Art. 17 
 
                 Disposizioni in tema di sospensione 
                       di termini processuali 
 
  1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016,
e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per  i  soggetti  che,  alla
data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o
avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata,
Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali  di
cui al comma 3 e la sospensione dei termini  processuali  di  cui  al
comma 4, nonche' il rinvio e  la  sospensione  dei  termini  previsti
dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta'
delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7,  operano
dalla data dei predetti  eventi  e  sino  al  31  luglio  2017  e  si
applicano solo quando i predetti soggetti, entro il  termine  del  31
marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda.». 
  2. Se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo
periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016,  non  e'  presentata  nel
termine ivi previsto, cessano, alla scadenza  del  predetto  termine,
gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo  comma
9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  9-ter  dell'articolo  49
          del citato decreto -legge n. 189 del 2016, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.   49.   Termini   processuali   e    sostanziali.
          Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze,  comunicazione
          e notificazione di atti 
              1. - 9-bis. (Omissis). 
              9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e  7  si
          applicano, per gli eventi sismici del 26 e del  30  ottobre
          2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino  al
          31 luglio  2017,  anche  in  relazione  ai  Comuni  di  cui
          all'allegato 2. Per i soggetti che, alla data degli  eventi
          sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano
          sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,  Macerata,
          Fabriano e  Spoleto,  il  rinvio  d'ufficio  delle  udienze
          processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei  termini
          processuali di cui al comma  4,  nonche'  il  rinvio  e  la
          sospensione dei termini previsti  dalla  legge  processuale
          penale per l'esercizio dei diritti e facolta'  delle  parti
          private o della parte offesa, di cui al  comma  7,  operano
          dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio  2017  e
          si applicano solo quando  i  predetti  soggetti,  entro  il
          termine  del  31   marzo   2017,   dichiarino   all'ufficio
          giudiziario  interessato,  ai   sensi   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          l'inagibilita' del fabbricato, della  casa  di  abitazione,
          dello studio professionale o dell'azienda. 
              (Omissis).".