advokâts
          (Lettonia);  advokatas   (Lituania);   ügyved   (Ungheria);
          avukat/prokoratur  legali  (Malta);  adwokat/radca   prawny
          (Polonia); odvetnik/odvetnica (Slovenia);  advokat/komercný
          pravnik (Slovacchia); ??????? (Bulgaria); avocar (Romania);
          Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia) .". 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O..