Art. 17
Iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime di
temporanea dismissione di bandiera comunitaria
1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono
inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero
non comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «registro
comunitario o non comunitario».
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30-12-1997 n.
457/1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore
dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998,
n. 49), modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro
internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, le navi adibite esclusivamente a
traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o
non comunitari, in regime di sospensione da un registro
comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di
locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le
predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel
limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno
con percorrenza superiore alle cento miglia marine se
osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
e comma 1-bis.».