(Accordo-art. 17)
 
                             Articolo 17 
 
              Indipendenza dei giudici e imparzialita' 
 
  1.  Il  tribunale,  i  suoi  giudici  e   il   cancelliere   godono
dell'indipendenza dei giudici. Nell'esercizio delle loro  funzioni  i
giudici non sono vincolati da istruzioni. 
 
  2. I giudici qualificati  sotto  il  profilo  giuridico  nonche'  i
giudici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo
pieno del tribunale non possono esercitare alcuna altra  occupazione,
retribuita  o  meno,  salvo  qualora  sia  accordata   dal   comitato
amministrativo una eccezione in tal senso. 
 
  3. In deroga al paragrafo 2, l'esercizio della funzione di  giudice
non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali  a  livello
nazionale. 
 
  4. L'esercizio della  funzione  di  giudice  qualificato  sotto  il
profilo tecnico a titolo di giudice a tempo  parziale  del  tribunale
non esclude l'esercizio di  altre  funzioni,  a  condizione  che  non
sussista alcun conflitto di interessi. 
 
  5. In caso di conflitto di interessi, il  giudice  interessato  non
partecipa  ai  procedimenti.  Lo  statuto  stabilisce  norme  atte  a
disciplinare i conflitti di interessi.