Art. 17 
 
 
                        Assistenza protesica 
 
  1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone  di  cui
all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano  l'erogazione  di
protesi,  ortesi  ed  ausili  tecnologici  nell'ambito  di  un  piano
riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o
alla  compensazione   di   menomazioni   o   disabilita'   funzionali
conseguenti a patologie o lesioni, al  potenziamento  delle  abilita'
residue, nonche' alla promozione dell'autonomia dell'assistito. 
  2. Il nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle
prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi  i  dispositivi
provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e  3,
erogabili dal Servizio sanitario nazionale. Il nomenclatore  riporta,
per ciascuna  prestazione  o  tipologia  di  dispositivo,  il  codice
identificativo, la definizione, la descrizione delle  caratteristiche
principali, eventuali condizioni o limiti di erogabilita',  eventuali
indicazioni cliniche prioritarie volte a migliorare  l'appropriatezza
della prescrizione. Le prestazioni e i dispositivi sono erogabili nei
limiti e secondo  le  indicazioni  cliniche  e  d'uso  riportate  nel
nomenclatore. 
  3. Il nomenclatore contiene: 
    a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura  da  un
professionista abilitato all'esercizio  della  specifica  professione
sanitaria  o  arte  sanitaria  ausiliaria,  gli   aggiuntivi   e   le
prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o  sostituzione
di componenti di ciascuna  protesi  o  ortesi.  I  dispositivi  e  le
prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell'elenco 1; 
    b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o  di  serie,
indicati nell'elenco 2A, che, a garanzia della corretta utilizzazione
da parte dell'assistito in condizioni  di  sicurezza,  devono  essere
applicati dal professionista sanitario abilitato; 
    c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o  di  serie,
pronti per l'uso, che non  richiedono  l'applicazione  da  parte  del
professionista sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B. 
  4.  Nel  caso  in  cui  risulti  necessario  l'adattamento   o   la
personalizzazione  di  un  ausilio  di  serie,  la   prestazione   e'
prescritta dal medico specialista ed eseguita, a  cura  dei  soggetti
aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto degli ausili,  da
professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria  o
arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti  individuati  dai
rispettivi profili professionali. 
  5.  Qualora  l'assistito,  al  fine   di   soddisfare   specifiche,
apprezzabili, necessita' derivanti dallo stile di vita o dal contesto
ambientale, relazionale o sociale richieda, in accordo con il medico,
un dispositivo appartenente a una  delle  tipologie  descritte  negli
elenchi allegati, con  caratteristiche  strutturali  o  funzionali  o
estetiche non indicate  nella  descrizione,  il  medico  effettua  la
prescrizione riportando le motivazioni della richiesta, indicando  il
codice della tipologia cui il  dispositivo  appartiene  e  informando
l'assistito    sulle    sue    caratteristiche    e     funzionalita'
riabilitative-assistenziali. L'azienda sanitaria locale di competenza
autorizza la fornitura. L'eventuale differenza tra la  tariffa  o  il
prezzo  assunto  a  carico  dall'azienda  sanitaria  locale  per   il
corrispondente dispositivo incluso negli elenchi  ed  il  prezzo  del
dispositivo fornito rimane a carico dell'assistito; parimenti, rimane
a carico dell'assistito l'onere di tutte le prestazioni professionali
correlate alle modifiche richieste o alle  caratteristiche  peculiari
del dispositivo fornito.