Art. 17 
 
 
          Societa' a partecipazione mista pubblico-privata 
 
  1. Nelle societa' costituite per le finalita' di  cui  all'articolo
4, comma 2, lettera c),  la  quota  di  partecipazione  del  soggetto
privato non puo' essere inferiore al trenta per cento e la  selezione
del medesimo si svolge con procedure di  evidenza  pubblica  a  norma
dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha
a  oggetto,  al  contempo,  la  sottoscrizione  o  l'acquisto   della
partecipazione societaria da parte del socio privato e  l'affidamento
del  contratto  di  appalto  o  di  concessione   oggetto   esclusivo
dell'attivita' della societa' mista. 
  2. Il socio privato deve possedere i  requisiti  di  qualificazione
previsti  da  norme  legali  o  regolamentari   in   relazione   alla
prestazione per cui  la  societa'  e'  stata  costituita.  All'avviso
pubblico sono allegati la  bozza  dello  statuto  e  degli  eventuali
accordi parasociali, nonche' degli elementi essenziali del  contratto
di servizio e dei disciplinari e regolamenti  di  esecuzione  che  ne
costituiscono parte integrante. Il bando  di  gara  deve  specificare
l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti  di  qualificazione
generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei
concorrenti, nonche' il criterio di aggiudicazione che garantisca una
valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza  effettiva  in
modo  da  individuare  un   vantaggio   economico   complessivo   per
l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri  di
aggiudicazione possono includere, tra  l'altro,  aspetti  qualitativi
ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o  relativi
all'innovazione. 
  3.  La  durata  della   partecipazione   privata   alla   societa',
aggiudicata ai sensi del comma 1  del  presente  articolo,  non  puo'
essere superiore alla durata dell'appalto  o  della  concessione.  Lo
statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo  scioglimento  del
rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. 
  4. Nelle societa' di cui al presente articolo: 
  a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole
in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis  e  dell'articolo
2409-novies del codice civile al  fine  di  consentire  il  controllo
interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa; 
  b) gli statuti delle societa' a  responsabilita'  limitata  possono
prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e
ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo  2468,
terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo  2479,  primo
comma, del codice  civile  nel  senso  di  eliminare  o  limitare  la
competenza dei soci; 
  c)  gli  statuti  delle  societa'  per  azioni  possono   prevedere
l'emissione  di  speciali  categorie  di  azioni  e  di  azioni   con
prestazioni accessorie da assegnare al socio privato; 
  d) i patti parasociali possono  avere  durata  superiore  a  cinque
anni, in  deroga  all'articolo  2341-bis,  primo  comma,  del  codice
civile, purche' entro i limiti di durata del  contratto  per  la  cui
esecuzione la societa' e' stata costituita. 
  5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo,  al  fine
di ottimizzare la  realizzazione  e  la  gestione  di  piu'  opere  e
servizi,  anche  non  simultaneamente  assegnati,  la  societa'  puo'
emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma,
del  codice  civile,  o  costituire  patrimoni  destinati  o   essere
assoggettata  a  direzione  e  coordinamento  da  parte  di  un'altra
societa'. 
  6. Alle  societa'  di  cui  al  presente  articolo  che  non  siano
organismi di diritto pubblico, costituite  per  la  realizzazione  di
lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad
essere collocati  sul  mercato  in  regime  di  concorrenza,  per  la
realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per  i
quali sono  state  specificamente  costituite  non  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono  le
seguenti condizioni: 
  a) la  scelta  del  socio  privato  e'  avvenuta  nel  rispetto  di
procedure di evidenza pubblica; 
  b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione  previsti  dal
decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione  per
cui la societa' e' stata costituita; 
  c)  la  societa'  provvede  in  via  diretta   alla   realizzazione
dell'opera o del servizio, in misura superiore al  70%  del  relativo
importo. 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  5  del   citato   decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  si  vedano  le  note
          all'art. 2. 
              - Per il testo degli  articoli  2380-bis,  2409-nonies,
          2468 e 2341-bis del citato Regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          262, si vedano le note all'art. 16. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2479  e  2350  del
          citato  Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  262,  recante
          «Approvazione del testo del Codice civile»: 
              «2479. Decisioni dei soci 
              I soci  decidono  sulle  materie  riservate  alla  loro
          competenza dall'atto costitutivo, nonche'  sugli  argomenti
          che  uno  o  piu'   amministratori   o   tanti   soci   che
          rappresentano  almeno  un  terzo   del   capitale   sociale
          sottopongono alla loro approvazione. 
              In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 
              1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli
          utili; 
              2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo,  degli
          amministratori; 
              3) la nomina  nei  casi  previsti  dall'art.  2477  dei
          sindaci e del  presidente  del  collegio  sindacale  o  del
          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei
          conti; 
              4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 
              5) la decisione di compiere operazioni  che  comportano
          una   sostanziale   modificazione   dell'oggetto    sociale
          determinato   nell'atto   costitutivo   o   una   rilevante
          modificazione dei diritti dei soci. 
              L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni  dei
          soci siano adottate mediante consultazione scritta o  sulla
          base del consenso espresso per iscritto. In  tal  caso  dai
          documenti  sottoscritti  dai  soci  devono  risultare   con
          chiarezza  l'argomento  oggetto  della  decisione   ed   il
          consenso alla stessa. 
              Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la  previsione
          di cui al terzo  comma  e  comunque  con  riferimento  alle
          materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo  comma  del
          presente articolo nonche'  nel  caso  previsto  dal  quarto
          comma dell'art. 2482-bis oppure quando lo richiedono uno  o
          piu' amministratori o un numero di soci  che  rappresentano
          almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci
          debbono essere adottate mediante deliberazione  assembleare
          ai sensi dell'art. 2479-bis. 
              Ogni socio ha diritto  di  partecipare  alle  decisioni
          previste dal presente articolo  ed  il  suo  voto  vale  in
          misura proporzionale alla sua  partecipazione  [c.c.  2351,
          2463, 2468]. 
              Salvo diversa disposizione  dell'atto  costitutivo,  le
          decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una
          maggioranza che rappresenti almeno la  meta'  del  capitale
          sociale.» 
              «2350. Diritto agli utili e alla quota di liquidazione 
              Ogni  azione  attribuisce  il  diritto  a   una   parte
          proporzionale degli utili  netti  e  del  patrimonio  netto
          risultante dalla  liquidazione  [c.c.  2262,  2354,  n.  4,
          2433], salvi i  diritti  stabiliti  a  favore  di  speciali
          categorie di azioni. 
              Fuori dai casi di cui all'art.  2447-bis,  la  societa'
          puo'  emettere  azioni  fornite  di  diritti   patrimoniali
          correlati  ai  risultati  dell'attivita'  sociale   in   un
          determinato settore. Lo statuto  stabilisce  i  criteri  di
          individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le
          modalita' di rendicontazione, i diritti attribuiti  a  tali
          azioni, nonche' le  eventuali  condizioni  e  modalita'  di
          conversione in azioni di altra categoria. 
              Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle
          azioni previste dal precedente  comma  se  non  nei  limiti
          degli utili risultanti dal bilancio della societa'.» 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.