Art. 17 Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 15 1. Qualora dai controlli di cui all'art. 15, comma 2, risulti che le condizioni di cui all'art. 13 non sono rispettate, il Servizio fitosanitario regionale che ha effettuato i controlli dispone la distruzione immediata delle piante non conformi in situ o in un luogo vicino. Tale azione e' effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tale pianta, durante e dopo la rimozione.