Art. 17 
 
 
                              Art-Bonus 
 
  1. Il credito di imposta  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,  e  successive  modificazioni,
spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  a  favore  del
Ministero dei beni  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali
di interesse religioso presenti nei  Comuni  di  cui  all'articolo  1
anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di
altre confessioni  religiose,  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni.  Per
la realizzazione dei lavori su  beni  immobili  di  cui  al  presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11,  comma
11-bis, del decreto legge 19 giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  2. Al fine di favorire gli interventi di  restauro  del  patrimonio
culturale nelle aree colpite da  eventi  calamitosi,  il  credito  di
imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n.  106,  e  successive  modificazioni,  spetta  anche  per  le
erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata  in
vigore del presente  decreto-legge,  per  il  sostegno  dell'Istituto
superiore per la conservazione e  il  restauro,  dell'Opificio  delle
pietre  dure  e  dell'Istituto  centrale  per  il   restauro   e   la
conservazione del patrimonio archivistico e librario. 
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in
0,8 milioni di euro per l'anno 2018,  in  1,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6  milioni
di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 52.