Art. 17 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici»; b) il comma 1 e' abrogato; c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.»; d) al comma 3 le parole: «temporale» e: «avanzata» sono soppresse.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: « Art. 20. Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici 1. (abrogato) 1-bis) L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. 2. (abrogato) 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione . 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.»